Assemblea delle società per azioni
Indice
INTRODUZIONE
L’esame delle novità in tema d’assemblea, devono essere precedute da una considerazione. Occorre distinguere il caso in cui i soci abbiano scelto o meno il sistema di amministrazione dualistico, ed in questo caso vi è una disciplina particolare per le competenze dell’assemblea, al caso in cui abbiano scelto il sistema monastico o tradizionale ed in questo caso le prerogative assembleari si equivalgono.
L’assemblea, che è convocata nel comune dove ha sede la società, può essere ordinaria o straordinaria:
- L’art. 2364 – assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
- Approva il bilancio
- Nomina e revoca gli amministratori/sindaci, nonché il presidente del collegio sindacale e, ove previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile
- Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci se non previsto dallo statuto
- Delibera su altri oggetti che le sono attribuiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dello statuto per il compimento degli atti degli amministratori;,
- Approva l’eventuale regolamento dei propri valori
Deve essere convocata almeno 1 volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto; lo statuto può prevedere un maggior termine cmq <120gg dalla chiusura dell’esercizio o <180gg se si tratta di società tenute a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative a struttura ed oggetto della società.
L’art. 2364, di cui la riforma ha abolito il punto 4, attribuisce il potere di decisione sugli altri oggetti della gestione riservati alla sua competenza dell’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Questa modifica è dettata dal fatto che la gestione dell’impresa è esclusivamente attribuibile agli amministratori, che di tali atti sono anche responsabili.
Nel caso si sia adottato il sistema dualistico (art. 2364 bis) l’assemblea ordinaria:
- Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza
- Determina il compenso dei consiglieri se non stabilito nello statuto
- Delibera sulla loro responsabilità
- Delibera sulla distribuzione degli utili
- Nomina i revisori contabili
In tale sistema il consiglio di sorveglianza si frappone tra assemblea e amministratori; ciò spiega la ragione per cui l’assemblea nomina consiglio di sorveglianza ma non il consiglio di gestione.
- Art. 2365 – assemblea straordinaria –Le sue competenze investono:
- Le modificazioni dello statuto
- Nomina, sostituzione e poteri degli amministratori
- Tutte le altre materie a lei delegati dalla legge
Lo statuto può attribuire al consiglio d’amministrazione (sist.tradizionale e monastico) ovvero al consiglio di sorveglianza (sist.dualistico), il potere di deliberare su alcuni argomenti di competenza dell’assemblea straordinaria (es. fusione, istituzione e soppressione sedi secondarie).
Le finalità guida seguite dalla riforma sono:
- Preservare la competenza dell’assemblea straordinaria per quelle decisioni che modificano gli aspetti essenziali del contratto di società, qualunque sia il sistema di amministrazione adottato
- Semplificazione: i soci infatti possono affidare ad altri organi, il potere di deliberare su specifiche materie.
Convocazione dell’assemblea:
- Nel sistema tradizionale o monastico vi provvedono gli amministratori
- Nel sistema dualistico compete al consiglio di gestione
Viene convocata tramite avviso pubblicato sulla G.U., almeno 15gg prima della convocazione, che deve indicare: giorno ora luogo e l’elenco delle materie da trattare.
Per le società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, la convocazione può avvenire con avviso comunicato con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento (raccomandata, fax, e-mail) almeno 8gg prima. Se mancano tali formalità l’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Si soddisfano così: esigenze di semplificazione con snellimento delle procedure per società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio o ad assemblee totalitarie.
La convocazione può essere richiesta da tanti soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale (prima era 1/5) o la un percentuale minore prevista dallo statuto; in caso di omessa convocazione al tribunale è riconosciuta una più ampia valutazione delle ragioni del rifiuto (può anche disporre la convocazione della stessa).
L’ultimo comma dell’art. 2367, preclude la convocazione su sollecitazione per quelle assemblee che deliberano su proposta degli amministratori o sulla base di un loro progetto o relazione, nota che il potere di sollecitare investe solo materie di pertinente, diretto interesse dell’azionariato.
L’assemblea è un organo collegiale che decide nel rispetto della regola maggioritaria; lo svolgimento dei suoi lavori (costituzione, discussione argomenti in esame, deliberazioni) viene verbalizzato. Nel computo, per la sua valida costituzione, sono calcolate le azioni per le quali non esiste diritto di voto, che invece sono escluse da quello per la determinazione della maggioranza necessaria per l’approvazione; identico trattamento ha il socio astenendosi per conflitto d’interessi.
- Assemblea ordinaria: regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse le azioni prive di diritto di voto; delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto la richieda più elevata.
- Assemblea straordinaria: non è previsto quorum costitutivo, quello deliberativo è costituito dai tanti soci che rappresentano il 50%+1.
La riforma ha introdotto un quorum costitutivo, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, pari al 50%, ed un quorum deliberativo pari ai 2/3 del capitale presente. Se non viene raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea deve essere nuovamente convocata; se l’ordine del giorno non ha previsto la seconda convocazione, l’assemblea deve essere convocata a 30gg dalla prima.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera qualunque sia la percentuale di capitale presente, mentre l’assemblea straordinaria è costituita legittimamente con la partecipazione di 1/3 del capitale sociale, e delibera con voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. Lo statuto può prevedere maggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e la nomina o revoca delle cariche sociali.
Per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, anche in 2° convocazione, è richiesto il voto di tanti soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale per le deliberazioni che riguardano: cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, proroga della società, revoca della liquidazione, trasferimento all’estero, emissione di azioni privilegiate.
La riforma prevede la possibilità di ulteriori convocazioni, in questo caso il quorum è pari al 20% del capitale sociale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale.
Possono intervenire in assemblea gli azionisti con diritto di voto. La novità sta nel fatto che non è più necessario il deposito delle azioni, se esso non è previsto dallo statuto, ove previsto deve avvenire entro 2gg.
Per i titolari di strumenti finanziari, il deposito è stato sostituito da una comunicazione all’intermediario finanziario che cura i relativi conti, in seguito alla quale avviene l’iscrizione del titolo nel libro dei soci. Altra novità è rappresentata dalla possibilità di partecipare all’assemblea con l’impiego di mezzi di telecomunicazioni, ovvero l’opportunità di esercitare il voto per corrispondenza, influendo sul quorum.
LA PRESIDENZA E LA RAPPRESENTANZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario, la cui presenza non è necessaria se il verbale è redatto da un notaio, e verifica la regolarità della costituzione, accerta identità dei presenti e la loro legittimazione, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati della votazione.
La disciplina della rappresentanza è influenzata dalle esigenze della società che fanno ricorso al capitale di rischio; può essere affidata ai membri degli organi amministrativi e di controllo. Il numero dei soci rappresentanti deve essere < di 20, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, e < 50 per le società con capitale non superiore ai 5milioni di €.
La libertà di voto incontra il solo limite del conflitto d’interessi. La norma, all’art. 2373 – conflitto d’interessi – non prescrive il comportamento del socio che si trova in conflitto d’interessi, mentre l’ultimo comma computa le sue azioni per la determinazione del quorum di costituzione e deliberazione.
La delibera è impugnabile, sempre che possa arrecare danno alla società e se il voto di tale socio è risultato decisivo per il raggiungimento della maggioranza.
Agli amministratori non è concesso votare nelle deliberazioni relative alla loro responsabilità; i componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni per la nomina, revoca e responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
I soci intervenuti che riuniscono 1/3 del capitale sociale rappresentato in azioni, se dichiarano di non essere sufficientemente informati, possono richiedere il rinvio della riunione; termine di differimento è 5gg. (3gg prima della riforma). Il diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.
La riforma impone: la puntuale identificazione dei partecipanti e della parte di capitale da loro rappresentata, la rigorosa verbalizzazione delle modalità e del risultato della votazione, con l’individuazione dei favorevoli, degli astenuti, e dei contrari. Tutto questo per il soddisfacimento delle esigenze di chiarezza con prioritario riflesso sulla legittimità delle deliberazioni. Le richieste dei soci, vengono verbalizzate, se pertinenti con gli argomenti in discussione, questo per impedire gli abusi di cui si rendono responsabili gli azionisti disturbatori.
Ogni categoria d’azioni deve giovarsi d’adeguata protezione, in funzione delle proprie esigenze; ciò implica che per ognuna di esse è prevista un’assemblea speciale, di cui è speciale la competenza in contrapposizione a quella generale dell’assemblea della società.
Se l’assemblea generale adotta decisioni in grado di pregiudicare i diritti della categoria speciale, gli azionisti devono approvare la decisione; in mancanza del loro consenso, la deliberazione che li danneggia non è efficace. A tali assemblee speciali, si applicano le norme riguardanti le assemblee straordinarie.
L’INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI E RIMEDI
Dopo la riforma permane la distinzione fra: cause d’invalidità che comportano annullamento delle deliberazioni e cause d’invalidità che non inducono a nullità. Le deliberazioni con vizi che possono causare annullabilità possono essere impugnate solo se i soci che le contestano, rappresentano l’uno per mille del capitale sociale, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, e il 5% per le altre. I soci che non arrivano a tali quote, possono comunque richiedere il risarcimento del danno per la non conformità delle deliberazioni alla legge o allo statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
- Per la partecipazione di persone non legittimate, salvo che la partecipazione non sia stata determinante per regolare la costituzione dell’assemblea;
- Per invalidità dei singoli voti o per errato conteggio, salvo che non siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza;
- Per incompletezza o inesattezza del verbale che impedisca l’accertamento del contenuto degli effetti e della validità della deliberazione.
L’annullabilità è determinata da vizi che inficiano il procedimento di formazione delle deliberazioni. Non tutti tali vizi consentono l’impugnazione, essa è possibile solo per quelli che incidono effettivamente sulla deliberazione, e solo ai soci che insieme sono titolari dei quorum fissati dalla legge o dallo statuto.
Le modificazioni hanno l’obiettivo di impedire la strumentalizzazione ed assicurare la stabilità delle deliberazioni; impugnativa e domanda di risarcimento, devono essere poste entro 90gg. dalla deliberazione o dalla data della sua iscrizione nel libro dei soci o dal deposito, se ad esso soggetta.
L’annullamento ha effetto per tutti i soci ed obbliga: amministratori, consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione, ad adottare i conseguenti provvedimenti, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede. Per il procedimento d’impugnazione è richiesta la prova del possesso del prescritto n° di titoli; la successione nel processo, se determinata da atti di trasferimento di titoli azionari tra vivi che comportano la perdita del quorum, impedisce al giudice di pronunciare l’annullamento.
L’invalidità cui consegue la nullità delle deliberazioni, è stata disciplinata per le stesse ragioni dall’art. 2379 – nullità delle deliberazioni – e può essere proposta per:
a. Mancata convocazione assemblea | a e b riguardano il procedimento con il quale si forma la validità dell’assemblea |
b. Mancanza del verbale | |
c. Impossibilità o illeicità dell’oggetto |
Il terzo comma del predetto articolo, stabilisce che la convocazione non si considera mancata nel caso di irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo amministrativo o di controllo ed è idoneo a consentire ai titolari del diritto d’intervento di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea.
In verbale non è mancante se si riporta la data ed il suo oggetto è sottoscritto dal presidente dell’assemblea o dal presidente del consiglio d’amministrazione o dal segretario o dal notaio. L’impugnazione è vietata a chi, avendo contestato la mancata convocazione abbia, anche successivamente, acconsentito allo svolgimento dell’assemblea; la nullità per mancanza del verbale può essere sanata con la redazione dello stesso, prima delle assemblee successive.
L’impugnativa per nullità è proponibile entro 3 anni dall’iscrizione o deposito presso il R.I., ove soggetta, della deliberazione o comunque entro 3 anni se non vi è soggetta, con decorrenza dalla sua trascrizione nel registro delle adunanze. Questo è fatto per esigenze di certezza e stabilità; esse si riscontrano anche nel fatto che l’impungativa delle deliberazioni d’aumento o riduzione del capitale, devono essere proposte entro 180gg dall’iscrizione nel R.I..
Nell’ultimo comma dell’art. 2379 ter, si afferma che, per riduzioni o aumenti di capitale, se l’impugnativa è stata indotta dalla mancata convocazione dell’assemblea, è proponibile entro 90gg, dall’approvazione del bilancio, nel corso del quale le operazioni sono state concluse; ciò implica che all’azionista non è più permesso di lamentare la mancata convocazione, quando l’informazione, sebbene successiva, è stata soddisfatta dall’approvazione del bilancio.
Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, l’invalidità delle deliberazioni di aumento di capitale non può essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel R.I. l’attestazione che l’aumento è stato eseguito, né può essere pronunciata se la deliberazione di riduzione di capitale e quella di emissione di obbligazione è stata anche parzialmente eseguita. Ciò implica che il socio può impugnarle, ma la loro esecuzione preclude la decisione della magistratura, sia essa d’annullamento, sia essa di accertamento della nullità; rimane salvo il diritto al risarcimento del danno.
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