La riforma del diritto societario
Una dispensa sul nuovo diritto societario dopo il d.lgs. n 5-6 del 17 gennaio 2003 in attuazione della l. 3 ottobre 2001, n 366

da | 11 Apr 2005 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 0 commenti

Le obbligazioni

L’obbligazionista, non mette a disposizione un capitale di rischio, ma un prestito su cui esige degli interessi. L’emissione di obbligazioni è un’operazioni con la quale la società richiede al mercato mezzi finanziari che è obbligata a restituire; gli obbligazionisti hanno la precedenza per la restituzione del capitale rispetto ad ogni gruppo di soci.

La riforma ha apportato modifiche alla precedente normativa, atte a favorire l’emissione di obbligazioni e che hanno avvicinato le posizioni tra azionisti ed obbligazionisti.

La peculiarità principale è l’unicità dell’emissione. La società con un’unica operazione, si rivolge ai risparmiatori per essere finanziata, per fronteggiare le esigenze durevoli e di notevole consistenza; la provvista è unitaria, frazionata in una molteplicità di titoli della stessa natura e qualità.

Il prestito obbligazionario è ora deliberato dal consiglio d’amministrazione (salva diversa pattuizione statutaria); deve risultare dal verbale redatto dal notaio ed è soggetta a deposito ed iscrizione nel R.I.

Le obbligazioni sono titoli di credito (incorporazione della posizione dell’obbligazionista nel documento, acquisizione in buona fede, legittimazione a prescindere dalla proprietà). I titoli obbligazionari devono indicare le caratteristiche delle operazioni e le garanzie eventuali.

Adesso il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale, può essere subordinato alla soddisfazione degli interessi degli altri creditori; i tempi e l’entità del pagamento possono variare alla stregua di parametri oggettivi, anche relativi all’adempimento economico della società (art. 2411).

Novità relative al limite di emissione delle obbligazioni sono: doppio del capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato, integrato delle riserve legale e delle riserve disponibili –>> si è preferito riferirsi all’effettiva consistenza patrimoniale; tale limite può essere superato se l’emissione dei titoli eccedenti è destinata a investitori professionali, soggetti a vigilanza mirata; tali previsioni non si applicano per le società quotate.

Il limite può essere superato anche se la restituzione del prestito obbligazionario è garantita da un’ipoteca di 1° grado sugli immobili di proprietà della società; fino a 2/3 del loro valore, o se ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, e la società sia stata autorizzata dall’autorità governativa.

Le modificazioni intendono tutelare l’obbligazionista, poiché gli investitori istituzionali che girano le obbligazioni, rispondono se i loro acquirenti non sono anch’essi investitori professionali (art.2412 c2).

Il rapporto tra capitale , riserva legale e riserve disponibili, da un lato e l’ammontare del prestito obbligazionario dall’altro, non rileva solo al momento dell’emissione: la società non può ridurre il capitale o distribuire le riserve se rispetto al total complessivo delle obbligazioni, quell’iniziale rapporto non venga più rispettato; se a causa di perdite è obbligatoria la riduzione del capitale, non possono essere distribuiti utili finché capitale+riserve = obbligazioni.

Le obbligazioni possono risultare fornite di diverse caratteristiche che traggono origine da una duplice tipologia di base:

  • Ordinarie – accordano al sottoscrittore il diritto alla restituzione del capitale più gli interessi
  • Convertibili – attribuiscono all’obbligazionista la facoltà di convertire la posizione di creditore in quella di socio, sia della società sia d’altra società coinvolta nell’operazione.All’atto dell’emissione di tali obbligazioni, viene fissato il rapporto di cambio tra obbligazioni e azioni che consente di stabilire quante azioni spettano per ogni obbligazione; se il sottoscrittore opta per la conversione dismette la qualità di creditore ed assume quella di socio? tale operazione esige una deliberazione di aumento di capitale per un importo pari all’ammontare delle obbligazioni.In caso di conversione gli amministratori curano l’emissione delle azioni a beneficio degli obbligazionisti, nel primo mese di ciascun semestre, che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente e soddisfano le esigenze di pubblicità relative alle modificazioni del capitale.I titoli convertibili devono essere offerti in opzione ai vecchi soci ed ai precedenti possessori di obbligazioni convertibili, per mantenere inalterata la partecipazione sociale di chi è già azionista.Nel corso del rapporto coi possessori di obbligazioni convertibili, la società non può ridurre volontariamente il capitale ne deliberare modificazioni statutarie sulla ripartizione degli utili, salva l’eventualità che ai sottoscrittori sia stata offerta la facoltà , mediante avviso depositato presso l’ufficio del R.I. almeno 90 gg. prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare il diritto di conversione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Tra tali classi la pratica propone un’ampia gamma di titoli modificata in funzione delle contingenti esigenze del mercato e della fisionomia di particolare sottoscrizione, fine cui si segnalano:

  • Obbligazioni a premio: oltre alla restituzione del capitale più gli interessi, danno il beneficio di possibile convenienza, in quanto oggetto di estrazione a sorte
  • Indicizzate: sottraggono l’obbligazionista al pericolo della svalutazione adeguando il tasso d’interesse alle modificazioni degli indici.

Anche il rapporto tra società e sottoscrittori è caratterizzato da unitarietà poiché ognuno di essi, aderendo alle offerte, accetta di prestare una quota del finanziamento –>> il rapporto contrattuale tra singolo obbligazionista e società è una frazione dell’operazione globale.

Gli obbligazionisti dispongono di una propria assemblea che nomina e revoca il rappresentante comune, delibera sulle modificazioni delle condizioni di prestito, ed è convocata dagli amministratori delle società emittenti o dal rappresentante comune o da tanti obbligazionisti che rappresentino 1/20 dei titoli emessi e non estinti. Delibera anche sulle proposte di amministrazione controllata e di concordato delle società emittenti; ad esse si applicano le norme sull’assemblea straordinaria; votazione a maggioranza; deliberazioni scritte nel R.I. a cura del notaio che ha redatto il verbale; ai sensi degli artt. 2377 e 2379 le deliberazioni possono essere impugnate davanti al tribunale nella cui giurisdizione la società ha sede in contraddittorio del rappresentante comune.

Il rappresentante comune può anche essere un esterno e, se non è nominato dall’assemblea degli obbligazionisti, è nominato con decreto del presidente del tribunale su domanda di uno o più degli obbligazionisti o degli amministratori della società.

Non possono essere nominati amministratori i sindaci ed i dipendenti delle società emittenti, nonché tutti coloro per i quali sono fissate le cause di inagibilità previste per il collegio sindacale.

La durata dell’incarico è prevista in tre anni con la possibilità di rielezione; entro 15 giorni dalla nomina deve essere fatta trascrizione del R.I. ed il compenso è fissato dall’assemblea.

Il rappresentante comune convoca l’assemblea degli obbligazionisti e ne esegue le deliberazioni, tutela i loro interessi ed assiste alle assemblee della società emittente; presenzia anche alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni.

Per tutelare gli interessi comuni è investito della rappresentanza processuale anche nell’amministrazione controllata, concordato preventivo, nel fallimento e nell’amministrazione coatta amministrativa e, adesso, anche nell’amministrazione straordinaria della società che ha emesso il prestito obbligazionario, ai sensi dell’art.2418 c2.

Egli cura il libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea degli obbligazionisti; è abilitato ad esaminare il libro delle obbligazioni e quello delle adunanze nonché delle delibere delle assemblee dei soci.

Gli obbligazionisti possono esercitare azioni individuali nei confronti della società, se questo non è incompatibile con le deliberazioni delle loro assemblee.

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