Società a responsabilità limitata - Srl
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Fino all’entrata in vigore della riforma la Società a responsabilità limitata – S.r.l. – era disciplinata in modo residuale della S.p.a. e da essa distinta solo per il capitale minimo necessario (20 milioni £) e per il divieto di suddividere il capitale in azioni ma in quote pare ad un determinato ammontare.
La riforma ha radicalmente innovato tale modello societario per renderlo uno strumento caratterizzato da elasticità e imperniato su una maggiore considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali; particolarmente adatto alla realtà delle PMI.
Il legislatore ha collocato la Srl al centro del sistema societario, come modello di esercizio collettivo ed individuale dell’impresa con il beneficio della responsabilità limitata. Caratteri marcanti sono:
- Autonomia statutaria: oggi i soci di Srl possono stabilire nello statuto scelte prime impensabili per le società di capitali, ad esempio l’atto costitutivo contiene le norme relative al funzionamento della società, concernenti amministrazione e rappresentanza.
- Organizzazione interna: con la riforma vengono introdotti elementi di personalizzazione; come ad esempio l’amministrazione congiuntiva o disgiuntiva al consiglio di amministrazione, non più solo collegiale.
- Personalizzazione: introduzione d’elementi tipici delle società di persone; esempio i diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuna posseduta e non più esclusivamente in proporzione ai conferimenti effettuati.
- Scomparsa dei caratteri propri dei tre organi tradizionali nel senso che:
- può non esserci consiglio di amministrazione –>> possibilità d’adottare modelli d’amministrazione delle società di persone
- riduzione del ruolo associativo: la deliberazione assembleare non rappresenta l’unico modo di manifestazione della volontà sociale => modificazione del termine di deliberazione in decisione
- Mantenimento imperatività regole e norme di funzionamento del capitale sociale in alcuni dei comparti dove gli interessi dei soci sono accompagnati da interessi dei terzi =>modificazioni atto costitutivo
- Modificazione capitale sociale elevato n° di norme e contenuti innovativi delle norme stesse
Costituzione della società
- sitpula atto costitutivo
- iscrizione nel R.I. con la quale la società acquista personalità giuridica
Compiuta la prima fase, il notaio rogante deve, entro 10gg, depositare l’atto costitutivo presso il R.I. nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società, allegando i documenti che rispettino le condizioni previste nell’art. 2329 (sottoscrizione intero capitale, conferimenti, autorizzazione e altre condizioni richieste da l. speciale) poi si provvede all’iscrizione art. 2330.
La natura dei conferimenti è regolata dall’art 2465, quindi il rinvio alla disciplina S.p.a. è frutto di una distrazione del legislatore. La novità della riforma: nell’atto costitutivo deve indicarsi solo il comune dove sono poste sedi principale e secondarie. Per aversi sede secondaria occorrono:
- rapporti di dipendenza economica ed organizzativa dalla principale
- stabile apprestamento di mezzi, destinato allo svolgimento dell’attività sociale ed una rappresentanza stabile della società
- autonomo ambito d’affari
Conferimenti
Tre sono le norme: art. 2464, 2465, 2466, che riscrivono completamente la precedente disciplina:
- possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibilità di valutazione economica: denaro, beni in natura, crediti e conferimenti d’opera. La novità consiste nel fatto che il conferimento può avvenire mediante la prestazione di una polizza d’assicurazione o di una fideiussione bancaria, che garantisce gli obblighi assunti dal socio.
- ogni conferimento diverso dal denaro deve essere espressamente prevista dall’atto costitutivo
- obbligo del socio di versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro, con l’alternativa di poter sostituire il conferimento in denaro con la stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.
- disciplina dei conferimenti in natura e crediti, i punti salienti:
- valutazione dei beni affidata a perizia giurata
- Illustrazione dei criteri di valutazione adottati
- Descrizione dei beni conferiti
- disciplina applicabile anche ai beni
- estensione della disciplina con art. 2254 e 2255
- altre specie di conferimenti possono anche avvenire con prestazione di polizza d’assicurazione o fideiussione
Art. 2466: disciplina per il socio che non esegue il conferimento nei termini prescritti, => diffida ad adempiere entro 30gg; possibilità di promuovere un’azione per l’esecuzione dei conferimenti; vendita della partecipazione; esclusione con trattenimento somme già riscosse e riduzione di capitale
Altri elementi dell’atto costitutivo possono essere un contratto unilaterale ma deve sempre rivestire la forma dell’atto pubblico; contiene 9 elementi;
- Soggetti: l’atto costitutivo deve indicare cognome o denominazione, luogo e data di nascita o di costituzione, domicilio o sede, cittadinanza di ciascun socio
- Denominazione: contenente l’indicazione S.r.l. e comune ove sono poste la sede principale e le eventuali secondarie.
- Denominazione: ditta sotto la quale agiscono le società di capitali e mutualistiche; assolve alla funzione di identificazione dei soggetti. È necessaria: l’inclusione dell’indicazione del rapporto sociale e il rispetto del principio di novità.
- Sede sociale può essere:
- Legale: risultante da atto costitutivo e statuto e nella quale si trovano stabilmente gli organi che hanno la rappresentanza.
- Reale: può non coincidere con la sede legale; è quella dove l’opinione diffusa ritiene vi sia il centro effettivo di direzione e di svolgimento dell’attività sociale; nel conflitto la sede legale prevale su questa.
- L’indicazione della sede è importante per:
- individuazione giudice territoriale competente
- individuazione del R.I. dove la società deve essere iscritta
- applicazione della disciplina fallimentare
- Oggetto sociale: art. 1346: liceità, determinatezza, possibilità, determinabilità
- Capitale sociale: somma conferimenti valutati in denaro; > 10.000 €, interamente sottoscritto e versato
- Conferimenti
- Quota di partecipazione di ciascun socio: non possono essere rappresentate da azioni, né essere oggetto di sollecitazione all’investimento; nuove norme sul contenuto, trasferimento ed espropriazione.
Acquisti di beni dai soci fondatori, dai soci e dagli amministratori
Nel caso di acquisti da tali soggetti, nei 2 anni successivi all’iscrizione della società nel registro delle imprese, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, l’acquisto deve essere autorizzato con decisione dei soci e deve essere accompagnato da una relazione giurata di un esperto.
Mancata esecuzione dei conferimenti
Se il socio non esegue il conferimento nel termine stabilito dagli amministratori, questi diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di 30 giorni. Se in tale termine il socio non esegue il conferimento, gli amministratori possono seguire due strade:
- Promuovere un’azione giudiziale per l’esecuzione del conferimento;
- Vendere agli altri soci la quota del socio moroso in proporzione alle rispettive partecipazioni. La vendita viene effettuata per il valore risultante all’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte, se l’atto costitutivo lo consente, la quota viene venduta all’incanto. Se non vi sono compratori gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse e riducono il capitale in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Finanziamenti dei soci
È prevista una disciplina particolare per i finanziamenti dei soci a favore della società, che sono stati concessi in un momento di eccessivo squilibrio finanziario.
Il rimborso di tali finanziamenti è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Inoltre se il rimborso avviene nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Quote di partecipazioni
I diritti del socio sono proporzionali alla partecipazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Le partecipazioni, sempre salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, sono proporzionali ai conferimenti.
Trasferimenti delle partecipazioni
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Se l’atto costitutivo prevede l’intrasferibilità delle partecipazioni o contempla una clausola di mero gradimento o ponga condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono recedere dalla società. La clausola di mero gradimento è quella che subordina il trasferimento della partecipazione al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti. L’atto costitutivo può stabilire un termine non superiore a due anni per l’esercizio del recesso.
Il trasferimento della partecipazione deve avvenire con scrittura privata autenticata e deve essere depositato, entro 30 giorni, presso il registro delle imprese, a cura del notaio. Successivamente il trasferimento deve essere iscritto nel libro dei soci, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente. Soltanto in questo momento il trasferimento ha effetto di fronte alla società. L’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, nel senso che è opponibile ai terzi, quindi se la quota fosse alienata a più persone, avrebbe priorità quella che ha effettuato per prima l’iscrizione nel registro delle imprese in buona fede. Nel caso in cui la società sia unipersonale, dalla costituzione o successivamente, è nel caso in cui si ricostituisca la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare presso il registro delle imprese un’apposita dichiarazione. Questo deposito è anche rilavante per la limitazione della responsabilità.
Nel caso in trasferimento della partecipazione per i versamenti ancora dovuti è responsabile l’acquirente, risulta per altro responsabili l’alienante per il periodo di 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.
I versamenti possono essere richiesti dall’alienante solo se la richiesta al socio moroso è risultata infruttuosa. La partecipazione oltre che essere trasferita può formare oggetto di espropriazione.
Recesso del socio
Il recesso del socio è consentito ai soci dissenzienti nei seguenti casi:
- Cambiamento dell’oggetto sociale;
- Trasformazione della società;
- Fusione e scissione;
- Trasferimento della sede all’estero;
- Altri casi.
L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere altre ipotesi di recesso. Infine il recesso è ammesso nel caso di società contratta a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 6 mesi. In tale caso l’atto costitutivo può prevedere un preavviso di durata maggiore, non superiore ad un anno.
I soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, in proporzione al patrimonio sociale. Il valore deve essere determinato sulla base del valore di cercato. In caso di disaccordo la valutazione è compiuta da un esperto nominato dal presidente del tribunale. Il rimborso può anche avvenire mediante acquisto della partecipazione da parte dei soci o di un terzo. Se ciò non avviene il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale.
Se le vie precedenti non sono percorribili la società viene posta in liquidazione. Il rimborso deve avvenire entro 6 mesi dalla comunicazione di recesso.
Esclusione del socio
L’atto costitutivo può prevedere ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. Per il rimborso della quota di partecipazione si applicano le regole viste per il recesso, ad esclusione della riduzione del capitale sociale.
Operazioni su quote proprie
Non è consentito alla S.r.l. acquistare o accettare in garanzia proprie quote, né accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
Amministrazione della società
L’amministrazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, è affidata ad uno o più soci. Gli amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci. L’organo amministrativo può essere formato nei seguenti modi:
- Amministratore unico;
- Consiglio di amministrazione, che opera collegialmente;
- Pluralità di amministratori, che operano disgiuntamente o congiuntamente.
Nel secondo caso, cioè quando vi è un consiglio d’amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate, non collegialmente, ma mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Gli amministratori hanno anche la rappresentanza generale della società.
La responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti
dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.
La responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa o che comunque abbiano fatto constare il proprio dissenso. L’azione di responsabilità può essere promossa da ciascun socio. Il socio può anche chiedere, in caso di grave irregolarità, un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità può formare oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, a condizione che vi consenta una maggioranza dei soci, almeno pari ai 2/3 del capitale sociale e pur che non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.
La rinuncia o la transazione non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, spettante al
singolo socio o al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell’amministratore. Sono solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Il conflitto d’interessi
Nel caso in cui le decisioni siano adottate con il voto determinante di un amministratore, in conflitto di interessi con la società, le decisioni stesse possono essere impugnate entro 3 mesi dagli amministratori e se esistenti dai sindaci.
In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi, in esecuzione della deliberazione impugnata.
Il controllo dei soci
Ai soci che non partecipano all’amministrazione della società fanno capo i seguenti diritti:
- Diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
- Diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione anche tramite professionisti di fiducia.
Il controllo legale dei conti
La nomina del collegio sindacale, è obbligatoria nei seguenti casi:
- Quando il Capitale Sociale è almeno pari a quello minimo stabilito per la S.p.A.;
- Quando vengono superati i limiti previsti per il bilancio in forma abbreviata.
In ogni caso la nomina del collegio sindacale o di un revisore può essere imposta dall’atto costitutivo.
I libri sociali obbligatori
La società deve tenere i libri e le scritture contabili previsti per l’imprenditore commerciale, essa deve inoltre tenere i seguenti libri:
- Libro dei soci;
- Libro delle decisioni dei soci;
- Libro delle decisioni degli amministratori;
- Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.
I primi 3 libri devono essere tenuti dagli amministratori e il 4° a cura dei sindaci o del revisore.
Bilancio e distribuzione degli utili
Il bilancio viene approvato con decisione dei soci, nella stessa decisione si decide anche sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, inoltre se si verifica una perdita del capitale sociale, non si possono distribuire utili fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Decisioni dei soci
I soci decidono sulle seguenti materie:
- Approvazione del bilancio e distribuzione utili;
- Nomina degli amministratori;
- Nomina del collegio sindacale o del revisore;
- Modificazioni dell’atto costitutivo;
- Decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Inoltre i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare quando l’atto costitutivo non preveda nulla a riguardo. In ogni caso anche se l’atto costitutivo prevede che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, è necessaria una apposita deliberazione assembleare nei seguenti casi:
- Quando oggetto della deliberazione siano le questioni indicate nei precedenti punti 4 e 5;
- Quando lo richiedono 1 o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo le decisioni dei soci richiedono un duplice quorum deliberativo, la maggioranza dei votanti e almeno la metà del capitale sociale.
L’assemblea dei soci
L’atto costitutivo deve determinare le modalità di convocazione dell’assemblea, tali modalità devono assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; peraltro se nulla è previsto nell’atto costitutivo, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo i soci possono farsi rappresentare in assemblea. Se nulla è previsto nell’atto costitutivo l’assemblea deve tenersi presso la sede sociale. Il quorum costitutivo è fissato nella metà del capitale sociale e il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei presenti. Peraltro il quorum deliberativo è pari ad almeno la metà del capitale sociale per le deliberazioni di cui ai numeri 4 e 5 sopra indicati.
Il presidente dell’assemblea è nominato nell’atto costitutivo in mancanza di previsione è eletto con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell’assemblea svolge le seguenti funzioni:
- Verifica la regolarità della costituzione;
- Accerta l’identità e la legittimazione dei presenti;
- Regola lo svolgimento dell’assemblea;
- Accerta i risultati delle votazioni.
Anche in assenza di convocazione la deliberazione si intende adottata quando abbia partecipato all’assemblea l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.
Invalidità delle decisioni dei soci
Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Sono annullabili le seguenti decisioni:
- Quelle che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo;
- Quelle adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza.
Le decisioni annullabili possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, entro 3 mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Nel caso di decisioni annullabili che siano state impugnate, il tribunale può assegnare un termine non superiore a 6 mesi per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Sono anche annullabili le decisioni in conflitto di interessi, a condizione che siano potenzialmente dannose per la società, e siano assunte con il voto determinante del socio in conflitto di interessi. Sono invece nulle le seguenti decisioni:
- Quelle che hanno oggetto illecito od impossibile;
- Quelle prese in assenza assoluta di informazione.
Le decisioni nulle possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono invece essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Le modificazioni dell’atto costitutivo
Le Modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea.
Aumenti di capitale sociale
L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone limiti e modalità.
La decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da un notaio e deve esser iscritta nel registro delle imprese. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a che i conferimenti precedenti non siano stati integralmente eseguiti. In caso di aumento del capitale sociale a pagamento i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute.
L’atto costitutivo tuttavia può prevedere che l’aumento del capitale possa essere attuato mediante offerta delle quote di nuova emissione ai terzi. In tale caso i soci che non hanno consentito la decisione, possono recedere dalla società. La decisione di aumento del capitale deve prevedere modalità e termini in base ai quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione, tali termini non possono essere inferiori a 30 gg. La decisione di aumento può anche consentire che la parte non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri o da terzi.
Se il capitale non è integralmente sottoscritto la decisione di aumento cade nel nulla, salvo che la deliberazione di aumento abbia espressamente consentito sottoscrizioni parziali. All’atto della sottoscrizione i soci devono versare alla società almeno il 25% della quota sottoscritta, tuttavia se vi è un unico socio questi deve versare integralmente il capitale sottoscritto. Oltre ad aumenti di capitale a pagamento la società può procedere ad aumenti a titolo gratuito mediante l’imputazione delle riserve a capitale sociale.
Riduzione del capitale volontaria
Nel corso della vita della società i soci possono decidere di ridurre il capitale sociale. La riduzione può avvenire mediante rimborso ai soci delle quote pagate, o mediante liberazione di essi dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti. La decisione deve essere iscritta nel registro delle imprese e può essere eseguita soltanto decorsi 3 mesi dal giorno dell’iscrizione, a condizione che entro questo termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione.
Per altro, anche se vi è stata opposizione, il tribunale può disporre che la riduzione abbia luogo se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, oppure se la società ha prestato idonea garanzia.
Riduzione del capitale per perdite
La disciplina della riduzione del capitale è diversa a seconda che il capitale sia diminuito di oltre 1/3 per perdite, ma non sia stato intaccato il minimo legale, ovvero che la perdita di oltre 1/3 del capitale abbia ridotto questo al di sotto del minimo legale.
Caso a:perdite superiori ad 1/3, che non intaccano il minimo legale.
Se, essendo venute meno tutte le riserve, si verificano perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, copia della relazione e delle osservazioni, deve essere depositata presso la sede della società almeno 8 giorni prima dell’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. Nel corso dell’assemblea gli amministratori devono inoltre dare conto dei fatti di rilievo successivi alla relazione. L’assemblea dei soci può assumere due decisioni alternative:
- Deliberare la riduzione del capitale sociale in misura pari alle perdite;
- Attendere l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio successivo. In tale occasione, se le perdite non sono diminuite a meno di 1/3, la stessa assemblea deve deliberare la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate.
Caso b:riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Se si verificano perdite che, una volta utilizzate tutte le riserve, risultino superiori ad 1/3 del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente alle perdite e per deliberare il contemporaneo aumento, del capitale stesso, ad una cifra non inferiore al minimo legale.
La riduzione del capitale per perdite, in questo caso, deve essere tale da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale. Nel caso in cui non venga deliberata la riduzione del capitale ed il suo contemporaneo aumento, si può procedere alla trasformazione della società (ad esempio in società di persone). Qualora nulla venga deliberato la società si scioglie.
Titoli di debito
La S.r.l., a condizione che l’atto costitutivo lo consenta, può emettere titoli di debito. L’atto costitutivo, in tale caso, deve prevedere quanto segue:
- Attribuire la relativa competenza ai soci o agli amministratori;
- Determinare gli eventuali limiti, modalità e maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati (es.: SIM, società di intermediazione immobiliare).
I titoli di debito possono successivamente circolare, ma chi li ha sottoscritti, cioè l’investitore qualificato, risponde della solvenza della società. La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. Essa deve inoltre essere iscritta presso il registro delle imprese a cura degli amministratori. Infine la decisione può prevedere che la società possa modificare tali condizioni e modalità con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.
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