S.r.l. – società a responsabilità limitata
Un articolo sulle società a responsabilità limitata

da | 28 Nov 2004 | Economia aziendale e Diritto commerciale | 0 commenti

Introduzione

Una delle più rilevanti novità che derivano dalla riforma del diritto societario è dato dal nuovo approccio legislativo nei confronti della S.r.l. – società a responsabilità limitata

La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

  1. prevedere un autonomo ed organico complesso di norme modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
  2. prevedere un’ampia autonomia statutaria;
  3. prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto dei principi di certezza nei rapporti con i terzi.

In sostanza sono state previste norme che possono portare a modelli di Srl significativamente diversi dal modello rappresentato dalla società di capitali maggiore.

L’autonomia statutaria prevista dalla nuova normativa invece permette di scegliere tra norme generali, cosiddette di default, che ripropongono il modello della Spa e norme specifiche che consentono di derogare a quelle generali, potendosi così definire strutture organizzative che portano a costituire la Srl come un nuovo tipo di società, con caratteristiche peculiari e proprie rispetto alla tradizionale fisionomia della Spa.

La Costituzione della S.r.l.

La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve indicare:

  1. il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
  2. la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. l’attività che costituisce l’oggetto sociale; non sono ammesse elencazioni generiche e occorre indicare in modo specifico le sole attività in cui la società ha intenzione di impegnarsi;
  4. l’ammontare del capitale sociale, che non può in ogni caso essere inferiore a € 10.000,00;
  5. i conferimenti di ogni socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;
  6. la quota di partecipazione di ciascun socio;
  7. le norme che regolano il funzionamento della società;
  8. le persone a cui è affidata l’amministrazione.

Non è più necessaria l’indicazione della durata della società.

L’atto costitutivo deve essere depositato, a cura del notaio che lo ha ricevuto, presso l’ufficio del registro delle imprese ove a sede la società entro 20 giorni, con il pagamento dell’imposta di registro variabile a seconda del conferimento.

La novità introdotta dalla D.lg. 88/1993: la S.r.l. unipersonale

Dal 1993 è possibile procedere alla costituzione di una società a responsabilità limitata senza che vi sia la necessità della pluralità di soci.

La limitazione della responsabilità dell’unico socio si acquisisce purché siano rispettate talune prescrizioni in tema di conferimenti.

Il socio unico risponde illimitatamente quando ricorrano le seguenti situazioni:

  1. il capitale sociale non sia stato versato per intero o in sede di atto costitutivo oppure se non sia effettuato il versamento prescritto per il caso di società che da pluripersonale diventa monopersonale; oppure:
  2. fin quando non sia stata attuata la pubblicità dei dati anagrafici dell’unico socio presso il Registro delle Imprese

La richiesta di cui al punto 1. è ai fini della cautela dei terzi creditori; quella a punto 2. che l’unico socio metta in evidenza il suo status di unico socio.

Da segnalare che se vi è un difetto nell’onere di versamento del capitale, il versamento tardivo determina la responsabilità limitata dell’unico socio da lì in poi, ma non sana l’illimitata responsabilità pregressa.

Se invece c’è un difetto nell’onere della pubblicità, l’effettuazione tardiva salva il socio sia per il futuro che per il passato.

I contratti tra Srl e socio unico

La riforma prevede che in contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio non sono opponibili ai creditori della società se non sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o non risultano da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

I Conferimenti

La regola di base è che il valore dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare totale del capitale sociale.

Potranno essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica.

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente i conferimenti devono essere effettuati in denaro.

Per i conferimenti in natura e i crediti le quote corrispondenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se il conferimento avviene in denaro il socio dovrà versare preso una banca il 25% dei conferimenti che si è obbligato ad effettuare e nel caso di società unipersonale, l’intero ammontare dei conferimenti stessi, al fine di conseguire il beneficio di limitazione della responsabilità.

Altra novità introdotta dalla legge 6/2003 riguarda la possibilità di sostituire al versamento del 25% dei decimi la stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. In tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei tre mesi successivi.

La stima dei conferimenti di beni in natura o di crediti

La legge stabilisce che il socio che conferisce beni in natura o crediti debba presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o nell’apposito albo.

Da segnalare che non occorre più, rispetto al sistema previdente, che l’esperto sia nominato dal tribunale (il contrario vale invece per le SpA).

La relazione che deve essere allegata all’atto costitutivo deve contenere:

  1. la descrizione dei beni e dei crediti conferiti;
  2. l’indicazione dei criteri di valutazione adottati;
  3. l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

Il conferimento di prestazioni d’opera o di servizi

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera e di servizi a favore della società.

Se l’atto costitutivo lo prevede la polizza o la fideiussione possono essere sostituiti da una cauzione di pari importo presso la società.

Come per i conferimenti di beni in natura e di crediti è necessaria una stima delle prestazioni conferite. Il perito dovrà procedere alla valutazione degli obblighi che il socio assume e il valore periziato servirà per determinare l’entità del conferimento nel capitale sociale sia l’importo della polizza o della fideiussione.

La mancata esecuzione del conferimento

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso tale termine, gli amministratori possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. In mancanza di acquirente, e salvo limitazioni dell’atto costitutivo, la quota è venduta all’incanto.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le quote riscosse e riducendo il capitale in misura corrispondente.

Gli acquisti potenzialmente pericolosi

Gli acquisti di beni dei soci da parte della società sono considerati potenzialmente pericolosi per i rischi di elusione dell’effettività del capitale sociale che possono derivare.

Per l’acquisto da parte della società per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società al Registro Imprese, occorre rispettare la seguente procedura:

  1. l’acquisto deve essere autorizzato con decisione dei soci, salvo che l’atto costitutivo disponga che tale autorizzazione può mancare (nelle Spa non può mancare la decisione dei soci in merito);
  2. il socio o l’amministratore che intende vendere il bene alla società deve presentare relazione di stima;
  3. è previsto che l’esperto risponda dei danni causati dalla società.

I finanziamenti dei soci

Una novità introdotta dalla nuova normativa interessa i finanziamenti dei soci, intesi quelli che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Per tali finanziamenti, il rimborso a favore dei soci:

  1. dovrà essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
  2. se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, dovrà essere restituito.

Le quote di partecipazione

Rispetto alla vecchia disciplina non è più richiesto che la quota minima debba essere necessariamente dell’ammontare di un euro. Potranno infatti esservi quote inferiori all’euro.

La regola generale stabilita dall’art. 2468 stabilisce che:

  1. le quote sono proporzionali al conferimento;
  2. i diritti sociali sono proporzionali alla partecipazione posseduta.

Entrambe queste regole, tuttavia possono essere derogate. L’atto costitutivo può infatti prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Il trasferimento delle quote

La riforma ribadisce che le partecipazioni di srl sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, dal momento che si può vietare la circolazione delle quote di srl (2469).

In quest’ultimo caso (intrasferibilità assoluta) e pure nel caso in cui lo statuto limiti la circolazione delle quote, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso, con la conseguenza che:

  1. i soci receduti hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale;
  2. detto valore è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
  3. il rimborso delle partecipazioni deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione fatta dal medesimo alla società;
  4. detto rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato;
  5. qualora ciò non avvenga, il rimborso deve essere effettuato attingendo alla riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale.
  6. qualora nemmeno quest’ultima soluzione sia attuabile la società viene posta in liquidazione.

Va comunque precisato che l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

Il conflitto tra due acquirenti della medesima partecipazione

La nuova disciplina stabilisce che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro soci.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quelle che tra esse che ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Il nuovo diritto di recesso nelle Srl

Con la riforma lo scenario del diritto di recesso cambia radicalmente:

  1. si ampliano i casi di recesso ex lege;
  2. il recesso può essere regolato autonomamente nello statuto sociale;
  3. aumentano le garanzie per chi recede e le procedure di liquidazione si fanno più certe;
  4. i diritto dei creditori sono comunque ben tutelati.

La novità più importante discende dall’art. 2473 che sancisce appunto che l’atto costitutivo della srl determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

È consentito infatti inserire la previsione che la facoltà di recesso può discendere:

  1. dall’accadimento di determinati eventi;
  2. la mera volontà del socio interessato a recedere, senza che tale facoltà si connessa al verificarsi di un dato evento.

Mentre nella previdente legislazione i casi ex lege erano confinati a poche situazioni (il cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società, il trasferimento della sede sociale all’estero) ora il nuovo art. 2473 dispone che il socio può recedere a seguito di una delle seguenti decisioni:

  1. cambiamento dell’oggetto sociale;
  2. cambiamento del tipo di società:
  3. fusione o scissione;
  4. revoca dello stato di liquidazione;
  5. trasferimento della sede all’estero;
  6. eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
  7. compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo;
  8. compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Nel caso si società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso spetta al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l’atto costitutivo può prevedere un periodi di preavviso maggiore, ma comunque non superiore a un anno.

Le modalità per il recesso

Il diritto di recesso va esercitato mediante lettera raccomandata da inviare:

  1. entro 15 gg. dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso;
  2. entro 30 gg. dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se questo è diverso dalla deliberazione.

Il recesso non può essere esercitato, o se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio recedente a diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

In particolare la quota del recedente va rapportata proporzionalmente al valore del patrimonio sociale, il quale è determinato tenendo conto del suo valore di mercato alla data della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione deve essere compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

Il codice civile prevede i criteri per giungere alla valutazione del patrimonio sociale, in particolare si deve tenere conto:

  1. della consistenza patrimoniale della società;
  2. delle sue prospettive reddituali;
  3. dell’eventuale valore di mercato delle azioni stesse.

Tuttavia è concessa la facoltà ai soci di determinare, nell’atto costitutivo, criteri diversi per addivenire alla determinazione del valore di liquidazione.

Lo statuto può infatti indicare quali valori dell’attivo e del passivo del bilancio possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, e quali altri elementi siano da tenere in considerazione.

Può pure essere prevista una clausola dove al receduto venga liquidato esclusivamente il valore nominale della quota al fine di scoraggiare il diritto di recesso.

Per quanto attiene alle procedure di liquidazione va osservato che l’organo amministrativo deve offrire le quote del recedente prima di tutto all’acquisto degli altri soci e che per essi sia stabilito un termine entro il quale i medesimi possano decidere se acquisire o meno le quote del recedente.

Se questa procedura non sortisce alcun esito gli amministratori devono cercare un terzo acquirente (ma qui si pone il problema del consenso degli altri soci); qualora il collocamento presso terzi non possa avvenire o non abbia esito positivo, il rimborso deve essere effettuato con l’utilizzo delle riserve disponibili.Ultima via attuabile è la riduzione proporzionale del capitale sociale, ma questa decisione può essere eseguita per la tutela dei creditori sociali, solo dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Se il capitale non ha capienza per la liquidazione della quota la società deve essere posta in liquidazione.

L’esclusione del socio

Nel diritto anteriore alla riforma l’unico caso ammesso per l’esclusione del socio era per il mancato pagamento delle quote da parte del socio. Con la riforma è possibile una previsione statutaria di casi di esclusione, non di qualsiasi tipo ma solo per giusta causa, per esempio nel caso in cui il socio distragga fondi della società per finalità personali.Se dunque si intendono sanzionare queste gravi inadempienze, occorre specificare nello statuto di quali inadempienze si tratti.

Come nelle società di persone, l’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere.

La decisione di esclusione viene presa seguendo le normali procedure attraverso le quali i soci assumono le decisioni, salvo che, proprio per la decisione di esclusione, l’atto costitutivo preveda un procedimento ad hoc.

Per quanto riguarda le procedure per la liquidazione del socio escluso si applicano le norme in tema di fuoriuscita del socio a seguito dell’esercizio del diritto di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione attraverso la riduzione di capitale sociale.

L’amministrazione della società

L’amministrazione della società spetta, ove l’atto costitutivo non disponga diversamente, ai soci.

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione si disgiuntiva o congiuntiva.

Questa è un’altra novità introdotta dalla riforma, prevedendo in questo modo la possibilità di avere più amministratori unici, la cosiddetta amministrazione disgiuntiva.

In ogni caso è riservata ai soci la nomina degli amministratori.

La redazione del progetto di bilancio, del progetto di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.

Le decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

  1. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  2. la nomina, se prevista dall’atto costitutivo, degli amministratori;
  3. la nomina, nei casi previsti, dei sindaci;
  4. le modificazioni dell’atto costitutivo;
  5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale;
  6. le decisioni ad essi demandate dalla legge:
    1. riduzione per perdite del capitale sociale;
    2. l’emissione di titoli di debito;
    3. la messa o la revoca della liquidazione.

L’assemblea dei soci

L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci. In mancanza di tale previsione la convocazione è effettuata tramite raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante nel libro soci.

Se l’atto costitutivo non dispone diversamente ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti persone.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, e la delega non può essere lasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per ciò che attiene alle modalità di assunzione delle decisioni, il sistema di default che il legislatore propone, in manca di diversa opzione, è quello delle decisioni mediante il tradizionale metodo assembleare.

Tuttavia l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

  1. l’argomento oggetto della decisione;
  2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  3. l’indicazione dei soci consenzienti;
  4. l’indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Quando i soci adottano in assemblea le loro decisioni, la riforma non offre più nella società a responsabilità limitata la distinzione tra assemblea ordinaria e assemblea in sessione straordinaria.

L’assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Per ciò che attiene alle decisioni relative alle modificazione dell’atto costitutivo e di compiere operazioni che comportano modificazioni sostanziali all’oggetto sociale queste vanno assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale.

Le decisioni dell’assemblea possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla loro trascrizione del libro delle decisioni dei soci.

Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

I controlli. Il collegio sindacale obbligatorio e facoltativo.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (120.000 €), oppure se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 €;
  2. totale delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 €;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Detto obbligo cessa a partire, se per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Ove non ricorrono i casi di obbligatorietà, l’atto costitutivo può comunque prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina e la cessazione dei sindaci

Come per le Spa, il collegio sindacale delle Srl si compone di tre o cinque membri, soci o non soci, oltre a due supplenti, nominati nell’atto costitutivo o con successiva decisione dei soci.

Tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

La nomina dei sindaci deve essere iscritta da parte degli amministratori, entro 30 giorni, nel Registro delle Imprese.

Non possono venire eletti sindaci, e se eletti decadono dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori.

Anche in questo caso l’ampia autonomia statutaria delle Srl può prevedere cause di ineleggibilità o decadenza.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono in coincidenza con la data nella quale viene convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

In caso di morte, rinunzia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di anzianità.

Il funzionamento del collegio sindacale

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio sindacale decade dall’ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I doveri dei sindaci

I sindaci devo adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Sono inoltre responsabili con gli amministratori per i atti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

La clausola compromissoria

Nota anche come clausola arbitrale, la riforma, mentre prima prevedeva che le controversie tra i soci andavano risolte mediante ricorso a un collegio composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo designato dai due arbitri di parte oppure, in caso di disaccordo, da un terzo soggetto, come per esempio il presidente del Tribunale, della camera di commercio o del consiglio notarile, ora tutti gli arbitri devono essere nominati da un soggetto estraneo alla società.

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