Agevolazioni finanziarie per le piccole e medie imprese
Ecco le regole per sospendere o allungare i finanziamenti presi dalle imprese
da Steve Round | 3 Mar 2012 | Banca e bancari, Fare impresa |
Le imprese di piccole e medie dimensioni possono tirare un sospiro di sollievo.
E’ stato infatti firmato un accordo in seno all’ABI che prevede alcune agevolazioni particolarmente interessanti, soprattutto in un periodo di vacche magre.
In estrema sintesi queste facilitazioni sono:
- la sospensione dei finanziamenti in essere
- l’allungamento dei finanziamenti in essere
- il finanziamento della patrimonializzazione dell’impresa
In altre parole, per le imprese indebitate con le banche c’è la possibilità di sospendere il prestito o allungarlo, in modo da dar loro un po’ di respiro in un periodo di scarsa liquidità, mentre per le imprese che intendono aumentare i mezzi propri c’è un finanziamento ad hoc, così da promuovere la ripresa e lo sviluppo della attività.
Ma per capire meglio quali sono le agevolazioni possibili, i requisiti necessari per ottenerle e le modalità con cui fare domanda alla banca, abbiamo preparato questo quadro a lettura facilitata che, com’è nello spirito di Studiamo.it, rielabora le informazioni disponibili per renderle fruibili in un colpo d’occhio a tutti gli interessati.
Requisiti dell’Impresa |
- deve rientrare tra le Piccole e Medie imprese (PMI), cioè avere:
- meno di 250 dipendenti
- un fatturato minore di 50 milioni di euro
oppure
- un attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro
- non deve avere procedure esecutive in corso
- deve essere in bonis, cioè la banca non deve averla classificata tra le posizioni:
- in sofferenza
- incagliate
- ristrutturate
- scadute o sconfinanti da più di 90 giorni
|
Requisiti della Banca |
La banca deve aver aderito all’accordo ABI che prevede le agevolazioni |
Termine di presentazione della domanda e di risposta della Banca |
Il termine per presentare alla banca la richiesta è il 31 dicembre 2012
La domanda per l’allungamento dei mutui che risultano sospesi alla data del 31/12/2012 può essere presentata fino al 30 giugno 2013 (le due agevolazioni sono infatti cumulabili)
La banca ha di norma 30 giorni di tempo dalla presentazione della domanda, completa di tutti i documenti, per accettare o meno la richiesta dell’agevolazione
Se non è comunicato esplicito rifiuto c’è il silenzio assenso della banca (e quindi la tacita accettazione della richiesta di agevolazione) per le imprese che non hanno ritardati pagamenti e per i casi di sospensione dei finanziamenti e di allungamento del credito a breve finalizzato ad esigenze di cassa
E’ possibile presentare domanda per la sospensione o per l’allungamento anche per i mutui che beneficiano di un’agevolazione pubblica, a patto che:
- l’ente erogatore dell’agevolazione pubblica deliberi l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo alle parti firmatarie
- non si debba modificare, a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici
|
Tipologia di Agevolazione |
Sospensione finanziamenti |
Finanziamenti ammissibili e durata della sospensione
|
Mutui:
- sospensione di 12 mesi della quota capitale delle rate
Leasing immobiliare:
- sospensione di 12 mesi della quota capitale implicita nei canoni
Leasing mobiliare:
- sospensione di 6 mesi della quota capitale implicita nei canoni
|
Altre modalità della sospensione |
- non possono essere agevolati i finanziamenti già ammessi alla sospensione prevista dall’Avviso comune del 3 agosto 2009
- le rate non devono essere scadute da più di 90 giorni
- si applica a tutti i finanziamenti a medio e lungo termine (quindi non inferiori a 18 mesi), ipotecari e non, il cui piano di ammortamento era in essere al 28 febbraio 2012
- le quote capitale sospese non sono accodate alla fine del piano di rientro, ma costituiscono le quote capitale da pagare al termine della sospensione, e quindi è come se il piano di rimborso originario “slittasse” in avanti di un periodo pari a quello della sospensione, lasciando inalterata la sequenza e l’importo delle quote capitale contrattualmente fissate
- la banca non può aumentare i tassi praticati e non può applicare interessi di mora per la sospensione
- la banca non può richiedere garanzie aggiuntive, ma può invece intervenire per adeguare le garanzie già esistenti (ad esempio chiedendo il consenso alla sospensione al terzo fideiussore)
- la sospensione decorre dalla prima rata non pagata del mutuo e quindi è di fatto retroattiva, nel rispetto comunque della durata complessiva di 12 mesi (per es. se ci sono 2 rate mensili impagate, la sospensione può essere riconosciuta per ulteriori 10 mesi)
|
Allungamento finanziamenti |
Finanziamenti ammissibili e durata dell’allungamento |
Mutui:
- il periodo massimo di allungamento è pari alla durata della vita residua con il limite max di:
- 2 anni per i mutui chirografari
- 3 anni per i mutui ipotecari
Credito a breve termine per esigenze di cassa, cioè le anticipazioni di crediti (per es. il Salvo Buon Fine e l’anticipo di fatture):
- il periodo max di allungamento, in un’unica o più soluzioni, è di 270 giorni tenuto conto della durata originaria del credito (per es. se la scadenza iniziale è di 180 giorni, l’allungamento è di 90 giorni)
|
Altre modalità dell’allungamento |
- non possono essere agevolati i finanziamenti già ammessi ad analoga agevolazione in virtù dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011
- sono invece agevolabili i mutui ammessi alla sospensione di cui sopra (cioè le 2 agevolazioni sono cumulabili) e pertanto l’allungamento è ammesso alla fine del periodo di sospensione
- sono allungabili anche i mutui già ammessi alla sospensione prevista dall’Avviso comune del 3 agosto 2009
- il tasso di interesse per l’allungamento rimane quello contrattuale se il finanziamento ha una durata residua, comprensiva dell’allungamento stesso, non superiore a 3 anni, oppure se l’agevolazione fruisce della copertura del Fondo di garanzia per le PMI o del fondo ISMEA per una quota giudicata sufficiente dalla banca
- invece, per i finanziamenti non rientranti nella casistica del punto precedente, la banca può definire un nuovo tasso per l’allungamento con il consenso dell’impresa
- l’allungamento del credito a breve termine per esigenze di cassa si applica a tutti i crediti:
- certi, cioè quelli il cui contenuto è delimitato e determinato dal titolo, non necessariamente giunti a scadenza, comprese le future anticipazioni di crediti
- esigibili, cioè quelli il cui pagamento avviene presso la banca
|
Finanziamenti per la patrimonializzazione dell’impresa |
Le banche aderenti all’accordo ABI si impegnano a concedere alle imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri da queste realizzato (ad es. può essere concesso un mutuo d’importo pari ad ¼ dell’incremento del patrimonio) |
0 commenti