Grossa semplificazione per chi vuole aprire un negozio o comunque un’attività commerciale.
Sono infatti sufficienti 3 facili passaggi:
a) ci si reca al Comune presso lo sportello unico per le attività produttive competente per territorio
b) si presenta una Dichiarazione di Inizio Attività (detta brevemente Dia), che è una semplice autocertificazione con la quale si comunicano i propri dati anagrafici ed il tipo di attività da esercitare
c) si apre tranquillamente “bottega”, perché la Dia è immediatamente efficace e quindi non si deve aspettare niente (come invece si era costretti a fare in precedenza, quando si dovevano attendere 30 giorni dalla comunicazione)
E’ questa l’importante novità introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 59/2010, che ha attuato la direttiva 2006/123/Ce.
Ovviamente ci sono delle eccezioni, ma la regola generale per l’avvio di nuove imprese commerciali rimane quella della liberalizzazione.
Le eccezioni riguardano:
a) coloro che hanno avuto particolari condanne (p.es. per usura, rapina, frode nel commercio, ecc…), ai quali è completamente esclusa la possibilità di aprire attività commerciali
b) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, per i quali rimane il vecchio regime autorizzativo (cioè bisogna chiedere l’autorizzazione al Comune), ma rispetto al passato l’Ente non può più negare il consenso per motivi legati al numero degli esercizi (c.d. contingentamento della produzione);
il Comune può vietare l’apertura di esercizi che vendono alimenti e bevande solo per motivi legati alla tutela di zone di pregio artistico, storico e architettonico, o per salvaguardare il diritto dei residenti alla vivibilità dell’ambiente urbano, l’ordine pubblico e la salute della collettività
c) le edicole, che continuano a sottostare alle loro speciali procedure autorizzative
d) gli esercizi di commercio in aree pubbliche, cioè gli ambulanti, cui resta il veccho obbligo di chiedere l’autorizzazione per poter svolgere la loro attività, anche se adesso essa abilita la vendita pure al domicilio del consumatore;
tuttavia il commercio in aree pubbliche è ora permesso perfino alle società di capitali, ivi comprese le cooperative.
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