La nuova riforma del diritto societario ha profondamente innovato gli articoli del codice civile riguardanti le società di capitali e, all’interno di questi, ha particolarmente rivisitato la funzione e l’organizzazione delle società cooperative.
Senza avere pretese di completezza e rigorosità nell’analisi delle nuove cooperative, cerchiamo di evidenziare in modo chiaro, coinciso e pratico (com’è nostra abitudine) gli aspetti essenziali della nuova disciplina.
Diciamo subito che d’ora innanzi ci saranno due tipi di società cooperative:
- Cooperative a mutualità prevalente, iscritte in apposito Albo e beneficiarie in quanto tali dei vantaggi fiscali tipici delle cooperative;
- tutte le altre, prive dei benefici fiscali.
I requisiti che le cooperative devono possedere per rientrare nella prima categoria e godere perciò dei benefici fiscali sono riconducibili a due categorie:
- oggettivi;
- soggettivi.
Requisiti oggettivi delle cooperative a mutualità prevalente
Sono cooperative a mutualità prevalente quelle che presentano una delle seguenti caratteristiche (a seconda del tipo di mutualità della cooperativa), da documentare nella Nota integrativa di Bilancio:
- L’attività (vendita di beni e servizi) è svolta prevalentemente a favore dei soci.
Quindi, andrà dimostrato che il rapporto tra le vendite ai soci e le vendite complessive sia maggiore del 50%, cioè schematicamente:
(ricavi delle vendite ai soci / ricavi totali delle vendite) x 100 > 50
- Le prestazioni lavorative dei soci sono prevalenti rispetto alle altre di cui si avvale la cooperativa.
Di conseguenza, il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del costo complessivo di lavoro a carico della società cooperativa. In formula:
(costo del lavoro dei soci / costo totale del lavoro) x 100 > 50A questo proposito apriamo una parentesi riguardo la possibilità d’instaurare, all’interno delle cooperative, rapporti sociali attraverso i nuovi contratti di “lavoro a progetto”, allorquando essi siano caratterizzati dalla coincidenza del progetto qualificante il contratto con lo scopo sociale stesso della cooperativa. Premesso che anche i costi derivanti da questi nuovi contratti, eredi delle vecchie collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co), sono da considerarsi a tutti gli effetti costi di lavoro, ci chiediamo se sia compatibile con la nuova normativa un progetto di lavoro che preveda, come obiettivo del socio lavoratore, il conseguimento di quello che è lo scopo (mutualistico) della cooperativa. Ebbene, nonostante pareri favorevoli a questa possibilità, l’identificazione del “progetto” di lavoro con lo scopo sociale della cooperativa ci sembra contrario allo spirito della legge che ha istituito il “lavoro a progetto” (Legge Biagi). Infatti, elemento distintivo ed imprescindibile di quest’ultimo particolare contratto è sicuramente la temporaneità del rapporto che si va ad instaurare tra datore di lavoro e lavoratore. Temporaneità intrinsecamente legata alla realizzazione del progetto e che non può dunque trovare concretezza e coincidenza con la durata, sostanzialmente indeterminata, tipica di qualunque società, compresa quella cooperativa. In conclusione riteniamo incompatibile la presenza di soci lavoratori assunti con i nuovi contratti di lavoro a progetto, quando questo progetto è rappresentato dallo scopo della cooperativa.
- Gli apporti di beni o servizi da parte dei soci sono prevalenti rispetto a tutti gli altri apporti.
Il costo dei beni conferiti in cooperativa dai soci o il costo dei servizi da questi offerti è prevalente rispetto al totale dei costi dei servizi o delle merci (materie prime) acquistate o conferite. In altre parole:
(costo dei beni conferiti dai soci / costo totale delle merci acquistate o conferite) x 100 > 50
Il concetto di prevalenza subisce delle eccezioni nei seguenti casi in cui la fattispecie della cooperativa assume un rilievo tale da consentire la deroga:
- Cooperative agricole. Per le quali la prevalenza può far riferimento anche alla quantità di prodotti conferiti, anziché al valore degli stessi;
- Cooperative sociali. Per l’importanza sociale e morale attribuita alla loro azione;
- altre Cooperative, indicate dal Ministro delle Attività produttive di concerto con il Ministro dell’Economia, con riferimento:
– alla struttura della Cooperativa ed al mercato in cui essa opera;
– alle norme speciali cui la Cooperativa deve adeguarsi;
– al periodo, superiore all’anno, necessario per il completamento dello scambio mutualistico.
Requisiti soggettivi delle cooperative a mutualità prevalente
Sono cooperative a mutualità prevalente quelle che rispettano le seguenti clausole legislative, poste con l’evidente intenzione di eliminare eventuali fini lucrativi delle cooperative:
- divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore al tasso d’interesse previsto per i buoni fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuzione delle riserve tra i soci;
- devoluzione, allo scioglimento della società cooperativa, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale (CS) e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative già esistenti possono godere dei benefici fiscali, previsti per le cooperative a mutualità prevalente, se inseriscono le suddette clausole nei loro statuti entro il 31 dicembre 2004.
Per concludere, citiamo i casi di perdita dello status di cooperativa a mutualità prevalente e dei conseguenti vantaggi di natura fiscale:
- mancato inserimento nello statuto societario delle clausole qualificanti la mutualità della cooperativa o modifica successiva delle clausole statutarie sopra indicate;
- mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei parametri attestanti la condizione di mutualità prevalente.
concetti chiari e sintetici. Grazie!