Dal primo dicembre 2012 le imprese ed i professionisti potranno finalmente versare l’IVA periodica senza considerare le fatture o parcelle non incassate, per le quali invece in passato andava comunque anticipata l’imposta allo Stato, anche se queste non erano state pagate dai debitori.
La possibilità di non pagare l’IVA sulle vendite o forniture non incassate è una grande forma di giustizia tributaria, raggiunta dopo anni di discussioni tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria.
L’IVA per cassa è partita dal 1° dicembre 2012 e riguarda tutti i soggetti passivi IVA in caso di mancato pagamento delle loro vendite da parte degli acquirenti o committenti, anch’essi soggetti passivi IVA (l’agevolazione non si applica quindi alle vendite a privati).
L’IVA diventa pertanto esigibile per l’Erario solo al momento dell’incasso della fattura/parcella o comunque entro un anno dalla cessione del bene o prestazione del servizio cui il documento fiscale si riferisce.
Si tratta ovviamente di un’importante rivoluzione per le tante aziende che hanno problemi a farsi pagare dai loro clienti imprese e rimane in ogni caso un grande beneficio anche se, a onor del vero, il principio di cassa si applica pure sugli acquisti, oltre che sulle vendite: solo le fatture di acquisto pagate danno diritto alla detrazione dell’IVA.
Vediamo nella seguente tabella le caratteristiche principali del regime dell’IVA per cassa.
Soggetti che ne possono usufruire |
Tutti i soggetti passivi IVA (imprese e professionisti) con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (calcolato comprendendo tutte le operazioni, anche quelle non rientranti nell’IVA per cassa) |
Operazioni per le quali si applica l’IVA per cassa |
Le operazioni nei confronti di altri soggetti passivi IVA |
Principio dell’IVA per cassa |
L’IVA va versata solo sulle vendite per le quali si sono incassate le relative somme o comunque decorso un anno dall’effettuazione delle operazioni (o prima se il cliente fatturato è assoggettato a procedura concorsuale) |
IVA sugli acquisti |
Anche sugli acquisti si applica il principio di cassa: la detraibilità dell’IVA è possibile solo quando c’è stato il pagamento |
Modalità di fruizione dell’agevolazione |
Per opzione (mediante comportamento concludente il primo anno e successiva comunicazione nella prima dichiarazione IVA utile) e con indicazione in fattura della dicitura: “operazione effettuata in regime di IVA per cassa (art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)” Il cliente fatturato può detrarre subito l’IVA, anche se non l’ha pagata, a meno che non abbia scelto anch’egli lo stesso regime |
Operazioni escluse dall’IVA per cassa |
Operazioni compiute: 1) da soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (per es. agenzie di viaggio, produttori agricoli, …) 2) nei confronti di privati 3) nei confronti di soggetti che applicano l’inversione contabile 4) nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione (per i quali già vige un’agevolazione simile) |
Uscita dal regime agevolato |
Quando il tetto dei 2 milioni di euro di volume d’affari è superato (a partire dal mese successivo) |
Ecco infine un esempio che chiarisce più di mille parole il nuovo metodo di calcolo dell’IVA a favore del contribuente.
Trimestre di liquidazione |
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Acquisti |
Vendite |
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Prezzo al netto di Iva |
Iva (21%) |
Pagamento |
Prezzo complessivo |
Prezzo al netto di Iva |
Incasso |
Iva (21%) |
Prezzo complessivo |
€ 300,00 |
€ 63,00 |
Sì |
€ 363,00 |
€ 500,00 |
No |
€ 105,00 |
€ 605,00 |
€ 400,00 |
€ 84,00 |
Sì |
€ 484,00 |
€ 400,00 |
Sì |
€ 84,00 |
€ 484,00 |
€ 250,00 |
€ 52,50 |
No |
€ 302,50 |
€ 600,00 |
Sì |
€ 126,00 |
€ 726,00 |
€ 950,00 |
€ 199,50 |
|
€ 1.149,50 |
€ 1.500,00 |
|
€ 315,00 |
€ 1.815,00 |
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€ 147,00 |
Totali delle sole operazioni saldate |
€ 210,00 |
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Iva da versare per il trimestre: € 63,00 (uguale a € 210,00 – € 147,00) |
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