La liberalizzazione per l’avvio di nuove imprese
Un articolo sulle novità introdotte dal governo per la liberalizzazione in fase di avvio di nuove imprese

da | 12 Mar 2007 | Fare impresa, Società | 0 commenti

Dal 3 aprile prossimo sarà molto più facile costituire una nuova impresa, perché da quella data sarà operativo lo sportello delle Camere di Commercio (previsto dall’art. 9 del decreto legge n. 7/2007 del Ministro Bersani) che concentrerà su di sé la maggior parte degli adempimenti burocratici necessari per arrivare ad esercitare un’attività economica.

Per l’avvio delle nuove iniziative sarà infatti sufficiente presentare, anche online (stando comodamente seduti in casa o in ufficio), una comunicazione unica al suddetto sportello, che permetterà di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi stabiliti per l’iscrizione al Registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché di ricevere il codice fiscale ed il numero di partita IVA.

L’Ufficio competente delle Camere di Commercio è chiamato pertanto dalla nuova normativa a svolgere un ruolo fondamentale nello smistamento delle varie informazioni tra gli enti interessati: Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL. Esso, tramite opportune procedure informatizzate ed anche avvalendosi dell’utilizzo della firma digitale da parte degli operatori e della posta elettronica certificata (PEC), provvederà ad inviare i dati contenuti nella comunicazione unica alle amministrazioni coinvolte, rilasciando contestualmente una ricevuta che per il soggetto richiedente “costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale“. Successivamente Fisco, INPS e INAIL dovranno far pervenire, entro sette giorni, al Registro delle imprese ed al presentatore della comunicazione, i dati ufficiali riguardanti la posizione formalmente aperta.

Il Registro presso le Camere di commercio assume così la veste di strumento imprescindibile per l’inizio di un’attività economica, invertendo in un certo senso l’attuale impostazione che lo vuole semplice mezzo di pubblicità legale per la nuova impresa. In particolare, mentre oggi, stando all’art. 2196 del codice civile, l’iscrizione al Registro deve avvenire obbligatoriamente entro trenta giorni dall’avvio dell’attività e serve sostanzialmente solo per rendere opponibili ai terzi le informazioni sull’impresa, con le nuove regole l’inizio delle operazioni commerciali del nuovo soggetto economico non potrà precedere la data della comunicazione unica all’Ufficio delle Camere di commercio. In questo modo l’annotazione nel Registro assolve una funzione più propriamente coincidente con la nascita della nuova impresa, anche se non si può parlare di tale annotazione come di una pubblicità “costitutiva” dell’attività stessa, perché dal punto di vista giuridico l’iscrizione non produce questo effetto per tutti i tipi d’impresa.

Il supporto informatico che faciliterà l’integrazione presso il Registro imprese delle comunicazioni imprenditoriali di avvio, modifica e cancellazione delle attività economiche è rappresentato dal portale delle imprese accessibile al sito www.impresa.gov.it, al quale spetta quindi la gestione dei dati riferibili al Registro stesso ed agli enti pubblici interessati (agenzie fiscali, INPS e INAIL).

Peraltro l’obiettivo di ridurre i tempi di avvio di nuove imprese e le relative incombenze amministrative non si limita alla sola formalità dell’iscrizione iniziale. La manovra “Bersani” prevede infatti, nel disegno di legge, la riforma degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) istituiti presso i Comuni, allo scopo di semplificare le procedure necessarie per ottenere l’autorizzazione all’insediamento di impianti produttivi.

Queste procedure sono, per le imprese di produzione interessate, antecedenti la registrazione all’Ufficio delle Camere di commercio di cui sopra e pertanto costituiscono l’aspetto più delicato e complesso di tutti i numerosi passaggi finalizzati al definitivo avvio delle attività produttive.

In modo analogo alla semplificazione derivante dalla comunicazione unica, si introduce (all’art. 9 del ddl) una dichiarazione unica per l’immediata realizzazione degli impianti, con la quale il futuro imprenditore attesta la sussistenza dei requisiti obbligatori. Alla dichiarazione unica andranno allegati gli elaborati richiesti dalle normative speciali e la certificazione di conformità del progetto.

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