Part time o lavoro a tempo parziale
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Il part time o lavoro a tempo parziale non è un particolare tipo di contratto di lavoro, ma solo una diversa modalità di svolgere il lavoro già disciplinato da uno dei contratti visti negli altri capitoli di questo Corso.
Chiedendo il part time il lavoratore ottiene la riduzione dell’orario di lavoro rispetto alle ore di lavoro settimanali previste nel suo contratto collettivo di lavoro.
Questa riduzione dell’orario di lavoro può essere effettuata in 3 modi distinti:
- orizzontale, quando il lavoratore continua a lavorare tutti i giorni ma per un numero di ore giornaliere minore di quello contrattuale
- verticale, quando il lavoratore espleta le sue mansioni a tempo pieno in alcuni giorni della settimana, mentre non va proprio a lavorare negli altri giorni
- mista, quando al lavoratore dipendente viene attribuita una riduzione di orario rispetto al tempo pieno che è una combinazione delle forme orizzontale e verticale dei punti precedenti
In particolare il dipendente ha diritto di sapere preventivamente come si svolgerà esattamente il suo part time, in modo da potersi organizzare per tempo.
Tutte le altre modalità per richiedere e fruire del part time sono stabilite dai vari contratti collettivi di categoria, ai quali il lavoratore deve far riferimento se vuole beneficiare di questa possibilità dell’orario di lavoro a tempo parziale.
Nell’accordo aziendale che va a disciplinare il part time individuale possono esserci, se il contratto collettivo le prevede, alcune clausole sostanzialmente a sfavore del dipendente (cosiddette clausole flessibili ed elastiche). Proprio per questo esse vanno specificatamente accettate dal medesimo con un atto scritto e il CCNL può prevedere la possibilità di una loro successiva modifica o addirittura eliminazione da parte del lavoratore. La Riforma del lavoro ha inoltre sancito il “diritto di ripensamento” del lavoratore, per il quale egli può successivamente revocare il consenso dato alle suddette clausole, qualora si trovi in determinate condizioni.
Le clausole in questione, che vanno a danno del lavoratore, sono quelle cosiddette:
- flessibili, che attribuiscono la facoltà di spostare – in costanza del numero di ore da lavorare – l’orario di lavoro ridotto e possono essere introdotte in tutte e 3 le forme di part time (orizzontale, verticale e mista)
- elastiche, che attribuiscono invece la facoltà di modificare proprio il numero delle ore da lavorare nell’ambito del tempo parziale e possono essere introdotte sono nei part time verticale e mista
buona sera,volevo porre una domanda,i giorni di riposo vengono calcolati come ferie durante il periodo delle stesse?