Manuale del lavoro
Tutto quello che c'è da sapere sui diritti e i doveri dei lavoratori

da | 12 Feb 2013 | Fare impresa, Lavoratori dipendenti | 1 commento

TFR, ovvero Trattamento di Fine Rapporto

Il Trattamento di fine rapporto (TFR), meglio conosciuto come “Liquidazione”, è un credito del lavoratore subordinato verso l’azienda, che riscuoterà quando, per qualsiasi motivo (pensione, dimissioni, licenziamento), egli uscirà dalla stessa.

Per cui, alla cessazione del rapporto di lavoro presso l’impresa, tutti i lavoratori dipendenti possono contare sull’erogazione di questa somma, che è a completo carico del datore di lavoro.

Il TFR deve essere accantonato ogni anno al 31 dicembre.

In particolare l’accantonamento annuale dell’azienda sarà la somma delle quote di ciascun lavoratore in servizio.

Il calcolo della quota annuale di TFR per ogni dipendente è più semplice di quanto si creda.

È sufficiente applicare questa formula:

Retribuzione annua / 13,5

(il denominatore di 13,5 rappresenta il numero medio di mensilità previsto nei vari contratti).

Se il rapporto di lavoro ha avuto una durata inferiore all’anno, l’importo risultante dalla suddetta formula va proporzionalmente ridotto in base ai mesi effettivamente lavorati.

Inoltre, sempre al 31 dicembre di ogni anno, il datore di lavoro deve, oltre che calcolare la quota complessiva di TFR da accantonare, rivalutare il fondo totale già accantonato negli anni precedenti.

 

La rivalutazione monetaria del TFR si effettua applicando un tasso pari a:

1,5% + il 75% del costo della vita, così come rilevato dall’Istat da dicembre a dicembre dell’anno precedente.

Il TFR è anche uno strumento per finanziare le spese fondamentali riguardanti la vita del lavoratore.

Il dipendente può infatti chiedere un anticipo del TFR per pagare le spese relative:

a)         all’acquisto della prima casa, per sé o per i figli

b)         alle terapie sanitarie ed agli interventi chirurgici, riconosciuti dalle strutture pubbliche

c)         ai primi 8 anni di vita dei figli, nell’ambito della relativa astensione facoltativa dal lavoro

d)         ai congedi di formazione

L’anticipo non deve essere superiore al 70% dell’importo maturato e può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto con lo stesso datore di lavoro.

Infine, per aver diritto all’anticipo del TFR, è necessaria un’anzianità di servizio di almeno 8 anni presso la stessa impresa.

Attualmente il lavoratore deve scegliere se mantenere il TFR in azienda o destinarlo ad un fondo di previdenza complementare (cioè ad un ente di gestione che investirà il TFR in titoli di credito).

Il silenzio del lavoratore a questo riguardo è considerato un atto di assenso a favore dell’attribuzione del TFR al fondo di previdenza complementare.

1 commento

  1. Vittoria

    buona sera,volevo porre una domanda,i giorni di riposo vengono calcolati come ferie durante il periodo delle stesse?

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