Inquadramento del lavoratore
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Un discorso a parte, per la sua delicatezza, merita l’argomento dell’assegnazione al lavoratore della qualifica.
Le mansioni del lavoratore, ovvero le attività che deve svolgere nell’ambito della sua prestazione lavorativa, sono quelle:
a) indicate nel contratto di assunzione
b) di livello superiore, acquisite successivamente come naturale sviluppo di carriera
c) corrispondenti alle ultime svolte, in quanto è vietata l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori (così come il datore di lavoro non può in nessun caso diminuirgli la retribuzione)
Quindi, corollario dell’ultimo punto suddetto, le nuove mansioni alle quali il lavoratore può essere adibito devono essere sempre almeno equivalenti a quelle già svolte, in modo tale che le esperienze acquisite sul lavoro non vadano perdute.
A questo fondamentale principio dell’equivalenza delle mansioni il datore di lavoro può derogare solo al verificarsi di fattispecie ben definite dalla normativa, come nel caso dell’avvio di procedure di mobilità.
Ovviamente quando il lavoratore è chiamato a svolgere mansioni superiori ha diritto al relativo inquadramento (ed alla relativa maggiore retribuzione).
La regola vuole che l’assegnazione a mansioni superiori è da considerarsi definitiva, con tutte le sue conseguenze sul profilo retributivo, quando tale assegnazione duri più di 3 mesi, ad eccezione dei casi in cui essa è dovuta alla necessità di sostituire lavoratori assenti per malattia, gravidanza, ecc…
Questo periodo di 3 mesi può anche essere frazionato: ciò per evitare che il datore di lavoro aggiri la regola dei 3 mesi mediante assegnazioni sempre inferiori a tale limite.
E’ da ricordare anche che il distacco del lavoratore (DISTACCO = porre il lavoratore a disposizione, temporaneamente, di altro soggetto), dal quale derivi una modifica delle mansioni svolte, può avvenire solo con il suo consenso, così come il suo trasferimento ad altra unità produttiva, distante più di 50 km dalla precedente, può realizzarsi solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive (il che in pratica non significa niente ed autorizza il datore di lavoro a trasferire i suoi dipendenti come vuole).
Il lavoratore può ricorrere contro l’assegnazione a mansioni inferiori, anche nel caso le avesse inizialmente accettate.
Può ricorre anche contro il mancato inquadramento nella categoria superiore, nell’eventualità di assegnazione a mansioni più elevate delle precedenti.
Egli ha quindi il diritto a definire precisamente la sua qualifica, per es. dimostrando lo svolgimento per più di 3 mesi di mansioni più qualificate di quelle per le quali è inquadrato.
Addirittura il lavoratore può rifiutarsi di svolgere mansioni nuove e diverse quando le ritiene illegittime rispetto al suo inquadramento di diritto o di fatto.
buona sera,volevo porre una domanda,i giorni di riposo vengono calcolati come ferie durante il periodo delle stesse?