Contratto di lavoro a tempo determinato
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La regola fondamentale del diritto italiano del lavoro è che il rapporto di lavoro è generalmente a tempo indeterminato.
Tuttavia è adesso ammessa, anche con margini molto ampi, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con la fissazione di una scadenza.
Infatti, si è passati da una situazione in cui tali contratti erano ben delimitati dalla normativa a quella attuale in cui le motivazioni che li consentono sono molto generiche: il contratto a termine è ammesso per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, che possono anche essere riferite all’ordinaria attività del datore di lavoro (una dicitura che in pratica non significa niente e che permette ai datori di lavoro di fare come vogliono).
Per alcuni settori le maglie per l’assunzione a termine sono ancora più larghe: trasporto aereo, servizi aeroportuali e concessionarie nel settore delle poste.
I dirigenti possono essere assunti a tempo determinato senza limitazioni, purché la durata del termine non sia superiore a 5 anni.
Tuttavia, l’assunzione a tempo determinato non è mai possibile nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che scioperano
b) presso unità produttive che nei 6 mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi all’interno delle mansioni per le quali si vorrebbe procedere ad assunzioni a termine
c) presso unità produttive ove sia stata posta in essere una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto all’integrazione salariale, sempre nelle mansioni per le quali si vorrebbe procedere ad assunzioni a termine
d) presso le unita produttive inadempienti circa la valutazione dei rischi
Nella stessa azienda produttiva esistono dei limiti quantitativi al numero di dipendenti con contratto a termine. Questi limiti quantitativi sono fissati dai contratti collettivi, ma non possono mai riguardare i contratti stipulati per:
a) l’avvio di nuove attività
b) la sostituzione di lavoratori assenti
c) sopperire ad esigenze di stagionalità delle attività
d) necessità legate a spettacoli e programmi radiotelevisivi
e) lavoratori d’età superiore a 55 anni
Il contratto di assunzione a termine deve essere redatto in forma scritta, a meno che il rapporto di lavoro non duri meno di 12 giorni, termine entro il quale è considerato meramente occasionale e quindi libero dai vincoli fissati dalla normativa sui contratti a termine.
Aggiornamento: “Riforma del Lavoro Monti” di luglio 2012
La disciplina di questo contratto è stata in parte rivisitata dalla Riforma del lavoro di Monti, emanata a luglio 2012. Di seguito quindi sono esposte le regole aggiornate con le disposizioni della Riforma.
La durata del contratto a termine non è mai superiore ai 3 anni, ad eccezione delle attività stagionali per le quali non si applicano vincoli di durata. Nel calcolo di questo tetto di 36 mesi per la stessa azienda si devono tenere conto dei periodi di lavoro con contratto di somministrazione.
Il primo rapporto a termine dell’impresa con il lavoratore può anche non indicare la “causale”, però non deve durare più di 12 mesi e non è prorogabile.
La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa solo quando il termine iniziale non è superiore a 3 anni e comunque essa è possibile una sola volta, per ragioni oggettive, a condizione che la durata complessiva, proroga compresa, non faccia durare il rapporto più di 3 anni. Adesso, con la Riforma del lavoro di Monti, la comunicazione degli “allungamenti” del contratto deve avvenire per via telematica.
Il rinnovo (che differisce dalla proroga perché richiede la redazione di un nuovo contratto) è ammesso quando siano trascorsi:
a) 60 giorni dalla scadenza del contratto di durata inferiore o uguale a 6 mesi
b) 90 giorni dalla scadenza del contratto di durata superiore a 6 mesi
Se il lavoratore viene riassunto con contratto a tempo determinato entro i suddetti termini, il nuovo contratto è da intendersi a tempo indeterminato.
Lo stesso dicasi nel caso il rapporto di lavoro che continui oltre 30 giorni dal termine (per i contratti di durata inferiore o uguale a 6 mesi) oppure oltre 50 giorni dal termine (per i contratti di durata superiore a 6 mesi).
Stesso effetto (trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato) si realizza quando vengono superati i 3 anni complessivi di prestazione lavorativa, considerando pure le proroghe, i rinnovi, le interruzioni e quant’altro.
Alcuni contratti collettivi prevedono però la facoltà del datore di lavoro di stipulare un ulteriore unico contratto che gli permetta di assumere a termine lavoratori per una durata maggiore di 3 anni, ma per non più di altri 8 mesi.
Il licenziamento del lavoratore assunto a tempo determinato può avvenire prima del termine solo per giusta causa, non anche per giustificato motivo. La giusta causa si realizza quando si verifica un fatto così grave che il rapporto di lavoro non può essere proseguito, neanche provvisoriamente.
Il lavoratore a termine ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo indeterminato (principio di non discriminazione), anche per quanto riguarda la formazione, che deve essere adeguata alle caratteristiche del contratto a tempo determinato.
Il lavoratore assunto a termine ha un diritto specifico di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato poste in essere dall’azienda ove ha svolto servizio (per le stesse mansioni) quando la sua prestazione lavorativa abbia superato i 6 mesi.
Lo stesso diritto di precedenza è attribuito al lavoratore stagionale per le nuove assunzioni a termine riguardanti le medesime attività stagionali.
I diritti di precedenza di cui sopra si estinguono trascorso 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.
buona sera,volevo porre una domanda,i giorni di riposo vengono calcolati come ferie durante il periodo delle stesse?