Lavoro a progetto
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Erede della vecchia collaborazione coordinata e continuativa (detta co.co.co e rimasta solo per alcune specifiche collaborazioni, come p.es. la partecipazione ad organi di amministrazione e controllo di società), il lavoro a progetto è stato più volte rivisitato dal nostro legislatore.
Nato come un’alternativa al lavoro dipendente per tutti quei casi in cui il prestatore d’opera aveva ampia autonomia nell’organizzazione e nello svolgimento del proprio lavoro (e quindi, per questo motivo, chiamato lavoro parasubordinato), questo tipo di contratto ha conosciuto un’estesa degenerazione nel suo utilizzo, anche per la semplicità degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del peso estremamente poco gravoso degli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi.
Proprio per l’utilizzo improprio della co.co.co da parte di una vasta platea di imprese, si è giunti all’attuale disciplina del lavoro a progetto, che però ha perso la sua originaria natura, scarsa onerosità e flessibilità d’impiego.
L’assunzione del collaboratore o lavoratore parasubordinato (non quindi dipendente) con contratto di lavoro a progetto è possibile quando:
a) la prestazione lavorativa è riconducibile ad uno o più progetti o programmi di lavoro, come definiti dal committente (non quindi datore di lavoro)
b) la prestazione è gestita autonomamente dal collaboratore, senza un rapporto gerarchico con il committente, pur nel rispetto delle sue direttive ed in coordinamento con la sua organizzazione, e prescindendo dall’orario di lavoro, valido invece per i normali dipendenti/lavoratori subordinati del committente
Caratteristiche fondamentali del lavoro a progetto sono dunque:
a) il progetto
b) l’autonomia del collaboratore (rispetto al rapporto gerarchico che caratterizza invece l’ordinario contratto di lavoro dipendente)
c) la non rilevanza dell’orario di lavoro
Il progetto è definito come un’attività commerciale funzionalmente legata al raggiungimento di un determinato risultato finale.
La mancanza del progetto o la sua “scarsa consistenza” provoca la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Aggiornamento: “Riforma del Lavoro Monti” di luglio 2012
La Riforma del lavoro di Monti ha aggiunto la regola per la quale questo contratto non può essere stipulato per attività che ripetano l’oggetto sociale del committente (cioè quando il progetto coincide con l’attività dell’impresa), né per compiti esecutivi e ripetitivi.
Importantissima è anche la novità che impone un compenso minimo, da fissarsi nei futuri CCNL di settore, oppure da parametrare allo stipendio di figure analoghe individuate dai CCNL in essere.
Il recesso del datore di lavoro adesso può avvenire solo per motivi legati a ragioni di giusta causa o di inidoneità professionale del lavoratore.
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve espressamente contenere:
a) la definizione puntuale del progetto
b) la durata della collaborazione
c) il corrispettivo pattuito, che è sostanzialmente a libera determinazione delle parti, anche se la norma impone una sua proporzionalità alla quantità e qualità della collaborazione prestata
d) le modalità del coordinamento tra collaboratore e committente
e) le eventuali misure a tutela della sicurezza del collaboratore
Il lavoro a progetto si esaurisce con il raggiungimento delle finalità del progetto, allo scadere del termine previsto, nei casi stabiliti dal contratto stesso oppure, prima della scadenza, per il verificarsi di una giusta causa.
Rientrano nel lavoro a progetto – e come tali vanno regolamentate – le prestazioni con lo stesso committente il cui compenso sia superiore ad euro 5.000 annui, mentre al di sotto di questa soglia remunerativa e quando la prestazione non superi i 30 giorni all’anno (con lo stesso committente) la prestazione è considerata occasionale e di conseguenza rileva fiscalmente non come rapporto di lavoro, ma come reddito diverso.
Invece il compenso derivante dallo svolgimento di lavoro a progetto è considerato fiscalmente come un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e come tale è soggetto alle trattenute alla fonte, alla stessa stregua del reddito percepito in busta paga dai lavoratori dipendenti. Tant’è che il collaboratore ha diritto anche alle detrazioni d’imposta tipiche dei redditi di lavoro dipendente.
Inoltre al collaboratore a progetto (parasubordinato) spettano molti dei diritti previsti per il lavoratore subordinato: assegno per il nucleo familiare (sia pure di diversa entità), maternità, congedo parentale, riscatto del corso di Laurea, ecc…
Previdenza obbligatoria
Ai collaboratori a progetto è fatto obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps, in modo che maturi, anche per loro, un trattamento pensionistico, ovvero una pensione calcolata con il sistema contributivo.
I contributi da versare per questa forma di previdenza obbligatoria sono a carico del collaboratore per 1/3 e del committente aziendale per i restanti 2/3.
La misura attuale (2009) di questi contributi obbligatori da versare alla gestione separata Inps è indicata nella tabella seguente:
Contribuzione obbligatoria alla gestione separata Inps |
Contribuzione complessiva |
di cui 2/3 a carico del committente |
di cui 1/3 a carico del collaboratore (trattenuta sul compenso) |
Collaboratori senza altra forma di previdenza obbligatoria |
25,72% |
17,15% |
8,57% |
Collaboratori con altra forma di previdenza obbligatoria |
17,00% |
11,33% |
5,67% |
Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro
Ai collaboratori è estesa anche l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro, ma solo qualora essi svolgano attività soggette a rischio (cosiddette protette, secondo la normativa di riferimento).
Tra queste attività assicurabili rientrano pure quelle per le quali il collaboratore è tenuto alla conduzione, non occasionale, di veicoli a motore per lo svolgimento del proprio lavoro. Il semplice uso dell’automobile per raggiungere il luogo di lavoro non comporta quindi obbligo assicurativo.
I premi assicurativi sono, come i contributi Inps, a carico per 1/3 del collaboratore e per 2/3 del committente.
buona sera,volevo porre una domanda,i giorni di riposo vengono calcolati come ferie durante il periodo delle stesse?