Somministrazione di lavoro
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Il contratto di somministrazione di lavoro rappresenta sicuramente la modalità più originale per disciplinare l’assunzione di lavoratori da parte delle imprese che domandano manodopera, soprattutto quando tale esigenza occupazionale è solamente temporanea.
Con esso viene infatti ad instaurarsi un rapporto a tre:
a) impresa di somministrazione dei lavoratori
b) impresa richiedente manodopera (impresa utilizzatrice dei lavoratori)
c) lavoratore somministrato
Il meccanismo è semplice: l’impresa di somministrazione fornisce, in tempi brevi e per il periodo desiderato, i lavoratori con la qualifica cercata all’impresa utilizzatrice, tuttavia i problemi di gestione di questo personale rimangono a carico dell’impresa di somministrazione, in quanto i lavoratori somministrati sono in tutto e per tutto dipendenti di quest’ultima, anche se svolgono il proprio lavoro presso le imprese (utilizzatrici) terze che li richiedono.
Pertanto, i rapporti giuridici tra le 3 parti in causa nella somministrazione di lavoro sono i seguenti:
a) tra l’impresa di somministrazione ed il lavoratore c’è un normale rapporto di lavoro, che può essere a tempo indeterminato o, più frequentemente, a termine.
Tale rapporto di lavoro si differenzia dagli altri (verso imprese non di somministrazione, cioè imprese ordinarie, che utilizzano nella propria struttura i lavoratori assunti) solo per la particolarità che, potendo il lavoratore rimanere inattivo per periodi più o meno lunghi (quando non presta servizio presso le imprese utilizzatrice, per es. tra una richiesta e la successiva), soprattutto quando è assunto a tempo indeterminato, ha diritto di ricevere dal suo datore di lavoro – l’impresa di somministrazione – un’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie e di entità stabilita dal CCNL, ma comunque non inferiore ad euro 350,00
b) tra l’impresa utilizzatrice ed il lavoratore non c’è invece nessun contratto di lavoro, bensì solo alcuni diritti e doveri reciproci.
In particolare:
1) l’impresa utilizzatrice è tenuta ad osservare verso il lavoratore somministrato tutti gli obblighi di protezione e di sicurezza sul lavoro, come se fosse un suo dipendente
2) il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti, di pari qualifica e livello, dell’impresa utilizzatrice
3) inoltre, l’utilizzatore è obbligato in solido con l’impresa di somministrazione, in caso di inadempimento di quest’ultima, a remunerare il lavoratore dato in prestito, nonché a versare i relativi contributi previdenziali, ma in tale eventualità ha facoltà di rivalsa, per le somme erogate, verso la somministratrice
4) sempre l’utilizzatore può assegnare il lavoratore somministrato a mansioni inferiori o superiori rispetto a quelle specificate nel contratto di somministrazione, ma in questo caso deve risarcirgli l’eventuale danno, nel primo caso (mansioni inferiori), oppure, nel secondo caso (mansioni superiori) comunicare immediatamente l’assegnazione, per iscritto, all’impresa di somministrazione, in modo che questa possa modificare di conseguenza la remunerazione del lavoratore, altrimenti, in caso di mancata comunicazione scritta tra le due imprese, risponde delle differenze retributive la stessa impresa utilizzatrice della somministrazione
c) tra l’impresa di somministrazione e quella utilizzatrice c’è un normale contratto commerciale (di somministrazione appunto) a termine, soggetto quindi al diritto comune
L’impresa di somministrazione, fornitrice di lavoratori, deve essere a ciò autorizzata dal Ministero del Lavoro, che la iscrive in un apposito albo tenuto presso di sé.
Essa è inquadrata nel settore del terziario (servizi) e, come abbiamo detto, è responsabile di tutti gli adempimenti contributivi, previdenziali, retributivi ed assicurativi riguardanti i lavoratori dati in somministrazione, che sono a tutti gli effetti suoi dipendenti.
La somministrazione di lavoro è utilizzabile in pratica quando si vuole, perché la formula legislativa che ammette questa particolare forma di lavoro è molto generica: “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”.
Tuttavia, la somministrazione non è mai possibile nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che scioperano
b) presso unità produttive che nei 6 mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi all’interno delle mansioni per le quali si vorrebbe procedere ad assunzioni con somministrazione
c) presso unità produttive ove sia stata posta in essere una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto all’integrazione salariale, sempre nelle mansioni per le quali si vorrebbe procedere alla somministrazione
d) presso le unita produttive inadempienti circa la valutazione dei rischi
Nella stessa azienda produttiva esistono dei limiti quantitativi al numero di dipendenti assumibili con la somministrazione del lavoro. Questi limiti quantitativi sono fissati dai contratti collettivi, ma non possono mai riguardare i contratti stipulati per:
a) l’avvio di nuove attività
b) la sostituzione di lavoratori assenti
c) sopperire ad esigenze di stagionalità delle attività
d) necessità legate a spettacoli e programmi radiotelevisivi
e) lavoratori d’età superiore a 55 anni
Se il contratto tra il lavoratore e l’impresa di somministrazione è a tempo determinato, esso può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, nei casi e per la durata previsti dal CCNL, ma comunque al massimo 6 volte per un periodo di 36 mesi comprensivi del contratto originario.
E’ importante anche sottolineare l’assoluto divieto ad apporre nel contratto di somministrazione una clausola che limiti in qualunque modo il diritto dell’impresa utilizzatrice ad assumere il lavoratore somministrato al termine del tempo concordato di utilizzo, salva la possibilità di corrispondergli un’adeguata indennità (a carico quindi dell’impresa di somministrazione).
buona sera,volevo porre una domanda,i giorni di riposo vengono calcolati come ferie durante il periodo delle stesse?