Fondi bilaterali di solidarietà e Fondo di integrazione salariale (Fis)
I nuovi fondi di sostegno al reddito dei lavoratori che subiscono la riduzione o sospensione della loro attività lavorativa

da | 4 Mag 2016 | Lavoratori dipendenti | 0 commenti

Con il Jobs Act sono state ridefinite le modalità di funzionamento dei Fondi di sostegno al reddito dei lavoratori: i Fondi bilaterali di solidarietà ed il Fondo di integrazione salariale (Fis).

Attraverso questi Fondi vengono erogate le indennità a favore dei lavoratori cui è ridotta o sospesa la prestazione lavorativa, con contestuale riduzione dell’orario, senza però che vi sia la cessazione del loro rapporto di lavoro (la continuità del rapporto è condizione essenziale per poter beneficiare del trattamento da parte dei Fondi).

I suddetti Fondi sono attivabili in tutti i casi in cui non è possibile l’erogazione di analoga indennità da parte della Cassa Integrazione. Pertanto i datori di lavoro che non rientrano per qualche motivo tra i destinatari di tutela da parte della Cassa Integrazione hanno l’obbligo di aderire al Fondo bilaterale di solidarietà del settore di appartenenza, gestito dall’Inps, il quale ha quindi, in tali eventualità, un ruolo sostitutivo del sostegno al reddito fornito dalla Cassa Integrazione.

Quando nel settore interessato non è stato costituito un Fondo bilaterale, la funzione di quest’ultimo è svolta dal Fondo di integrazione salariale (detto Fis), il quale supplisce di conseguenza al Fondo bilaterale sia pur con diverse modalità di erogazione dell’indennità ai lavoratori.

 

Per un maggior approfondimento delle regole di attivazione dei Fondi è possibile fare riferimento alla seguente tabella:

 

Fondo bilaterale di solidarietà

Fondo di integrazione salariale

requisiti

i lavoratori hanno diritto al trattamento del Fondo se il datore di lavoro ha occupato in media più di 5 dipendenti e se essi non hanno perso il posto di lavoro ma hanno subito solo la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa

entità dell’assegno del Fondo

80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate

assegno di solidarietà: 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (i datori di lavoro che occupano sino a 15 dip. lo possono richiedere per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa verificatesi dopo il 1°/7/2016

assegno ordinario: spetta ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti ed è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate

durata della prestazione

durata max non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alla durata prevista dalle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, con il limite max complessivo di 24 mesi nel quinquennio mobile

assegno di solidarietà: durata max pari a 12 mesi in un biennio mobile

assegno ordinario: durata max pari a 26 settimane in un biennio mobile, secondo le causali della Cassa Integrazione con esclusione delle intemperie stagionali (integr. Ordinaria) e limitatamente alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale (integr. Straord.)

C’è sempre il limite max complessivo di 24 mesi nel quinquennio mobile, con la solidarietà calcolata per metà)

contribuzione

2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore (la legge non prevede l’aliquota di versamento al Fondo)

in caso di utilizzo del Fondo c’è un contributo addizionale a carico del
datore di lavoro almeno pari all’1,5%

2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore (la legge prevede l’aliquota dello 0,65% per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e lo 0,45% per gli altri)

in caso di utilizzo del Fondo c’è un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari almeno al 4% della retribuzione persa

domanda di accesso al Fondo

da presentare nel periodo che va da 30 gg. prima e fino a 15 gg. dopo dell’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

da presentare nel periodo che va da 30 gg. prima e fino a 15 gg. dopo dell’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

le domande per l’assegno di solidarietà vanno presentate entro 7 gg. dalla data di conclusione del relativo accordo

altre informazioni

il lavoratore con riduzione dell’orario superiore al 50% in un periodo di 12 mesi è obbligato a partecipare a politiche attive o di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza

il lavoratore ha diritto alle prestazioni del Fis se ha un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 gg.

il lavoratore con riduzione dell’orario superiore al 50% in un periodo di 12 mesi è obbligato a partecipare a politiche attive o di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza

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