Fondi pensione integrativi, vademecum con programma
Un guida completa ed un programma per capire i Fondi pensione integrativi alla luce delle novità normative

da | 12 Lug 2026 | Lavoratori dipendenti | 0 commenti

Le novità della Legge di Bilancio 2026

  1. Le novità della Legge di Bilancio 2026

Ed eccoci al cuore dell’articolo. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce diverse modifiche alla previdenza complementare, alcune già in vigore dal 1° gennaio 2026, altre partite (o in arrivo) tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2026. Come vedremo, alcune misure sono state anche corrette in corsa da decreti successivi: la previdenza complementare, in questi mesi, è un cantiere aperto.

Vediamo tutto punto per punto.

4.1 Adesione automatica per i neoassunti (addio al “silenzio-assenso”)

Fino ad oggi, chi veniva assunto e non esprimeva alcuna scelta entro sei mesi vedeva il proprio TFR destinato automaticamente al fondo di categoria (il cosiddetto “silenzio-assenso”), ma con tempi lunghi e diversi margini di ripensamento.

Con la riforma, dal 1° luglio 2026, per i neoassunti nel settore privato (alla prima occupazione, esclusi i lavoratori domestici) scatta un meccanismo di adesione automatica: se entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore non compie una scelta diversa, TFR, contributo del lavoratore e contributo del datore di lavoro (se previsto dal CCNL) vengono automaticamente destinati alla forma di previdenza complementare collettiva prevista dal contratto (o, in mancanza, al fondo residuale Cometa).

Prima dello scadere dei 60 giorni resta comunque possibile scegliere un fondo aperto o un PIP differente, oppure decidere di lasciare il TFR in azienda. Una delibera COVIP del 23 giugno 2026 ha inoltre chiarito i criteri di idoneità dei fondi a raccogliere le adesioni automatiche.

4.2 Aumenta il tetto di deducibilità fiscale

Dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di importi deducibili sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Il TFR resta comunque escluso da questo conteggio (non serve dedurlo, perché non concorre già alla base imponibile).

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 2006 ed è iscritto da meno di 5 anni a un fondo pensione, resta inoltre confermata (e leggermente potenziata) la possibilità di un’ulteriore extra-deducibilità fino a 2.650 euro (per un limite totale annuo di 7.950 euro), pensata per recuperare gli anni di adesione non sfruttati nei primi cinque anni di iscrizione.

4.3 Più opzioni per ricevere la pensione integrativa

Questo è probabilmente il punto più tecnico della riforma, ma anche quello più utile da capire bene, perché riguarda direttamente quanti soldi vedrai e in che forma.

Cerchiamo di fare chiarezza, passo per passo.

Come funzionava finora. Fino al 2025, quando un iscritto raggiungeva i requisiti per la pensione, poteva scegliere fra tre strade:

  1. ricevere tutto in rendita vitalizia (un assegno periodico per il resto della vita)
  2. ricevere fino al 50% del montante in capitale (una somma unica) e il resto obbligatoriamente in rendita vitalizia
  3. oppure — solo in casi particolari, che vedremo tra poco — ricevere il 100% in capitale.

Cosa prevede attualmente la normativa. Ad oggi, la regola generale resta questa: massimo 50% in capitale, il resto in rendita (un tentativo di portare la soglia massima di capitale al 60% è stata successivamente modificata e si è tornati quindi al 50% come somma massima di capitale liquidabile subito).

Le eccezioni che permettono il 100% in capitale. Anche con la regola del 50%, c’è un caso in cui è possibile ottenere l’intero montante subito, tutto in capitale.

Infatti, se convertendo in rendita vitalizia almeno il 70% del montante finale, l’assegno mensile risultante sarebbe inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (una soglia pensata per le posizioni di importo contenuto, per cui trasformare i risparmi in una rendita avrebbe scarso significato pratico). In questo caso puoi chiedere la liquidazione totale in capitale, a prescindere dall’importo maturato. Nel 2026 l’assegno sociale INPS è pari a euro 546,24.

Le nuove forme di rendita per il restante 50% (o meno, se non richiedi il massimo in capitale). Oltre alla classica rendita vitalizia, la Legge di Bilancio 2026 introduce tre alternative, pensate per chi vuole più flessibilità:

  • Rendita a durata definita: invece di un assegno “vita natural durante”, ricevi un importo periodico per un numero di anni calcolato sulla tua aspettativa di vita residua (secondo le tavole di mortalità ISTAT). Attualmente la vita attesa è intorno agli 86,5 anni di età. Il vantaggio principale è quello che, se vieni a mancare prima della fine del periodo, il capitale residuo non va perso, ma viene liquidato agli eredi o ai beneficiari che hai indicato. Tassazione: imposta sostitutiva del capitale, dal 15% al 9% in base agli anni di iscrizione. Per la precisione la tassazione è del 15% ma si riduce dello 0,30% per ogni canno oltre il 15°, fino ad un minimo del 9% dopo 35 anni.
  • Prelievi liberamente determinabili: la formula più flessibile. Decidi tu, di volta in volta, importo e tempistica dei prelievi, senza un piano prestabilito, nei limiti di quanto maturato per il caso della Rendita a durata definita.
    Stessa tassazione della rendita a durata definita (dal 15% al 9% in base agli anni di iscrizione al Fondo).
  • Erogazione frazionata: il montante resta “in casa” del fondo pensione, investito nel comparto scelto, e viene restituito a rate per un periodo di almeno 5 anni (durata minima di legge). A differenza della rendita vitalizia, qui il capitale resta tuo per tutta la durata del piano — se non lo consumi, resta trasmissibile agli eredi — e continua potenzialmente a generare rendimento mentre lo incassi.
    La tassazione, però, è leggermente più alta: aliquota del 20%, che si riduce dello 0,25% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino a un minimo del 15% dopo 35 anni di iscrizione (contro il 15%-9% delle altre forme).

Un punto importante: le tre rendite alternative non si possono sommare tra loro (devi sceglierne una sola per il montante non incassato in capitale), ma la quota in capitale può sempre affiancarsi a una qualsiasi di esse. Quindi, in pratica, ogni iscritto può scegliere una combinazione tipo “50% capitale + 50% rendita a durata definita”, oppure “50% capitale + 50% erogazione frazionata”, e così via.

Cambiare idea dopo? Sì, ma solo in un verso. Se scegli una delle nuove forme flessibili (rendita a durata definita, prelievi liberi, frazionata) puoi sempre decidere in seguito di convertire il montante residuo in rendita vitalizia classica. Il contrario non è possibile.

Le date da segnare in agenda. Anche qui, la tempistica è stata rivista rispetto ai piani iniziali:

  • la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili partono dal 1° luglio 2026, con le istruzioni operative fornite dalla COVIP con delibera del 25 giugno 2026;
  • l’erogazione frazionata e la portabilità del contributo datoriale (di cui parliamo al punto 4.6) sono state invece rinviate al 31 ottobre 2026 da un successivo decreto (il c.d. decreto PNRR, L. 50/2026);
  • i fondi pensione hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per rendere concretamente disponibili tutte le opzioni.; è possibile quindi che, nei mesi di transizione, il tuo fondo non abbia ancora attivato tutte le formule sopra descritte. Conviene sempre verificare direttamente con il fondo.

Resta invariata, infine, la R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), la prestazione che permette — a chi ha già cessato l’attività lavorativa e si trova a pochi anni dalla pensione pubblica — di ricevere un anticipo del montante come “ponte” verso la pensione INPS. La riforma non modifica questo istituto di pensionamento anticipato.

Un esempio pratico. Immagina un lavoratore che arriva alla pensione con un montante di 150.000 € nel fondo pensione, dopo 30 anni di iscrizione (quindi con un’aliquota sostitutiva ridotta al 10,5%, cioè 15% meno 0,3% per 15 anni oltre il quindicesimo). Se sceglie il 50% in capitale, incassa subito circa 67.125 € netti (75.000 € lordi, tassati al 10,5%). Sul restante 50% (75.000 € lordi, netti 67.125 €) può scegliere:

  • una rendita vitalizia
  • un assegno per un numero di anni pari alla sua aspettativa di vita
  • oppure un piano di erogazione frazionata su un periodo di almeno 5 anni (con tassazione più alta sulla parte frazionata, ma capitale che intanto continua a fruttare).

Il programma in excel in fondo a questo articolo ti permette di rifare lo stesso conto con i tuoi numeri.

4.4 Cambia (e si allarga) l’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS

Questa novità riguarda soprattutto chi non sceglie la previdenza complementare. Fino al 2025, l’obbligo di versare il TFR non destinato al fondo pensione al Fondo di Tesoreria INPS scattava sulla base del numero di dipendenti che l’azienda aveva nel 2006 (o nell’anno di fondazione, se successivo): un riferimento fisso, quindi, che restava “congelato” nel tempo.

Dal TFR maturato a partire dal 2026, il criterio cambia e ora si guarda alla media annua dei dipendenti dell’anno precedente, con soglie che si abbassano progressivamente:

  • 2026-2027: obbligo per le aziende con almeno 60 dipendenti;
  • 2028-2031: obbligo per le aziende con almeno 50 dipendenti;
  • dal 2032: obbligo per le aziende con almeno 40 dipendenti.

In pratica, un numero crescente di aziende (anche di media dimensione) sarà obbligato a versare il TFR non destinato alla previdenza complementare alla Tesoreria INPS, anziché tenerlo in azienda. Per il lavoratore questo non cambia la sostanza (il TFR resta comunque garantito), ma riduce nel tempo lo spazio per i “ripensamenti” successivi, perché se un domani l’azienda supera la soglia, il TFR pregresso già versato in Tesoreria non potrà più essere trasferito a un fondo pensione e sconterà quindi la tassazione separata, anziché quella sostitutiva agevolata.

4.5 Cambia la linea di investimento di default

Prima della riforma, il TFR conferito “tacitamente” (cioè senza una scelta esplicita) veniva investito in comparti garantiti, con una linea di investimento prudente che tutelava il capitale ma limitava anche i rendimenti.

Con la Legge di Bilancio 2026 si passa a un approccio “life cycle”, ovvero l’esposizione al rischio viene modulata in base all’età dell’aderente e al tempo che lo separa dalla pensione, privilegiando maggiore dinamicità (e quindi potenziale rendimento più alto) per chi è più lontano dal pensionamento (o, viceversa, più stabilità per chi è vicino al pensionamento).

4.6 Portabilità del contributo del datore di lavoro

Dal 31 ottobre 2026 (la data è slittata rispetto al 1° luglio inizialmente previsto, per effetto del decreto PNRR, L. 50/2026), diventa possibile trasferire anche il contributo versato dal datore di lavoro in caso di passaggio verso un fondo aperto o un PIP diverso dal fondo di categoria, dopo almeno 2 anni di partecipazione alla forma pensionistica negoziale. Prima, cambiando forma pensionistica, si rischiava di perdere proprio quella quota.

4.7 Eliminato l’utilizzo “anticipatorio” della previdenza complementare

Viene abrogata la possibilità (introdotta per legge solo un anno prima) di cumulare, a certe condizioni, la posizione della previdenza complementare con quella INPS, allo scopo di anticipare l’accesso alla pensione pubblica. La previdenza complementare, chiarisce quindi il legislatore, resta uno strumento per integrare il reddito pensionistico, non per anticiparne l’erogazione.

In sintesi

Novità

In vigore dal

Aumento deducibilità a 5.300 €

1° gennaio 2026

Adesione automatica neoassunti

1° luglio 2026

Rendita a durata definita e prelievi liberi

1° luglio 2026

Capitale liquidabile: resta al 50% (l’aumento al 60% è stato abrogato)

Erogazione frazionata

31 ottobre 2026

Portabilità contributo datoriale

31 ottobre 2026

Nuove soglie Fondo Tesoreria INPS (60 dipendenti)

TFR maturato dal 2026

Nota: alcune misure hanno già subito correzioni in corso d’opera (come il tetto al capitale) e i fondi hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per attivare concretamente tutte le opzioni.

Verifica sempre la situazione aggiornata sul sito del tuo fondo o della COVIP (covip.it).

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