Sui contratti di locazione a canone concordato c’è tanta confusione. Di conseguenza pochi hanno un’adeguata conoscenza della complessa normativa che li disciplina, anche per una scarsa e vergognosa diffusione delle informazioni.
Ad esempio non esiste un elenco completo dei Comuni che hanno raggiunto e stipulato un’intesa locale fra le associazioni dei proprietari di immobili e quelle degli inquilini. E men che mai esiste un’organica comunicazione pubblica del contenuto di tali intese locali. Eppure questi accordi locali sono il punto di partenza dell’intero processo che porta alla redazione di contratti di locazione a canone concordato conformi alla norma e per questo meritevoli di beneficiare di importanti agevolazioni fiscali a favore sia dei proprietari degli immobili e sia degli inquilini affittuari. Ciò a grave danno della tanto decantata politica sociale (ma evidentemente poco attuata dai governi) finalizzata all’assegnazione di case ai cittadini a canoni moderati ed alla razionalizzazione della proprietà immobiliare non occupata.
Le parti sociali ed in primis la pubblica amministrazione non sono riusciti in tutti questi anni neanche a creare un portale web delle intese locali dei Comuni, con il testo di ciascun accordo. Sarebbe bastato emanare un semplice disposizione ministeriale con la quale imporre ai Comuni ed alle associazioni firmatarie degli accordi di inviare il testo dell’intesa stipulata a qualche ufficio pubblico per la successiva pubblicazione sul portale: una vergogna per i Ministeri competenti. Anche molti dei Comuni nei quali esiste un accordo locale non hanno dato la giusta pubblicità agli accordi stessi: nei siti web istituzionali degli enti locali infatti i testi di queste intese o non ci sono affatto o sono nascosti nelle più disparate sezioni delle loro pagine istituzionali.
Ai cittadini quindi, soprattutto agli abitanti dei piccoli centri, non rimane che fare riferimento, laddove possibile, ai siti web delle associazioni di categoria. Consigliamo comunque ai nostri lettori, per non sbagliarsi, di reperire l’accordo locale, soprattutto quello del piccolo Comune con pochi abitanti, rivolgendosi direttamente al Comune interessato ed in particolare all’URP (Ufficio Relazioni Pubbliche) di tale Comune, che ha il ruolo istituzionale di informare e consigliare i propri cittadini.
Proprio per la sopra descritta confusa situazione in materia di contratti di locazione a canone concordato, Studiamo.it offre la presente guida ai lettori, nella speranza che le informazioni fornite ed il programma realizzato siano di aiuto a tutti coloro che intendano concludere un tale contratto, il quale – non lo dimentichiamo – porta benefici significativi ad entrambe le parti: proprietari e inquilini affittuari.
In particolare Studiamo.it ha realizzato un programma web (a fondo pagina), che costituisce un percorso facilitato di comprensione del contratto a canone concordato, con il quale, rispondendo a poche domande, si può conoscere cosa bisogna fare ed avere altre preziose informazioni.
Ricordiamo anche il nostro programma per calcolare il canone degli affitti concordati.
Prima però alcune doverose precisazioni sui principali aspetti del contratto a canone concordato:
- le agevolazioni fiscali cui il contratto in questione dà diritto
- le intese locali nei Comuni
- assistenza da parte delle associazioni firmatarie degli accordi locali ed attestazione di conformità
Le agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali spettanti (nei casi e nei modi indicati rispondendo alle domande del nostro percorso web) sono sostanzialmente le seguenti:
- tassazione ordinaria con ulteriore deduzione forfettaria del 30% e abbattimento del 30% dei corrispettivi su cui si calcola l’imposta di registro
- tassazione con cedolare secca al 10%
- riduzione del 25% su IMU e TASI
Le intese locali nei Comuni
La situazione in cui ci si può trovare nel Comune interessato è necessariamente una delle seguenti (vedi il nostro percorso web per avere maggiori informazioni):
- non c’è nessun accordo
- c’è un accordo anteriore alla normativa del DM 30 dicembre 2002 (chiamiamolo: Accordo ante 2002)
- c’è una accordo conforme alla normativa del DM 30 dicembre 2002 non aggiornato però con le disposizioni fissate dal DM 16 gennaio 2017 (chiamiamolo: Vecchio accordo)
- c’è un accordo rinnovato ed aggiornato in base al DM 16 gennaio 2017 (chiamiamolo: Nuovo accordo)
Assistenza delle associazioni di categoria ed attestazione di conformità
La possibilità di farsi assistere – a pagamento – dalle associazioni di categoria (dei proprietari o degli inquilini) c’è sempre stata. La recente novità del DM 16 gennaio 2017 è che questa facoltà è diventata obbligatoria per le parti che vogliono stipulare un contratto di locazione a canone concordato, altrimenti si perdono le agevolazioni fiscali. Per i contratti precedenti e/o per quelli che fanno riferimento ad Accordi non aggiornati in base al DM 16 gennaio 2017, potrebbe essere necessario reperire un’attestazione di conformità rilasciata da queste stesse associazioni firmatarie dell’accordo. Fate riferimento al nostro percorso web per conoscere nei dettagli l’obbligo o meno di reperire la suddetta attestazione di conformità.
Prima di lasciarvi al nostro percorso web, con il quale conoscere tutte le situazioni possibili riguardanti gli aspetti sopra descritti, semplicemente rispondendo a poche domande, forniamo alcune ultime indicazioni riguardanti i contratti di locazione a canone concordato. Questi hanno una durata contrattuale di almeno 3 anni rinnovabili di 2, diversamente dai contratti a canone libero che hanno la “classica” durata di 4 + 4. Inoltre i contratti agevolati possono riguardare anche i contratti di natura transitoria e quelli per studenti stipulati nei Comuni sedi di Università o di Corsi universitari distaccati.
Ecco dunque il nostro percorso web informativo sui contratti a canone concordato.
Abbiamo messo tutto il nostro impegno nella realizzazione del programma e nella stesura dell’articolo, ma essi hanno esclusivamente finalità didattiche e pertanto non fate affidamento sui risultati del programma, né sulle informazioni contenute nel testo. Ci esoneriamo quindi da qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall’uso dei dati forniti.
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