Abbiamo già parlato del fatto che dal 1° gennaio 2016 tutta la normativa sul lavoro a progetto e co.co.co viene abrogata e che, di conseguenza, tali rapporti di lavoro dovranno in ogni caso essere ricondotti nei normali contratti di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), come dice la riforma del lavoro nota come Jobs Act.
In questo articolo invece ci soffermiamo sulla possibilità attribuita ai datori di lavoro di sanare gli illeciti contributivi, fiscali ed assicurativi, connessi alla classificazione dei pregressi rapporti di lavoro all’interno delle erronee categorie delle collaborazioni coordinate e continuative, dei contratti a progetto e finanche delle false partite IVA, quando cioè la citata qualifica di detti rapporti sia stata un’oggettiva forzatura da parte degli stessi datori di lavoro (o committenti).
Per godere della suddetta sanatoria (di tutti i profili: contributivi, fiscali ed assicurativi) i datori di lavoro non dovranno fare altro che assumere, dal 1° gennaio 2016 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i soggetti con i quali essi avevano già in essere contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o rapporti di lavoro autonomo realizzati mediante la (falsa) titolarità della partita IVA dei collaboratori esterni.
L’assunzione a tempo indeterminato di questi soggetti sana appunto gli illeciti eventualmente intervenuti precedentemente con gli stessi, in virtù della loro non corretta qualifica di titolari di partita IVA o di collaboratori a progetto.
La sanatoria non vale quando le violazioni sono già accertate al momento dell’assunzione e la condizione per il godimento del beneficio è che i lavoratori assunti dichiarino, mediante atti di conciliazione, di rinunciare a tutte le pretese inerenti la pregressa qualificazione dei loro rapporti di lavoro. Occorre anche che i datori di lavoro non recedano, nei 12 mesi successivi all’assunzione, dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato che hanno posto in essere (tranne nel caso di giustificate ragioni disciplinari).
Il “condono” parte, come detto, per le assunzioni poste in essere da gennaio 2016 ed è un buon motivo per “trasformare” precedenti rapporti di collaborazione, senza le caratteristiche previste per questo tipo di contratti, in normali rapporti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato), incrementano così il livello occupazionale e contribuendo anche, un pochino, alla ripresa economica del Paese.
In passato infatti le collaborazioni coordinate e continuative erano spesso utilizzate in modo improprio da molte imprese, allo scopo di assumere lavoratori senza le tutele previste a loro favore dalla contrattazione collettiva, prima fra tutte quella relativa ai minimi retributivi. Era in realtà un guadagno illusorio e di breve periodo, frutto di una miopia tutta italiana, perché le aziende che inquadravano i loro collaboratori per es. nei contratti a progetto o che imponevano ai lavoratori l’apertura della partita IVA, con il fine ultimo di risparmiare 200/300 euro la mese, prestavano facilmente il fianco alle pretese e rivendicazioni sindacali dei lavoratori sfruttati, andando incontro a contenziosi molto più costosi del modesto risparmio realizzato.
Adesso, con il meccanismo sanatorio sopra descritto, tutto questo mondo di lavoratori erroneamente qualificati tra i collaboratori autonomi dell’impresa dovrebbe finalmente andare a morire, per lasciare il posto al tradizionale contratto di lavoro subordinato.
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