Diciamo subito che l’indennità di mobilità dovrebbe cessare di esistere dal 1° luglio 2016. Da tale data infatti è previsto che essa venga assorbita dalla Naspi, la nuova forma di tutela sociale dei lavoratori che perdono il lavoro.
Le principali caratteristiche dell’assegno di mobilità e le condizioni che i lavoratore deve rispettare per chiederlo sono sintetizzate nella tabella che segue:
Requisiti per ottenere la mobilità |
L’assegno di “mobilità” spetta ai lavoratori licenziati da imprese (anche coop. di lavoro) con più di 15 dipendenti, che hanno versato all’Inps un contributo dello 0,30% sul totale delle retribuzioni erogate. Il lavoratore per poter beneficare dell’indennità deve:
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Misura dell’assegno di mobilità |
L’indennità è pari ad una percentuale del trattamento CIGS spettante al momento del licenziamento. In particolare tale percentuale è:
L’indennità è pagata mensilmente dall’Inps. |
Durata del trattamento |
La durata dell’indennità di mobilità dipende dall’età del lavoratore. In linea generale lo schema è il seguente (nei territori del Sud i periodi sotto indicati sono aumentati di un ulteriore anno):
E’ comunque previsto un limite max di durata pari all’anzianità maturata presso l’impresa. |
Altre informazioni |
Durante tutto il periodo di corresponsione della mobilità spettano i contributi figurativi a fini previdenziali. |
Desidererei sapere quali elementi retributivi devono essere calcolati nell’indennità di mobilità avvenuta nel 1997 – ( paga base, contingenza, superminimo, premio di produzione, scatti anzianità, , 13^, 14^, premio fedeltà, ferie non godute, permessi non goduti,) ovvero tutti gli elementi soggetti a contribuzione? e per il calcolo della RMS in ratei?. Grazie anticipatamente e distinti saluti.