Indennità di mobilità dei lavoratori
Il trattamento sociale a favore dei lavoratori licenziati

da | 5 Mag 2016 | Lavoratori dipendenti | 1 commento

Diciamo subito che l’indennità di mobilità dovrebbe cessare di esistere dal 1° luglio 2016. Da tale data infatti è previsto che essa venga assorbita dalla Naspi, la nuova forma di tutela sociale dei lavoratori che perdono il lavoro.

 

Le principali caratteristiche dell’assegno di mobilità e le condizioni che i lavoratore deve rispettare per chiederlo sono sintetizzate nella tabella che segue:

Requisiti per ottenere la mobilità

L’assegno di “mobilità” spetta ai lavoratori licenziati da imprese (anche coop. di lavoro) con più di 15 dipendenti, che hanno versato all’Inps un contributo dello 0,30% sul totale delle retribuzioni erogate.

Il lavoratore per poter beneficare dell’indennità deve:

  • essere iscritto nelle liste di mobilità regionali
  • avere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 effettivamente lavorati
  • presentare apposita domanda al Centro per l’impiego entro 68 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro
  • firmare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a corsi di riqualificazione professionale

Misura dell’assegno di mobilità

L’indennità è pari ad una percentuale del trattamento CIGS spettante al momento del licenziamento.

In particolare tale percentuale è:

  • del 100% per il primo anno (cioè 80% della retribuzione entro l’importo massimo)
  • dell’80% per i successivi mesi (cioè il 64% della retribuzione)

L’indennità è pagata mensilmente dall’Inps.

Durata del trattamento

La durata dell’indennità di mobilità dipende dall’età del lavoratore.

In linea generale lo schema è il seguente (nei territori del Sud i periodi sotto indicati sono aumentati di un ulteriore anno):

  • meno di 40 anni – 1 anno
  • tra 40 e 49 anni  – 2 anni
  • da 50 anni in su  – 3 anni

E’ comunque previsto un limite max di durata pari all’anzianità maturata presso l’impresa.

Altre informazioni

Durante tutto il periodo di corresponsione della mobilità spettano i contributi figurativi a fini previdenziali.

1 commento

  1. Gianfrancp

    Desidererei sapere quali elementi retributivi devono essere calcolati nell’indennità di mobilità avvenuta nel 1997 – ( paga base, contingenza, superminimo, premio di produzione, scatti anzianità, , 13^, 14^, premio fedeltà, ferie non godute, permessi non goduti,) ovvero tutti gli elementi soggetti a contribuzione? e per il calcolo della RMS in ratei?. Grazie anticipatamente e distinti saluti.

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