Una delle tante novità contenute nel Jobs Act è la riforma degli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali sono i contributi finanziari che lo Stato sociale (il c.d. Welfare) eroga ai lavoratori che si trovano in 2 distinte situazioni:
- hanno perso il lavoro
- sono occupati in un’impresa che ha delle difficoltà economiche e pertanto essi sono temporaneamente sospesi dal lavoro oppure sono ancora in attività ma con orario ridotto
Per il sostegno dei primi (quelli che hanno perso il lavoro) sono stati previsti, tra le altre misure, due nuovi contributi a favore dei lavoratori:
- la NASpI, ovvero una più moderna forma di indennità di disoccupazione
- la DIS-COLL, cioè l’indennità di disoccupazione per i lavoratori a progetto
Di entrambi questi ammortizzatori sociali abbiamo già parlato ampiamente qui nel sito, accompagnando la nostra scorrevole trattazione con delle tabelle esplicative.
In questo articolo vogliamo spiegare dettagliatamente – ma in modo facile, com’è nostra abitudine – i tipi di sostegno economico che il Jobs Act ha previsto per gli altri lavoratori, ovvero per quelli che sono momentaneamente sospesi dal lavoro o hanno avuto una riduzione del loro orario.
Per tutti i lavoratori sospesi temporaneamente dal lavoro o che hanno subito una riduzione d’orario è infatti prevista ora la nuova integrazione salariale o Cassa integrazione, che si distingue in 2 forme specifiche, ciascuna con le sue modalità:
- la Cassa Integrazione salariale Ordinaria (CIGO)
- la Cassa Integrazione salariale Straordinaria (CIGS)
Le principali caratteristiche di queste nuove forme di Cassa integrazione dei lavoratori sono le seguenti:
- ne potranno beneficiare anche i lavoratori delle imprese con più di 5 dipendenti (finora la Cassa integrazione era godibile solo dai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti)
- non ci saranno più forme di Cassa integrazione “in deroga” (a favore dei dipendenti esclusi, per mancanza di requisiti, dalla normale Cassa integrazione), le quali, oltre a complicare ulteriormente il variegato sistema dell’integrazione salariale, assorbivano notevoli fondi pubblici
- rientrano tra i lavoratori che possono beneficare di CIGO e GIGS anche gli apprendisti (nella vecchia Cassa integrazione questi erano esclusi), ma solo quelli con contratto di apprendistato di tipo professionalizzante, detto anche “contratto di mestiere”
- sono previsti, nell’ambito della Cassa integrazione straordinaria, gli innovativi contratti di solidarietà, i quali sono accordi aziendali tra imprese e sindacati che possono essere di due tipi:
- difensivi, la finalità dei quali è quella di evitare la riduzione del personale, obiettivo che si cerca di raggiungere mediante una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro e, di conseguenza, della retribuzione; la durata max dei contratti di solidarietà difensivi è di 24 mesi, prorogabili di altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori del Mezzogiorno), decorsi i quali un nuovo contratto di solidarietà difensivo può essere stipulato solo se l’impresa interessata ha ripreso e svolto la sua normale attività per almeno 12 mesi
- espansivi, la finalità dei quali è quella di assumere a tempo indeterminato nuove risorse, obiettivo che si cerca di raggiungere mediante una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro e, di conseguenza, della retribuzione
- è prevista la convocazione, da parte dei Centri per l’impiego, dei lavoratori interessati dalle integrazioni salariali quando questi sono coinvolti in una sospensione dal lavoro o in una riduzione dell’orario che, nell’arco di 12 mesi, è superiore al 50%. La convocazione ha lo scopo di stipulare un “patto di servizio personalizzato” attraverso il quale i lavoratori si impegnano ad accettare eventuali proposte di lavoro e/o corsi di formazione e di reinserimento nel mondo del lavoro, pena la decadenza dall’integrazione salariale percepita
- rimangono ai lavoratori che godono della Cassa integrazione i benefici già previsti dalla vecchia normativa con riguardo alla contribuzione figurativa, cioè il diritto all’accredito di quest’ultima per tutto il periodo di integrazione salariale, la quale potrà quindi essere computata per accorciare i tempi e per aumentare l’entità della futura pensione del lavoratore
- anche l’integrazione salariale dà diritto – come la normale retribuzione – all’assegno per il nucleo familiare
Tutte le altre informazioni, utili a lavoratori ed imprese, riguardanti la nuova Cassa Integrazione Ordinaria e la nuova Cassa integrazione Straordinaria sono schematizzate nella seguente tabella:
Cassa |
Requisiti |
Importo |
Durata |
Ordinaria (CIGO) |
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80% della retribuzione che sarebbe andata al dipendente per le ore di lavoro non prestate. L’importo dell’integrazione salariale è soggetto alla ritenuta del 5,84% a carico del lavoratore. L’integrazione sostituisce l’indennità giornaliera in caso di malattia. L’integrazione è pagata alla fine di ciascun periodo di paga. |
Per ciascuna unità produttiva l’integrazione salariale può raggiungere, attraverso le proroghe, la durata max di un anno (52 settimane). Se l’unità produttiva ha fruito di un anno consecutivo di Cassa integrazione, ulteriori periodi di integrazione possono essere chiesti solo dopo che l’unità abbia ripreso e svolto la sua normale attività lavorativa per almeno un anno (52 settimane). In ogni caso la Cassa integrazione relativa a più periodi non consecutivi non deve superare la durata totale di 52 settimane in un biennio mobile. Infine, considerando complessivamente sia i periodi di godimento della CIGO, sia quelli di godimento della CIGS, la durata max non può essere superiore, per ciascuna unità produttiva, a 24 mesi nei 5 anni precedenti, tenendo conto che la CIGS per i contratti di solidarietà è computata per la metà. Fanno eccezione alla durata complessiva di 24 mesi nel quinquennio precedente di cui sopra le imprese industriali ed artigiane nel settore dell’edilizia (e affini) ed in quello di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, per le quali la durata max (di CIGO + CIGS) è di 30 mesi nei 5 anni precedenti. |
Straordinaria (CIGS) |
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Come sopra riportato per la Cassa Integrazione Ordinaria, con le ulteriori precisazioni che, nel contratto di solidarietà “difensivo”, il Ministro del Lavoro può concedere ai lavoratori un’integrazione salariale fino al 60% della retribuzione persa per la riduzione dell’orario di lavoro, mentre, nel contratto di solidarietà “espansivo”, ai lavoratori è erogato un contributo del 15% della retribuzione contrattuale per i primi 12 mesi, del 10% per il secondo anno e del 5% per il terzo anno. |
La durata della CIGS è diversa a seconda della “causa” dell’intervento (vedi seconda colonna) e cioè:
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