La nuova Cassa integrazione per i lavoratori
Ecco come funzionano la Cassa Integrazione salariale Ordinaria (CIGO) e quella Straordinaria (CIGS) introdotte dal Jobs Act

da | 12 Lug 2015 | Lavoratori dipendenti | 0 commenti

Una delle tante novità contenute nel Jobs Act è la riforma degli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali sono i contributi finanziari che lo Stato sociale (il c.d. Welfare) eroga ai lavoratori che si trovano in 2 distinte situazioni:

  • hanno perso il lavoro
  • sono occupati in un’impresa che ha delle difficoltà economiche e pertanto essi sono temporaneamente sospesi dal lavoro oppure sono ancora in attività ma con orario ridotto

Per il sostegno dei primi (quelli che hanno perso il lavoro) sono stati previsti, tra le altre misure, due nuovi contributi a favore dei lavoratori:

  • la NASpI, ovvero una più moderna forma di indennità di disoccupazione
  • la DIS-COLL, cioè l’indennità di disoccupazione per i lavoratori a progetto

Di entrambi questi ammortizzatori sociali abbiamo già parlato ampiamente qui nel sito, accompagnando la nostra scorrevole trattazione con delle tabelle esplicative.

 

In questo articolo vogliamo spiegare dettagliatamente – ma in modo facile, com’è nostra abitudine – i tipi di sostegno economico che il Jobs Act ha previsto per gli altri lavoratori, ovvero per quelli che sono momentaneamente sospesi dal lavoro o hanno avuto una riduzione del loro orario.

Per tutti i lavoratori sospesi temporaneamente dal lavoro o che hanno subito una riduzione d’orario è infatti prevista ora la nuova integrazione salariale o Cassa integrazione, che si distingue in 2 forme specifiche, ciascuna con le sue modalità:

  • la Cassa Integrazione salariale Ordinaria (CIGO)
  • la Cassa Integrazione salariale Straordinaria (CIGS)

Le principali caratteristiche di queste nuove forme di Cassa integrazione dei lavoratori sono le seguenti:

  • ne potranno beneficiare anche i lavoratori delle imprese con più di 5 dipendenti (finora la Cassa integrazione era godibile solo dai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti)
  • non ci saranno più forme di Cassa integrazione “in deroga” (a favore dei dipendenti esclusi, per mancanza di requisiti, dalla normale Cassa integrazione), le quali, oltre a complicare ulteriormente il variegato sistema dell’integrazione salariale, assorbivano notevoli fondi pubblici
  • rientrano tra i lavoratori che possono beneficare di CIGO e GIGS anche gli apprendisti (nella vecchia Cassa integrazione questi erano esclusi), ma solo quelli con contratto di apprendistato di tipo professionalizzante, detto anche “contratto di mestiere”
  • sono previsti, nell’ambito della Cassa integrazione straordinaria, gli innovativi contratti di solidarietà, i quali sono accordi aziendali tra imprese e sindacati che possono essere di due tipi:
    1. difensivi, la finalità dei quali è quella di evitare la riduzione del personale, obiettivo che si cerca di raggiungere mediante una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro e, di conseguenza, della retribuzione; la durata max dei contratti di solidarietà difensivi è di 24 mesi, prorogabili di altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori del Mezzogiorno), decorsi i quali un nuovo contratto di solidarietà difensivo può essere stipulato solo se l’impresa interessata ha ripreso e svolto la sua normale attività per almeno 12 mesi
    2. espansivi, la finalità dei quali è quella di assumere a tempo indeterminato nuove risorse, obiettivo che si cerca di raggiungere mediante una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro e, di conseguenza, della retribuzione
  • è prevista la convocazione, da parte dei Centri per l’impiego, dei lavoratori interessati dalle integrazioni salariali quando questi sono coinvolti in una sospensione dal lavoro o in una riduzione dell’orario che, nell’arco di 12 mesi, è superiore al 50%. La convocazione ha lo scopo di stipulare un “patto di servizio personalizzato” attraverso il quale i lavoratori si impegnano ad accettare eventuali proposte di lavoro e/o corsi di formazione e di reinserimento nel mondo del lavoro, pena la decadenza dall’integrazione salariale percepita
  • rimangono ai lavoratori che godono della Cassa integrazione i benefici già previsti dalla vecchia normativa con riguardo alla contribuzione figurativa, cioè il diritto all’accredito di quest’ultima per tutto il periodo di integrazione salariale, la quale potrà quindi essere computata per accorciare i tempi e per aumentare l’entità della futura pensione del lavoratore
  • anche l’integrazione salariale dà diritto – come la normale retribuzione – all’assegno per il nucleo familiare

Tutte le altre informazioni, utili a lavoratori ed imprese, riguardanti la nuova Cassa Integrazione Ordinaria e la nuova Cassa integrazione Straordinaria sono schematizzate nella seguente tabella:

Cassa
Integrazione

Requisiti
e condizioni

Importo
dell’erogazione

Durata
complessiva

Ordinaria (CIGO)

  • la CIGO si applica solo alle imprese operanti in alcuni settori economici, soprattutto di tipo industriale, nonché a particolari settori dell’artigianato e dell’agricoltura
  • l’intervento della CIGO può essere chiesto in caso di “eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali) e nelle situazioni di crisi temporanee di mercato”
  • imprese con più di 5 dipendenti, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro (con alcune eccezioni per le coop. di facchinaggio, trasporto e che svolgono altre attività particolari)
  • dipendenti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato di tipo professionalizzante (il relativo contratto è eventualmente prolungato per il periodo di integrazione salariale), con esclusione di dirigenti e lavoratori a domicilio
  • i lavoratori debbono avere un’anzianità lavorativa effettiva nell’impresa che chiede la Cassa integrazione pari almeno a 90 giorni, tranne il caso di integrazione salariale in imprese industriali per eventi oggettivamente inevitabili

80% della retribuzione che sarebbe andata al dipendente per le ore di lavoro non prestate.

L’importo dell’integrazione salariale è soggetto alla ritenuta del 5,84% a carico del lavoratore.

L’integrazione sostituisce l’indennità giornaliera in caso di malattia.

L’integrazione è pagata alla fine di ciascun periodo di paga.

Per ciascuna unità produttiva l’integrazione salariale può raggiungere, attraverso le proroghe, la durata max di un anno (52 settimane).

Se l’unità produttiva ha fruito di un anno consecutivo di Cassa integrazione, ulteriori periodi di integrazione possono essere chiesti solo dopo che l’unità abbia ripreso e svolto la sua normale attività lavorativa per almeno un anno (52 settimane).

In ogni caso la Cassa integrazione relativa a più periodi non consecutivi non deve superare la durata totale di 52 settimane in un biennio mobile.

Infine, considerando complessivamente sia i periodi di godimento della CIGO, sia quelli di godimento della CIGS, la durata max non può essere superiore, per ciascuna unità produttiva, a 24 mesi nei 5 anni precedenti, tenendo conto che la CIGS per i contratti di solidarietà è computata per la metà.

Fanno eccezione alla durata complessiva di 24 mesi nel quinquennio precedente di cui sopra le imprese industriali ed artigiane nel settore dell’edilizia (e affini) ed in quello di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, per le quali la durata max (di CIGO + CIGS) è di 30 mesi nei 5 anni precedenti.

Straordinaria (CIGS)

  • l’intervento della CIGS è legato alla capacità di riprendere la normale attività di impresa e pertanto la CIGS non è mai fruibile in caso di cessazione dell’impresa, ma solo quando la sospensione dell’attività è dovuta a:
  1. riorganizzazione aziendale (l’impresa deve presentare un piano di intervento finalizzato al risanamento economico ed al recupero occupazionale)
  2. crisi aziendale (l’impresa deve presentare, anche in questo caso, un programma di risanamento)
  3. contratto di solidarietà (vedi sopra prima della
    tabella), nel quale la riduzione media oraria complessiva non deve superare il 60% dell’orario di lavoro, ed inoltre, con riferimento a ciascun lavoratore, la
    stessa percentuale non deve superare il 70% dell’intero periodo del contratto di solidarietà
  • la CIGS è erogata solo per le imprese indicate ai punti che seguono.
  1. le seguenti imprese che nei 6 mesi precedenti alla domanda CIGS hanno occupato in media più di 15 dipendenti:

    1. industriali
    2. artigiane
    3. appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione
    4. appaltatrici di servizi di pulizia
    5. dei settori ausiliari del servizio ferroviario
    6. cooperative e consorzi di trasformazione di prodotti agricoli
    7. di vigilanza
  2. le seguenti imprese che nei 6 mesi precedenti alla domanda CIGS hanno occupato in media più di 50 dipendenti:

    1. commerciali
    2. agenzie di viaggi ed operatori turistici
  3. le seguenti imprese a prescindere dal numero di dipendenti:

    1. di trasporto aereo e gestione aereoportuale
    2. partiti e movimenti politici (con dei limiti di spesa)

Come sopra riportato per la Cassa Integrazione Ordinaria, con le ulteriori precisazioni che, nel contratto di solidarietà “difensivo”, il Ministro del Lavoro può concedere ai lavoratori un’integrazione salariale fino al 60% della retribuzione persa per la riduzione dell’orario di lavoro, mentre, nel contratto di solidarietà “espansivo”, ai lavoratori è erogato un contributo del 15% della retribuzione contrattuale per i primi 12 mesi, del 10% per il secondo anno e del 5% per il terzo anno.

La durata della CIGS è diversa a seconda della “causa” dell’intervento (vedi seconda colonna) e cioè:

  • per i casi di riorganizzazione aziendale è previsto che, per ciascuna unità produttiva, la durata max sia di 24 mesi, anche continuativi, nei 5 anni precedenti, comprensivi anche dell’eventuale periodo di godimento della CIGO
  • per i casi di crisi aziendale è previsto che, per ciascuna unità produttiva, la durata max sia di 12 mesi, anche continuativi, ma non è possibile ricevere una nuova CIGS se non è decorso un periodo pari a 2/3 del precedente (con accordo stipulato in sede governativa è possibile l’estensione della durata per ulteriori 6 mesi max qualora l’impresa cessi la sua attività per una prospettata cessione aziendale in grado di riassorbire l’occupazione)
  • per i casi di stipula dei contratti di solidarietà è previsto che, per ciascuna unità produttiva, la durata max sia di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio precedente; tale durata può raggiungere i 36 mesi perché, nell’eventualità di altri interventi di Cassa straordinaria per altre causali, i periodi relativi ad integrazioni per contratti di solidarietà sono computati per la metà

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