Lavoratori a progetto: ecco la vostra indennità di disoccupazione
Vediamo a chi spetta e come si calcola l’una tantum a favore dei lavoratori a progetto (ex co.co.co.) disoccupati

da | 19 Gen 2013 | Lavoratori dipendenti | 3 commenti

I lavoratori a progetto (anche detti co.co.co o co.co.pro., perché una volta la loro prestazione lavorativa era chiamata collaborazione coordinata e continuativa o a progetto) sono sicuramente, tra i lavoratori italiani, quelli più svantaggiati.

Se non altro perché la loro retribuzione è di fatto decisa dal datore di lavoro (che in questo contratto prende il nome di committente) e non dai contratti collettivi.

Tant’è che essi non sono neanche definiti lavoratori subordinati, bensì lavoratori parasubordinati, dato il particolare status che li contraddistingue per il quale non fanno parte (o meglio, non dovrebbero far parte) dell’organizzazione aziendale ove svolgono la loro attività lavorativa.

Di conseguenza non dovrebbero neppure essere soggetti a gerarchie ed orari (sic).

 

Sappiamo tutti che le cose non stanno così: generalmente i lavoratori o collaboratori a progetto fanno quello che fanno tutti gli altri lavoratori “normali” dell’impresa e sono soggetti alle loro stesse direttive interne (gerarchiche e di orario di lavoro), con la non lieve aggravante che sono pagati di meno e godono di minori tutele rispetto a questi ultimi.

A compensare un poco tale infelice situazione è però intervenuta, dal primo gennaio 2013, la nuova disciplina dell’una tantum mensile per i lavoratori a progetto disoccupati, che è una sorta di indennità di disoccupazione prevista però specificatamente per la categoria dei lavoratori parasubordinati.

Quindi anche i collaboratori a progetto disoccupati hanno la loro prestazione a sostegno del reddito (anche detta ammortizzatore sociale), così come tutti gli altri lavoratori, a cui spetta – in caso di disoccupazione e avendone i requisiti – l’ASPI (Assegno Sociale Per l’Impiego) o la Mini-ASPI.

Spieghiamo quindi, con la seguente semplice tabella, a chi spetta ed a quanto ammonta l’indennità una tantum mensile a favore dei lavoratori a progetto (ex co.co.co.) che hanno perso il lavoro.

 

Una tantum per lavoratori a progetto disoccupati
Requisiti I lavoratori a progetto devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

  • essere iscritti solo alla gestione separata Inps per lavoratori a progetto (cioè devono avere avuto solo redditi da collaborazione)
  • aver lavorato nell’anno precedente per un solo committente (quindi con un unico rapporto di collaborazione, anche se per periodi diversi)
  • aver conseguito nell’anno precedente un reddito lordo complessivo non superiore a 20.000 euro (importo da rivalutare annualmente sulla base dell’indice Istat)
  • essere stati disoccupati ininterrottamente per almeno 2 mesi nell’anno precedente
  • avere un minimo di mensilità contributive, accreditate nella gestione separata Inps, pari a:
    • 1 nell’anno per il quale si richiede l’una tantum
    • 3 nell’anno precedente (per gli anni dal 2016 in poi servono invece 4 mensilità)
Importo L’importo mensile dell’una tantum spettante ai lavoratori è così quantificato:

  • per gli anni dal 2013 al 2105
    il 7% del “minimale annuo di reddito per il versamento dei contributi di artigiani e commercianti” (il quale per il 2013 è pari ad euro 14.930)
    da moltiplicare per il minore di questi due numeri riferiti all’anno precedente:

    • mensilità accreditate al lavoratore nella gestione separata Inps
    • mensilità del lavoratore non coperte da contribuzione
  • per gli anni dal 2016 in poi (a regime)
    il 5% del “minimale annuo di reddito per il versamento dei contributi di artigiani e commercianti” in vigore anno per anno
    da moltiplicare per il minore di questi due numeri:

    • mensilità accreditate al lavoratore l’anno precedente nella gestione separata Inps
    • mensilità del lavoratore non coperte da contribuzione

Se i calcoli descritti risultano troppo complicati, abbiamo creato per voi uno specifico programma in excel che fornisce facilmente l’importo dell’indennità, previo inserimento dei pochi dati necessari: il minimale contributivo di artigiani e commercianti (reperibile per es. sul sito dell’Inps), il numero di mensilità accreditate l’anno precedente e quello delle mensilità non coperte da contribuzione.

Erogazione Se il calcolo di cui al punto precedente fornisce:

  • un importo pari o inferiore ad euro 1.000, allora l’indennità una tantum è erogata in un’unica soluzione
  • un importo superiore ad euro 1.000, allora l’indennità una tantum è erogata in rate mensili
Domanda La domanda va presentata all’I.N.P.S. entro 30 giorni dalla data in cui si realizzano i requisiti sopra indicati.Alla domanda il lavoratore disoccupato avrà cura di allegare copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
Decadenza Il lavoratore decade dal diritto in caso rifiuti di partecipare o non frequenti regolarmente le attività lavorative o di formazione/riqualificazione proposte dai servizi competenti. 

 

Con le suddette regole gli importi delle indennità una tantum sarebbero uguali, ad esempio nel 2013 (con un minimale contributivo di euro 14.930 e un’aliquota del 7%), a quelli riportati nella seguente tabella:

Calcolo una tantum per lavoratori a progetto disoccupati

Minimale contributivo per artigiani e commercianti in vigore nell’anno di richiesta dell’indennità

14.930,00

Aliquota da applicare (per gli anni dal 2013 al 2015 è il 7%, mentre per gli anni dal 2016 in poi è del 5%)

7%

Minore tra il numero di mesi di contribuzione e quello senza copertura previdenziale nell’anno precedente

2

Situazioni possibili

(in giallo quella spettante in base ai dati inseriti)

Importo dell’una tantum da erogare

Importo mensile

Numero di rate

n. mesi contribuzione

n. mesi scoperti

3

9

3.135,30

783,83

4

4

8

4.180,40

836,08

5

5

7

5.225,50

870,92

6

6

6

6.270,60

895,80

7

7

5

5.225,50

870,92

6

8

4

4.180,40

836,08

5

9

3

3.135,30

783,83

4

10

2

2.090,20

696,73

3

Per i docenti dei corsi di formazione (ad es. quelli, obbligatori, destinati proprio ai lavoratori precari) abbiamo predisposto anche una dispensa in PDF da utilizzare per la proiezione in aula. La dispensa è concessa in licenza d’uso a condizione che non sia mai commercializzata a pagamento e che non vengano mai eliminati dai testi la dicitura ed il logo di Studiamo.it

Abbiamo curato questa pagina di notizie nei minimi particolari, ivi compreso il programma di calcolo dell’una tantum, ma questi dati costituiscono pur sempre un mero esercizio didattico e pertanto non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli eventuali danni che potrebbero derivare dall’uso delle informazioni contenute nell’articolo o desunte dal programma.

3 Commenti

  1. Steve Round (Staff di Studiamo.it)

    Avviso per tutti coloro che chiedono informazioni personalizzate: Studiamo.it NON FORNISCE CONSULENZE. Chi è interessato ad avere informazioni sulla propria situazione può rivolgersi, se lo vuole, al sito http://www.consulenzeprofessionali.jimdo.com

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  2. Giuseppe

    hu lavorato da aprile 2011 a febbraio 2013 a quale riforma devo fare riferimento grazie

    Rispondi
  3. Celeste

    Molto chiaro; ma se io ho un contratto a progetto per il 2012 di 7 mesi e per il 2013 di 1 mese e dopo 2 mesi chiedo l’una tantum il conto lo posso fare per il 2012 o il 2013

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