Cos’è il prestito o comodato
Secondo il Codice Civile il prestito, o meglio il “comodato”, è il contratto col quale una parte [comodante] consegna all’altra [comodatario] una cosa mobile o immobile [sì, vale anche per le abitazioni], affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato [dalle parti stesse], con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Gratuità del comodato
Per avere un comodato occorre che il contratto sia gratuito (altrimenti ci sarebbe altro tipo di contratto: ad es. compravendita).
Contratto scritto o verbale e registrazione fiscale
Diciamo subito che il contratto di comodato è valido anche se concluso solo verbalmente, alla stregua della maggior parte dei contratti (si pensi all’acquisto del quotidiano la mattina, che è a tutti gli effetti un contratto di compravendita). Il contratto di comodato per iscritto può al più servire da prova in un eventuale contenzioso tra le parti, per effetto ad esempio dell’inadempimento di una di esse agli obblighi che le derivano dal contratto. Si ricorda anche che il contratto di comodato, da un punto di vista fiscale, deve essere registrato all’Ufficio del Registro (o Agenzia delle Entrate) previo pagamento dell’imposta di registro.
Durata del prestito ed uso della cosa prestata
Si è detto che il tempo e l’uso della cosa debbono essere determinati dalle parti al momento del contratto. Se così non è, per quanto riguarda il termine e solo quando non sopperisce l’uso cui la cosa è destinata, il comodatario è obbligato a restituire il bene prestato a semplice richiesta del comodante, mentre, per quanto riguarda la destinazione della cosa prestata, questa deve sempre sussistere e quindi quando l’uso non è concordato si fa riferimento all’uso insito nella natura della cosa.
Inadempimento e risarcimento del danno
Sempre con riguardo all’uso, vige l’obbligo del comodatario di utilizzare la cosa nei limiti dell’uso concordato o di quello insito nella natura del bene, altrimenti il comodante può chiedere:
- l’immediata restituzione della cosa
- il risarcimento del danno
Stesse conseguenze si hanno quando il comodatario è inadempiente all’obbligo di custodia e conservazione della costa prestata secondo “la diligenza del buon padre di famiglia”, nonché quando egli concede ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Deterioramento del bene prestato
La legge si preoccupa poi del “perimento della cosa” o comunque della sua perdita di valore o deterioramento. Prevedono infatti le disposizioni che il comodatario non è responsabile del deterioramento del bene prestato se questo non è dipeso da sua colpa, ma dal solo effetto dell’uso per cui la cosa era stata consegnata. Tuttavia il comodatario è responsabile se la cosa perisce per caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario è altresì responsabile della perdita della cosa nel caso di un suo utilizzo per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello autorizzato e ciò anche qualora la perdita sia avvenuta per causa a lui non imputabile, a meno che egli riesca a provare che la cosa sarebbe perita comunque, pure quindi se non l’avesse impiegata per un uso diverso o per una maggiore durata.
Vizi del bene e danni al comodatario
E’ invece tutelato il comodatario quando la cosa prestata presenta dei vizi che recano danno a lui o a chi se ne serve, ma solo laddove il comodante, sapendo dei vizi, non abbia provveduto ad avvertirlo. In questi casi c’è il risarcimento del danno.
Spese per l’utilizzo e conservazione della cosa prestata
Riguardo le spese eventualmente sostenute per servirsi della cosa prestata, il comodatario non ha diritto al loro rimborso. Ha diritto però ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Restituzione del bene prestato
La restituzione della cosa deve avvenire alla scadenza convenuta o, in mancanza di termine, quando il comodatario se ne è servito in conformità del contratto. Però, anche prima di queste eventualità, il comodante può esigere la restituzione immediata della cosa nel caso di un suo imprevisto ed urgente bisogno. La restituzione immediata del bene prestato può inoltre essere chiesta dal comodante agli eredi del comodatario in caso di morte di quest’ultimo e ciò anche prima della decorrenza del termine concordato.
Stima della cosa prestata
Infine, un’ultima importante regola poco conosciuta: qualora al momento della conclusione del comodato viene data una stima alla cosa prestata, la successiva perdita di questa è a carico del comodatario anche se essa è avvenuta per causa a lui non imputabile. Trattasi com’è evidente di una disposizione molto forte, a danno del comodatario, perché se il comodante è sufficientemente esperto sull’argomento, mediante la semplice attribuzione di un valore alla cosa durante la fase contrattuale può tutelarsi in ogni caso dalla perdita della stessa, pure per eventi fortuiti e cause di forza maggiore, cioè per fatti non imputabili al comodatario .
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