Lezioni private e ripetizioni: aspetti fiscali
Breve guida agli adempimenti fiscali per le ripetizioni agli studenti

da | 19 Apr 2020 | Diritto tributario e scienza delle finanze | 1 commento

Abbiamo notato che esiste molta confusione sugli adempimenti fiscali a carico delle tante persone (insegnanti di ruolo, laureati e semplici studenti) che impartiscono lezioni private o ripetizioni agli studenti, per arrotondare lo stipendio o solo per guadagnare qualcosa durante gli studi.

Studiamo.it vuole fare chiarezza sugli aspetti fiscali (e previdenziali) di questa attività, affinché tutti coloro che forniscono ripetizioni agli studenti (di elementari, medie, superiori e Università) sappiano bene cosa devono fare per regolarizzare la propria posizione e rispettare di conseguenza le regole tributarie.

Allo scopo di dirimere tutti i dubbi sull’argomento lezioni private, abbiamo pensato di spiegare i relativi adempimenti mediante la tabella che segue, così da facilitare la comprensione di tutte le informazioni necessarie.

 

Aspetti fiscali delle lezioni o ripetizioni private fornite agli studenti

Premessa importante: apertura o non apertura della Partita IVA

L’attività dell’insegnante che fornisce ripetizioni private ai ragazzi (presso il proprio domicilio, quello dello studente oppure on line), può essere svolta senza l’apertura di una partita IVA quando l’esercizio di questa attività non è abituale, bensì occasionale. Essa non deve rientrare quindi nell’esercizio della professione o nel rapporto di collaborazione a progetto eventualmente svolto.

Contrariamente a quanto si crede, non esiste un limite di reddito al di sotto del quale non sussiste l’obbligo di aprire la partita IVA. La norma fiscale si limita a dire che è non abituale ed occasionale l’attività esercitata in modo saltuario, non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi.

Un limite di reddito, pari a € 5.000, è previsto esclusivamente per fini previdenziali (vedi tabella successiva).

Allora, alla luce di quanto detto sopra, come decidere se aprire o meno la partita IVA per le lezioni private impartite? La risposta la si deve ricercare nel buon senso: se le ripetizioni date sono poche, con redditi non consistenti, e servono solo ad arrotondare lo stipendio o a ripagarsi gli studi, non appare necessaria l’apertura della partita IVA, ma è comunque obbligatorio certificare gli incassi rilasciando agli studenti una ricevuta per prestazione occasionale.
In questo caso i redditi percepiti (e certificati dalle ricevute) andranno dichiarati nella sezione “redditi diversi” della dichiarazione dei redditi, tranne i casi di esonero (vedi tabella successiva).

Diverso il caso di chi ha fatto delle ripetizioni private una vera professione, svolta con molta frequenza e quindi abitualmente, che permette al docente di percepire un reddito costante e consistente. In questo caso appare necessaria l’apertura della partita IVA con tutti gli effetti che ne conseguono, primo fra tutti quello riguardante l’obbligo di calcolare e versare periodicamente l’IVA. Infatti l’IVA è esclusa solo per le scuole riconosciute, ma non certo per gli insegnanti privati.

Coloro che dedicano gran parte del loro tempo all’insegnamento privato, impartendo ripetizioni agli studenti in modo abituale, devono quindi aprire obbligatoriamente la partita IVA, ma possono farlo scegliendo il regime forfettario, qualora ovviamente ne abbiano i requisiti. Il regime forfettario è un regime particolarmente agevolato, con una tassazione di favore e molte semplificazioni, tra le quali quella importante di non dover applicare e versare l’IVA.

Distinguiamo adesso la spiegazione in base alla necessità o meno di aprire la partita IVA.

 

 

Docenti con partita IVA

(reddito professionale)

Docenti senza partita IVA

(redditi diversi)

Tipo di reddito

Reddito da lavoro autonomo (professionale).

 

Redditi diversi.

 

Dove va dichiarato

Comunque è da presentare la dichiarazione dei redditi (modello “Redditi”, non va bene il 730) ed il reddito va dichiarato o nel quadro dei lavoratori autonomi o in quello della determinazione del reddito per i beneficiari del regime forfettario (se a questo regime si è aderito avendone i requisiti).

Chi non è in regime forfettario deve presentare anche la dichiarazione IVA.

Comunque è da presentare la dichiarazione dei redditi. E’ previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione nel caso il reddito da ripetizioni non superi € 4.800 l’anno e non si posseggano altri redditi. Limiti più elevati sono previsti in caso si posseggano altri redditi.

La dichiarazione potrà consistere nel modello semplificato 730 e la sezione ove il reddito va dichiarato è quella dei redditi diversi.

Nella suddetta sezione vanno riportati gli incassi occasionali per le ripetizioni impartite, ma anche le spese inerenti sostenute (per libri, viaggi, ecc.), che vanno a decurtazione dell’imponibile e quindi della tassazione.

Adempimenti fiscali

Tutti gli adempimenti di chi ha una partita IVA: fatturazione elettronica, registrazione, presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA.

Versamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.

E’ prevista una tassazione agevolata e molte semplificazioni (tra le quali la non applicabilità dell’IVA e delle regole per la fatturazione elettronica) per coloro che hanno optato per il regime forfettario.

Certificare sempre il compenso percepito con ricevute occasionali (qui un esempio di ricevuta).

Presentare, se non si è esonerati, la dichiarazione fiscale dei redditi (va bene anche il 730), con i ricavi conseguiti e le spese inerenti sostenute. E’ previsto l’esonero dalla presentazione nel caso il reddito da ripetizioni non superi € 4.800 l’anno e non si posseggano altri redditi (limiti più elevati sono previsti in caso si posseggano altri redditi).

Versare le imposte dirette calcolate sul reddito dichiarato (compensi meno spese).

Marca da bollo

Applicare una marca da bollo di euro 2,00 sulle fatture emesse in regime forfettario che superano l’importo di 77,47 euro.

Applicare una marca da bollo di euro 2,00 sulle ricevute emesse che superano l’importo di 77,47 euro.

Adempimenti previdenziali

Obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.

Versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS sugli utili conseguiti.

Obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps se i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale superano il limite di € 5.000.

Versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS sulla parte di incassi eccedente i 5.000 euro.

1 commento

  1. Paola Ferrari

    Buongiorno, ho visto sul sito dell’Agenzia delle Entrate una imposta sostitutiva del 15%, dal titolo pare applicabile a tutti, nel testo parla solo di insegnanti con cattedra.
    Mi sapete dare qualche indicazione? Grazie

    Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share This