Dai primi di marzo 2022 non è più possibile trasferire denaro contante tra persone diverse per un importo maggiore di 1.999,99 euro (cioè pari o superiore a duemila euro).
Si è ritornati quindi al limite in vigore già nel 2021, dopo un breve periodo in cui tale limite era stato portato a mille euro da un decreto normativo.
Lo stabilisce la legge di conversione del Dl 228/2021, che ha ripristinato la soglia per l’utilizzo del contante già in essere precedentemente.
Il divieto riguarda tutti i trasferimenti di contante a qualsiasi titolo tra soggetti diversi ed esso comprende anche i casi in cui il pagamento è effettuato in più volte, con singoli trasferimenti inferiori alla soglia dei duemila euro, perché comunque l’operazione complessiva supererebbe il limite di legge, dando luogo anzi ad un presunto “artificioso frazionamento” della transazione.
Pertanto, se viene eseguito un pagamento in contanti per più di 1.999,99 euro, ovvero da 2.000 euro in su (ad es. si acquista un prodotto al negozio), è prevista una consistente sanzione, a carico non solo di chi trasferisce il denaro ma pure di chi lo riceve.
In particolare, le sanzioni per coloro che trasgrediscono il divieto di trasferimento di denaro contante sono le seguenti:
- per le violazioni fino a 250.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro;
- per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Le sanzioni sono irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze in base ai criteri previsti dall’art. 67 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (nota come legge antiriciclaggio).
Le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 devono obbligatoriamente segnalare al Mef le infrazioni riscontrate nella loro attività.
Per i cittadini stranieri non residenti in Italia e solo per gli acquisti legati al turismo la soglia è fissata a 15.000 euro.
È importante evidenziare però che il divieto al trasferimento di contanti di cui abbiamo parlato non interessa i prelevamenti dal conto corrente o da altro tipo di deposito, che quindi possono essere richiesti anche per importi pari o superiori ai 2.000 euro. Infatti, il divieto riguarda il trasferimento di contante “tra soggetti diversi” e questa definizione non comprende il prelevamento di denaro dai rapporti bancari. Ciò perché il denaro prelevato è già di fatto nella disponibilità del depositante e pertanto non avviene un trasferimento tra soggetti diversi.
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