Mai più paura delle ipoteche quando si compra casa
Nella compravendita degli immobili c’è più tutela degli acquirenti

da | 10 Set 2017 | Diritto pubblico privato ed internazionale | 0 commenti

Finalmente chi compra una casa non deve più avere il terrore che, al momento della trascrizione dell’atto notarile di compravendita, si scoprano ipoteche o altri gravami di cui non si sapeva nulla.

E’ stata infatti introdotta nel nostro ordinamento una nuova disposizione che garantisce l’acquirente di immobili da queste spiacevoli sorprese.

Per conoscere di cosa si tratti e come funziona questa novità normativa – destinata ad entrare stabilmente nei formulari dei Notari che redigono gli atti di compravendita – è sufficiente leggere la seguente semplice tabella, particolarmente esplicativa dei principali aspetti e adempimenti conseguenti alla nuova disciplina delle compravendite immobiliari.

 

Fase della compravendita

Adempimenti

Una delle due parti della compravendita (conviene all’acquirente) può chiedere al Notaio il deposito del prezzo di vendita.

Con questa richiesta l’acquirente si tutela, perché non è più possibile l’iscrizione di gravami ipotecari sull’immobile tra il momento del pagamento del prezzo e quello di trascrizione della compravendita (e quindi del trasferimento di proprietà) sui registri pubblici immobiliari.

Il deposito del prezzo può essere chiesto al Notaio, da una delle parti, anche nel caso in cui il pagamento sia “condizionato”, ovvero debba avvenire solo dopo il verificarsi di un certo evento o il compimento di una certa prestazione a carico di una delle parti.

Il Notaio provvede quindi, se c’è la suddetta richiesta, a depositare il prezzo in un conto di deposito.

Il Notaio versa il saldo della vendita e le altre eventuali somme, comprese quelle destinate ad eliminare i gravami sull’immobile, in un conto corrente bancario fruttifero di interessi, che prende il nome di conto di deposito.

La compravendita si realizza tramite il rogito del Notaio.

Il Notaio provvede, come prassi, a trascrivere l’atto ed anche (ecco la novità) a verificare che siano state eliminate le ipoteche gravanti sull’immobile o che non sussistano formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto e da questo risultanti.

In caso di esito positivo della suddetta verifica, il Notaio deve disporre senza indugio lo svincolo delle somme depositate, che saranno accreditate al venditore.

Sul conto di deposito maturano gli interessi, dalla sua accensione al momento dello svincolo delle somme.

Gli interessi bancari maturati sul conto di deposito non vanno a nessuna delle parti, né al Notaio rogante.

Essi sono bonificati a favore delle casse dello Stato, che le utilizzerà per finanziare i fondi di credito agevolato destinati alle piccole e medie imprese.

 

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