Manuale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
I benefici fiscali e gli adempimenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

da | 16 Set 2018 | Diritto tributario e scienza delle finanze | 0 commenti

Costituzione delle Associazioni sportive

Le Associazioni devono innanzitutto indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva ed il fatto che la loro attività abbia natura dilettantistica. In altre parole è opportuno che la loro denominazione comprenda le parole “sportiva” e “dilettantistica”, ad esempio: “Volley Alfa Associazione Sportiva Dilettantistica” (o più semplicemente Volley Alfa A.S.D) oppure “Calcio Beta Associazione Sportiva Dilettantistica” (Calcio Beta A.S.D.).

Inoltre la costituzione delle Associazioni sportive senza fini di lucro (che possono assumere la semplice forma di associazione priva di personalità giuridica) deve avvenire con atto scritto, nel quale deve essere indicata la sede legale dell’Associazione.

Oltre all’atto costitutivo di cui sopra è anche necessario (come per qualsiasi altro ente o società) la redazione di uno Statuto, che è il documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dell’Associazione.

Lo Statuto deve essere (come l’atto costitutivo) redatto in forma scritta, ma è sufficiente, nei casi più frequenti, una scrittura privata registrata.

 

Per poter godere dei benefici fiscali, nello Statuto dell’Associazione sportiva devono essere espressamente previsti:

  1. la denominazione (cioè il nome dell’Associazione, con le indicazioni sopra suggerite)
  2. l’oggetto sociale (cioè il tipo di attività sportiva dilettantistica svolta dall’Associazione, compresa l’eventuale attività didattica)
  3. l’attribuzione della rappresentanza legale (cioè chi rappresenta l’Associazione)
  4. la mancanza di fini di lucro, la quale è garantita sia dalla previsione che i proventi derivanti dalle attività svolte dall’Associazione non debbano, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forma indiretta, e sia dall’obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio in caso di scioglimento dell’Associazione; queste disposizioni sono così importanti che la normativa esplicita per esse le clausole da inserire obbligatoriamente nello Statuto e precisamente:
    1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
    2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo (che attualmente è il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge
  5. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali; quest’obbligo è così importante che la normativa esplicita per esso le clausole da inserire obbligatoriamente nello Statuto e precisamente:
    1. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione
    2. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea degli associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni
    3. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa
  6. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari, nonché criteri e idonee forme di pubblicità dei rendiconti redatti; in particolare vige l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie
  7. le modalità di scioglimento dell’Associazione

Sempre ai fini del godimento dei benefici fiscali stabiliti dalla normativa tributaria, le Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in possesso dei requisiti previsti, debbono iscriversi nell’apposito Registro istituito presso il CONI.

E’ quindi necessario il “riconoscimento” delle Associazioni sportive da parte del CONI. Questo importante Ente trasmette infatti annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni dilettantistiche riconosciute a fini sportivi.

 

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