Manuale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
I benefici fiscali e gli adempimenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

da | 16 Set 2018 | Diritto tributario e scienza delle finanze | 0 commenti

Benefici fiscali

I benefici fiscali che spettano, in modo cumulativo, alle Associazioni sportive sono 3:

  1. quello, molto importante, previsto dall’art. 148 co. 3 del TUIR, che prevede addirittura la non imponibilità di alcune operazioni, ritenute pertanto svolte nell’ambito di attività non commerciali
  2. il regime fiscale agevolato, disciplinato dalla legge n. 398/91, che riconosce alle attività commerciali dell’Associazione una tassazione di favore e adempimenti semplificati, rispetto a quelli ordinari dell’IRES – Imposta sul REddito delle Società (ed enti assimilati come le associazioni)
  3. una via di mezzo tra le prime due facilitazioni, prevista dall’art. 25 co. 2 della legge n. 133/99, con la quale si considerano non imponibili alcune operazioni anche se compiute nell’ambito delle attività commerciali dell’Associazione

Prima di approfondire (in modo chiaro per tutti) ciascuna delle suddette agevolazioni, ricordiamo che le Associazioni sportive dilettantistiche sono considerate dalla normativa fiscale enti non commerciali, in quanto soggetti privi di fini di lucro.

Se le Associazioni sportive esercitassero tutte e solo attività non commerciali, non ci sarebbero problemi tributari, legati al pagamento delle imposte (IRES e IVA), perché come vedremo il compimento di attività ritenute non commerciali permette la non imponibilità dei proventi derivanti da tali attività. In questo caso alle Associazioni non servirebbe neanche l’apertura della partita IVA, essendo sufficiente l’attribuzione del codice fiscale.

Tuttavia le Associazioni sportive possono svolgere, accanto alle istituzionali attività non commerciali (quelle prettamente sportive per intenderci), anche attività commerciali, rendendo così necessaria l’apertura della partita IVA e la previsione del regime di tassazione agevolato (forfettario) cui le Associazioni stesse hanno diritto. Ciò però, ripetiamo, solo per le attività commerciali: per quelle non commerciali vige, ribadiamo, la non imponibilità dei relativi incassi in presenza di determinati requisiti (che vedremo).

 

Non è detto che un’Associazione sportiva eserciti sempre un’attività commerciale (può benissimo limitarsi a fare l’attività istituzionale sportiva che le è propria, attività ritenuta dalla normativa “non commerciale”), ma in caso l’ente svolga pure un’attività qualificabile come commerciale (l’esempio classico è quello di un bar interno alla sede sociale), esso è tenuto a rispettare – per tale attività – gli adempimenti che sono propri di una normale impresa (fatturazione, registrazione delle operazioni, pagamento delle imposte, ecc…), sia pure con le semplificazioni negli adempimenti e con le minori imposte da versare proprie del regime forfettario destinato alle Associazioni sportive (l. 398/91).

Per concludere indichiamo in questa parte del Manuale le disposizioni agevolative riguardanti l’imposta di bollo, perché anche per tale imposta vige un regime di favore.

Infatti, le norme prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo per “gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

Quindi tutti i documenti, comprese le ricevute per indennità, i rimborsi spese analitici ed i rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive (Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate) e dagli Enti di Promozione Sportiva (tra cui le Associazioni sportive), rientrano tra gli atti che godono della esenzione da imposta di bollo.

Vediamo adesso i singoli benefici fiscali dianzi accennati.

 

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