Benefici fiscali – regime agevolato (legge n. 398/91)
Indice
Abbiamo detto che le Associazioni sportive sono enti non commerciali, perché svolgono in via esclusiva o principale attività non commerciale. Per la parte di attività avente invece natura commerciale le Associazioni sportive sono soggetti passivi dell’IRES, cioè essere devono versare l’IRES (Imposta sul REddito delle Società) per le eventuali attività commerciali esercitate.
Tuttavia le Associazioni sportive possono fortunatamente optare per una regime agevolato (quello stabilito dalla legge n. 398/91), che prevede la tassazione agevolata mediante la determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché una serie di facilitazioni con riguardo agli adempimenti contabili, la certificazione dei corrispettivi e la presentazione delle dichiarazioni (per tali semplificazioni burocratiche si rimanda all’ultima parte del nostro Manuale).
In particolare il reddito imponibile soggetto all’IRES è determinato calcolando sulla somma dei proventi delle attività commerciali l’aliquota del 3% ed aggiungendo all’importo così ottenuto le eventuali plusvalenze patrimoniali. Questo è il reddito “d’impresa” dell’Associazione.
Per arrivare al reddito complessivo dell’Associazione sportiva è necessario sommare al reddito d’impresa gli eventuali redditi fondiari, di capitale e diversi dell’ente, distintamente determinati secondo le specifiche disposizioni normative.
Schematicamente quindi il processo di calcolo del reddito complessivo dell’Associazione sportiva che ha optato per il regime agevolato è il seguente:
Procedimento |
Esempio |
Descrizione |
Somma dei proventi delle attività commerciali |
€ 20.000,00 |
Incassi da attività commerciali |
x 3% |
€ 600,00 |
Coefficiente di redditività |
+ plusvalenze patrimoniali |
€ 500,00 |
plusvalenze patrimoniali |
= |
€ 1.100,00 |
Reddito di impresa |
+ altri redditi (non di impresa) |
€ 2.000,00 |
Redditi fondiari, di capitale e diversi |
= |
€ 3.100,00 |
Reddito complessivo (imponibile IRES) |
Ricordiamo ancora una volta che non vanno nei proventi da tassare gli incassi dell’Associazione non derivanti da attività commerciale, come quelli di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR, visti nella sezione precedente di questo Manuale.
Così come non vanno sommati nei proventi gli incassi previsti all’art. 25, co. 2, della legge n. 133/99, nel limite annuo fissato dalla norma, casistica che approfondiremo alla pagina successiva del nostro Manuale.
Precisiamo pure che sono esclusi dalla formazione del reddito il premio di addestramento e di formazione tecnica di cui all’art. 6 della legge n. 91/1981, il quale così testualmente recita: “Nel corso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società o associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile”.
Per quanto riguarda l’IVA, l’agevolazione consiste nella forfetizzazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali mediante l’applicazione di una detrazione del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili (la percentuale di detrazione forfetizzata è invece pari ad un terzo dell’imposta per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica).
Il regime agevolato con le facilitazioni di cui sopra può essere adottato solo quando le Associazioni sportive abbiano conseguito, nel corso del periodo d’imposta precedente, proventi da attività commerciali non superiori a 400.000 euro.
Nel caso di Associazioni di nuova costituzione, il regime agevolato può essere adottato qualora le stesse prevedano di conseguire, nel periodo di imposta in corso, proventi commerciali non superiori a € 400 mila. Inoltre, qualora il periodo di gestione sia inferiore all’anno, il limite di euro 400 mila va rapportato ai giorni effettivi.
Per quanto detto si capisce che la decadenza dal regime agevolato e dalla conseguente tassazione di favore si verifica quando i proventi commerciali superano il limite di 400.000, con effetto dal mese successivo a quello in cui la soglia è superata. In tal caso si determinano quindi per l’Associazione due distinti periodi, sia ai fini delle imposte dei redditi e sia ai fini dell’IVA: dall’inizio del periodo di imposta e fino al mese di superamento del limite, si applicherà il regime agevolato sopra descritto; dal mese successivo e fino al termine del periodo di imposta, si applicherà invece il regime fiscale ordinario, anche ai fini degli adempimenti da rispettare.
0 commenti