Benefici fiscali – art. 25, co. 2, della legge n. 133/99
Indice
Un’ultima agevolazione fiscale a favore delle Associazioni sportive, sempre consistente nella minor tassazione dei proventi realizzati, è quella indicata all’art. 25, comma 2, della legge n. 133/99, che costituisce di fatto una via di mezzo tra le due agevolazioni illustrate alle pagine precedenti di questo Manuale: l’esenzione dalla tassazione dei proventi non commerciali e la minor imposizione per effetto dell’applicazione del regime forfettario.
Le disposizioni della l. 133/99 prevedono infatti la detassazione di alcuni proventi derivanti addirittura dallo svolgimento di attività commerciali, al verificarsi di certe condizioni ed entro certi limiti.
In particolare non concorrono a formare il reddito imponibile delle Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime agevolato di cui alla l. 398/91 (visto nella sezione precedente del nostro Manuale) – per un massimo di 2 eventi l’anno e per un importo complessivo non superiore ad euro 51.645,69 – i proventi realizzati:
- nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali
- mediante raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, campagne di sensibilizzazione o ricorrenze
Esempi di proventi con le caratteristiche suddette (che come tali sono quindi non tassati) sono quelli incassati, in occasione appunto dell’evento sportivo organizzato dall’Associazione, per la somministrazione di alimenti e bevande, per la vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari, nonché per le sponsorizzazioni, le cene sociali e le lotterie.
E’ importante però sottolineare che la disposizione agevolativa testé descritta opera solo ai fini dell’IRES e non dell’IVA.
Trattasi comunque di un significativo risparmio di imposta qualora si verifichino le condizioni sopra esposte.
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