Se c’è almeno una certezza ricavabile dall’esperienza del Covid è la totale inadeguatezza del sistema regionale italiano.
L’incapacità di funzionamento dell’apparato pubblico, in conseguenza dei confusi e concorrenti rapporti tra Stato e Regioni, è stata l’elemento che più di ogni altro ha determinato i ritardi, le grandi criticità e le inefficienze di molti degli interventi emergenziali avviati durante la pandemia. E ciò in un momento in cui, appunto per il suo carattere emergenziale a livello mondiale, la macchina organizzativa della pubblica amministrazione avrebbe dovuto funzionare al suo meglio, ad un livello qualitativo superiore di quello ordinario.
Un fallimento totale, causato dai continui conflitti tra Stato e Regioni per qualsiasi decisione, anche per le più urgenti e inderogabili.
Le Regioni in particolare hanno dimenticato spesso che, nei momenti di grande emergenza, le decisioni dello Stato centrale, pur se ritenute sbagliate, si osservano senza metterle in discussione, come invece le Regioni hanno continuamente fatto. Altrimenti l’apparato pubblico si blocca, come in effetti è successo, proprio nel momento in cui invece esso dovrebbe funzionare con la maggiore speditezza possibile.
L’esempio più lampante di questa confusione nella catena di comando e nell’applicazione delle disposizioni emanate è stato quello sulle priorità attribuite ai soggetti per le vaccinazioni: le Regioni sono andate vergognosamente in ordine sparso.
Alcune Regioni hanno dato priorità a categorie che, di fatto, hanno sottratto il vaccino a persone sicuramente più bisognose della tutela sanitaria fornita dal medicinale, perché anziane o fragili. Alcune Regioni si sono rese responsabili dell’assegnazione della priorità di vaccinazione a categorie di soggetti, non fragili, senza che tali categorie abbiano oggettivamente un maggiore rischio di essere contagiate o di contagiare i terzi.
Una scelta che meriterebbe, in uno Stato civile, di essere penalmente sanzionata.
Non c’era un Piano pandemico aggiornato (quello presente, fermo in sostanza al 2006, era più teorico che pratico, privo dei necessari investimenti) ed il Piano vaccinale è stato rivisto più volte, da ultimo dal governo Draghi che ha dovuto interrompere le vaccinazioni in corso di insegnanti e militari.
Del resto che in Italia la gestione dell’emergenza sia stata un disastro lo affermava a chiare lettere anche il famoso “report fantasma” dell’Oms, rimosso dopo appena 7 ore dalla pubblicazione perché evidenziava le negligenze della macchina amministrativa italiana. Questo rapporto diceva infatti, tra altre scomode verità, che la causa del fallimento nel governo della pandemia è stata soprattutto il sistema regionale ed i continui contenziosi fra livello locale e nazionale, quando invece durante le emergenze è necessaria una chiara catena di comando, senza alcuna condivisione dei contenuti delle decisioni.
Cosa dice in proposito la Costituzione italiana? All’art. 117 si può leggere ciò che fa al caso nostro:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (omissis)
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: … tutela della salute; (omissis)
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
(omissis)
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
(omissis)
È appena il caso di sottolineare come la parola concorrente per definire il potere legislativo delle Regioni sia stata più che mai involontariamente azzeccata da chi ha redatto la Costituzione.
A parere di chi scrive, nel testo dell’articolo 117, laddove si dice che nella legislazione concorrente (tra Stato e Regioni) la determinazione dei principi fondamentali è riservata allo Stato, sussiste lo spiraglio entro cui lo Stato può, anzi deve esigere il rispetto delle disposizioni emanate in situazioni emergenziali, senza possibilità di eccezione alcuna da parte delle Regioni.
Del resto è quello che ha fatto l’efficiente Germania, che non ci ha pensato due volte a cessare i poteri dei suoi stati federali (Länder) per dare uniformità alle scelte del potere centrale in tema di Coronavirus.
Per una volta non lasciamoci fermare dalla burocrazia, soprattutto quando sono in gioco vite umane: facciamo le cose fatte bene, in modo organico e con buon senso, senza ritardi e discussioni!
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