Nuova Sabatini: il contributo pubblico che agevola gli investimenti
Con la Nuova Sabatini è possibile prendere finanziamenti agevolati per acquistare beni aziendali

da | 13 Mar 2016 | BLOG | 0 commenti

Le imprese che vogliono investire nell’acquisto di macchinari o di altre immobilizzazioni tecniche hanno ora una carta in più da giocare per ottenere un prestito agevolato dalle banche.

La Nuova Sabatini (che ha preso finalmente corpo grazie al decreto emanato dal Mise il 25 gennaio 2016) permette infatti alle imprese di ottenere un contributo pubblico sugli interessi dei prestiti contratti per finanziare gli investimenti in beni aziendali.

In altre parole le imprese che si trovano ad acquistare beni durevoli per la propria attività aziendale possono, grazie al Fondo Sabatini, negoziare con le banche finanziamenti (mutui) a tassi agevolati, perché parte degli interessi da pagare per questi prestiti saranno a carico dello Stato mediante l’erogazione di apposito contributo pubblico con periodicità annuale.

Insomma una grande opportunità per le imprese, che possono trovare finanziamenti per i loro investimenti risparmiando sul costo degli oneri finanziari da pagare per tali prestiti.

 

Per i requisiti e le modalità operative della domanda con la quale si ottiene il descritto contributo pubblico in conto interessi rimandiamo al nostro articolo, scritto ancor prima che l’agevolazione finanziaria in questione trovasse le sue disposizioni applicative.

Qui ci limitiamo a descrivere i tempi dell’iter di erogazione del contributo pubblico, perché anche i tempi sono importanti e spesso decisivi nelle decisioni strategiche d’impresa.

La cronologia dell’operazione è riassumibile nel seguente tracciato temporale (i termini sono quelli max, che si realizzerebbero nel peggiore dei casi, ma l’operazione potrebbe perfezionarsi anche molto prima):

1° mese

|

|

|

|

Presentazione alla banca (in qualsiasi giorno del mese) della domanda di finanziamento/mutuo da parte dell’impresa.

2° mese

|

—-(6+1)

—-(+5 lav.)

|

Entro il 6 del mese (o al max il giorno lavorativo seguente se il 6 è festivo) la banca comunica la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).

Il Mise comunica alla banca l’eventuale a disponibilità di fondi entro 5 gg. lavorativi successivi alla comunicazione ricevuta.

3° mese

|

|

|

—-(fine mese)

La banca adotta la delibera di finanziamento (se ritiene l’impresa meritevole di fido) entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione del Mise.

4° mese

|

—-(10)

|

|

La banca comunica al Mise (entro i 10 gg. successivi) tutti i dati della pratica di mutuo: nome dell’impresa beneficiaria, importo del finanziamento, durata, investimento da realizzare, ecc

5° mese

|

—-(10)

|

|

Entro i successivi 30 gg. il Mise adotta il provvedimento di concessione dell’agevolazione, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

6° mese

|

|

|

—-(fine mese)

Entro la fine mese del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di concessione dell’agevolazione, l’impresa stipula il contratto di finanziamento: inizia così l’ammortamento del mutuo.

Inizio mutuo:

1° anno di ammortamento

|

|

|

|

|
—-(fine anno)

Entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento occorre completare l’investimento e ciò è attestato dai fornitori dei beni acquistati dall’impresa, che dichiarano anche il rispetto del requisito di novità dei beni stessi e l’avvenuto pagamento del loro prezzo.

Altro requisito indispensabile per l’ottenimento del contributo pubblico è il regolare pagamento delle rate del prestito da parte dell’impresa.

2° anno del mutuo

|

|

—-(30 aprile)

|

|

|

Entro 120 gg. successivi all’ultimazione dell’investimento, occorre presentare al Mise la richiesta di erogazione della 1° quota annuale di contributo sugli interessi.

3° anno del mutuo

|

|

—-(30 aprile)

|

|

|

Entro 12 mesi dalla precedente domanda per la quota annuale di contributo, bisogna presentare al Mise la richiesta di erogazione della 2° quota annuale di contributo sugli interessi.

4° anno del mutuo

|

|

—-(30 aprile)

|

|

|

Entro 12 mesi dalla precedente domanda per la quota annuale di contributo, bisogna presentare al Mise la richiesta di erogazione della 3° quota annuale di contributo sugli interessi.

5° anno del mutuo

|

|

—-(30 aprile)

|

|

|

Entro 12 mesi dalla precedente domanda per la quota annuale di contributo, bisogna presentare al Mise la richiesta di erogazione della 4° quota annuale di contributo sugli interessi.

Fine dell’agevolazione

|

|

—-(30 aprile)

Entro 12 mesi dalla precedente domanda per la quota annuale di contributo, bisogna presentare al Mise la richiesta di erogazione della 5° quota annuale di contributo sugli interessi.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share This