Nuovi conti correnti, interessi ed anatocismo (art. 120 TUB e decreto CICR)
Vediamo come cambia il mondo dei conti correnti per effetto della diversa frequenza di liquidazione degli interessi

da | 16 Ago 2016 | Banca e bancari | 0 commenti

Il mondo dei conti correnti bancari è stato rivoluzionato dal nuovo art. 120 del TUB (che ha dato seguito all’art. 17-bis del d.legge 14/2/2016 n. 18) e dal relativo decreto di attuazione (CICR n. 343 del 3 agosto 2016).

La finalità dei suddetti provvedimenti è quella di togliere, una volta per tutte, le presunte ombre di anatocismo dalla liquidazione degli interessi operata dalle banche sui conti correnti, ma, come sempre accade in Italia, ciò che poteva essere risolto in maniera facile e con buon senso è stato invece regolato con il solito pasticciaccio di adempimenti. I cui costi alla fine, giova ricordarlo, ricadono sempre sui consumatori, in questo caso sui correntisti bancari.

Comunque le novità salienti della nuova disciplina, che rivoluzionerà il mondo dei conti correnti bancari già a partire dalla liquidazione degli interessi relativi al 2016, sono le seguenti:

  • la periodicità di liquidazione degli interessi, a debito ed a credito, non è più trimestrale ma annuale, perché essi sono conteggiati solo al 31 dicembre di ogni anno (tranne il caso in cui il conto corrente viene estinto durante tale periodo)
  • ai conti correnti affidati con aperture di credito ed a quelli sconfinati si applicano inoltre ulteriori adempimenti (sempre al fine di evitare la maturazione di interessi su interessi):
    1. la contabilizzazione separata degli interessi dal capitale
    2. la raccolta, da parte della banca, dell’autorizzazione del cliente all’addebito annuale degli interessi dovuti per l’anno precedente
    3. il conseguente posticipo dell’esigibilità degli interessi a debito, il cui termine minimo diventa il 1° marzo dell’anno successivo o comunque 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni obbligatorie inviate dalla banca ai suoi clienti
    4. non per ultima, visti i riflessi pratici che essa potrebbe avere, la possibilità per i correntisti di revocare in ogni momento la suddetta autorizzazione all’addebito degli interessi sul conto
  • l’adeguamento alle nuove condizioni avverrà mediante l’applicazione dei rigidi schemi fissati dall’art. 118 TUB e l’avvio delle nuove disposizioni è previsto a far data già dal 1° ottobre 2016
  • sussiste infine l’esclusione degli interessi di mora da tutte le prescrizioni sopra sintetizzate

 

Come sempre un’immagine è meglio di mille spiegazioni e pertanto pubblichiamo la seguente tabella con le indicazioni necessarie a gestire il cambiamento epocale che riguarderà i conti correnti. Nella tabella si sono ipotizzati 4 casi di C/C, che raggruppano tutte le possibili eventualità di calcolo: conto affidato con saldo entro fido, conto affidato ma con saldo oltre fido, conto non affidato ma sconfinato e normale conto corrente senza fido e senza sconfino (cioè con saldo avere).

TEMPO

1
Conto corrente con affidamento
Saldo 30/9/2016 –€ 1.000 (entro fido)
Fido
€ 5.000
tasso 5%
Spese trimestrali € 30
(per semplicità si ipotizza che il conto non venga mai movimentato)

2
Conto corrente scoperto con affidamento
Saldo 30/9/2016 –€ 6.000 (oltre fido)
Fido
€ 5.000
tasso 10%
Spese trimestrali € 30
(per semplicità si ipotizza che il conto non venga mai movimentato)

3
Conto corrente scoperto senza fido
Saldo 30/9/2016 –€ 1.000 (senza fido)
Fido
€ 0
tasso 10%
Spese trimestrali € 30
(per semplicità si ipotizza che il conto non venga mai movimentato)

4
Conto corrente ordinario senza fido
Saldo 30/9/2016 +€ 1.000 (saldo avere)
Fido
€ 0
tasso 1%
Spese trimestrali € 30
(per semplicità si ipotizza che il conto non venga mai movimentato)

N O T E

30/09/2016

–€ 1.000,00

–€ 6.000,00

–€ 1.000,00

+€ 1.000,00

La banca comunica ai clienti ex art. 118 TUB la variazione contrattuale della periodicità degli interessi (da trimestrale ad annuale).
La
banca provvede anche ad inserire sui nuovi contratti la clausola di autorizzazione all’addebito in C/C degli interessi (che deve essere espressamente acconsentita dai clienti).
Per i contratti di C/C in essere, la banca raccoglie l’autorizzazione all’addebito in conto.
A regime la banca potrà comunque addebitare infrannualmente le spese (non gli interessi).

31/12/2016

–€ 1.030,00

–€ 6.030,00

–€ 1.030,00

+€ 980,00

La banca invia ai correntisti l’estratto conto trimestrale e gli altri documenti obbligatori in cui sono comunque evidenziati gli interessi maturati, anche se questi non sono esigibili.
L’invio risponde anche alla necessità di informare i correntisti, prima del 1°/3, delle condizioni e degli interessi relativi all’anno precedente, da addebitare successivamente (comunque non prima di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione).
Sui conti ordinari – non affidati e non scoperti – gli interessi sono liquidati al 31/12, anche se ciò può comportare un addebito per effetto di spese maggiori degli interessi a credito.
La banca può comunque addebitare le spese trimestrali (non gli interessi).

01/03/2017

–€ 1.080,00

–€ 6.630,00

–€ 1.130,00

+€ 980,00

Il 1°/3 con valuta 1°/3 o comunque dopo 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni obbligatorie da parte dei correntisti, la banca addebita gli interessi ai clienti titolari di conti affidati e scoperti.
E’ necessario aver preventivamente raccolta l’autorizzazione all’addebito ed il cliente non deve aver revocato tale autorizzazione.

31/03/2017

–€ 1.110,00

–€ 6.660,00

–€ 1.160,00

+€ 950,00

La banca invia ai correntisti l’estratto conto trimestrale in cui sono comunque evidenziati gli interessi maturati, anche se questi non sono esigibili.
La banca può comunque addebitare le spese trimestrali (non gli interessi).

30/06/2017

–€ 1.140,00

–€ 6.690,00

–€ 1.190,00

+€ 920,00

La banca invia ai correntisti l’estratto conto trimestrale in cui sono comunque evidenziati gli interessi maturati, anche se questi non sono esigibili.
La banca può comunque addebitare le spese trimestrali (non gli interessi).

30/09/2017

–€ 1.170,00

–€ 6.720,00

–€ 1.220,00

+€ 890,00

La banca invia ai correntisti l’estratto conto trimestrale in cui sono comunque evidenziati gli interessi maturati, anche se questi non sono esigibili.
La banca può comunque addebitare le spese trimestrali (non gli interessi).

31/12/2017

–€ 1.200,00

–€ 6.750,00

–€ 1.250,00

+€ 869,35

La banca invia ai correntisti l’estratto conto trimestrale e gli altri documenti obbligatori in cui sono comunque evidenziati gli interessi maturati, anche se questi non sono esigibili.
L’invio risponde anche alla necessità di informare i correntisti, prima del 1°/3, delle condizioni e degli interessi relativi all’anno precedente, da addebitare successivamente (comunque non prima di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione).
Sui conti ordinari – non affidati e non scoperti – gli interessi sono liquidati al 31/12, anche se ciò può comportare un addebito per effetto di spese maggiori degli interessi a credito.
La banca può comunque addebitare le spese trimestrali (non gli interessi).

01/03/2018

–€ 1.255,85

–€ 7.407,67

–€ 1.365,88

+€ 869,35

Il 1°/3 con valuta 1°/3 o comunque dopo 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni obbligatorie da parte dei correntisti, la banca addebita gli interessi ai clienti titolari di conti affidati e scoperti.
E’ necessario aver preventivamente raccolta l’autorizzazione all’addebito ed il cliente non deve aver revocato tale autorizzazione.

31/03/2018

–€ 1.285,85

–€ 7.437,67

–€ 1.395,88

+€ 839,35

La banca invia ai correntisti l’estratto conto trimestrale in cui sono comunque evidenziati gli interessi maturati, anche se questi non sono esigibili.
La banca può comunque addebitare le spese trimestrali (non gli interessi).

Rimane da sottolineare solo qualche altra particolarità delle modifiche apportate al mondo dei conti correnti bancari.

Innanzitutto la nuova normativa non si applica agli interessi di mora e pertanto questi continueranno – giustamente – a produrre interessi.
Ciò significa che, qualora al primo marzo la banca non abbia l’autorizzazione all’addebito degli interessi maturati (o questa sia stata revocata dal cliente), su tale importo dovuto dal correntista a titolo di interessi possono maturare altri interessi, ovvero quelli di mora.

Inoltre, lo schema che abbiamo visto in tabella si applica nell’eventualità che il conto corrente rimanga in essere durante tutto l’anno.
Nel caso invece esso venga estinto durante l’anno, è previsto che gli interessi siano conteggiati al termine del rapporto stesso ed essi sono – fortunatamente – immediatamente esigibili, anche se gli interessi maturati fino alla chiusura definitiva del C/C non possono produrre altri interessi.

Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
Trattasi di una frase molto ermetica la quale forse vuol dire semplicemente che la banca può compensare il debito da interessi, divenuto esigibile, con altra somma disponibile da accreditare sul C/C del cliente.
A tal proposito si ricorda che è comunque sempre possibile compensare il debito del correntista con somme disponibili su altri rapporti a lui intestati, in virtù di apposite disposizioni del Codice Civile.

Infine, quella che appare come la più grande criticità tra tutte le novità introdotte con il nuovo art. 120 TUB: il correntista può revocare in qualsiasi momento, prima che l’addebito abbia luogo, l’autorizzazione all’addebito in conto degli interessi.
E’ sicuramente una disposizione infelice per le banche, perché potrebbe comportare abusi da parte dei soliti clienti debitori volponi (ce ne sono tanti che girano intorno alle banche).
Infatti revocando l’autorizzazione all’addebito prima del 1° marzo, i debitori di mestiere mettono in seria difficoltà la banca.
In questi casi invero la banca non sembra avere altra strada, per recuperare l’importo (a volte anche cospicuo) degli interessi maturati, di quella rappresentata, in mancanza di disponibilità sul conto, dall’agire legalmente contro il correntista, previa revoca del fido (se presente), recesso dal contratto di C/C ed eventuale classificazione a sofferenza del credito.
E’ del tutto evidente però come tale unica possibilità sia per la banca sicuramente di incerto esito (per assenza di idonee garanzie) e, soprattutto, di scarsa realizzabilità pratica, visto che per somme di 1.000 o 2.000 euro di scoperto non conviene alla banca intraprendere un’azione legale, valutando spesso più conveniente girare direttamente a perdita la somma stessa.

Quanto sopra riportato circa le novità introdotte dalla normativa sui conti correnti è ovviamente, per il momento, una nostra personale interpretazione, la quale ci appare tuttavia abbastanza realistica.
Tutto ciò, adempimento più adempimento meno.

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