Polizze assicurative obbligatorie per gli eventi catastrofici
Tutto quello che c’è da sapere per le imprese sull'obbligo assicurativo per eventi catastrofici

da | 16 Apr 2025 | Fare impresa | 0 commenti

Un obbligo di legge non di poco conto quello che impone alle imprese di stipulare una Polizza assicurativa obbligatoria contro gli eventi catastrofici.

Però un obbligo di cui l’Italia non poteva fare più a meno, vista la frequenza degli eventi naturali catastrofici che avvengono sul nostro territorio.

Inoltre, un obbligo normativo che ci allinea finalmente agli altri Paesi, in cui questa tutela assicurativa a favore delle imprese è ormai consuetudine.

Studiamo.it semplifica l’adempimento di tale importante obbligo e lo fa alla sua maniera, ovvero semplificando al massimo le informazioni che le imprese devono conoscere.

Per sapere chi è obbligato a stipulare la polizza, entro quando e per quali tipi di rischi è infatti sufficiente gettare uno sguardo alla seguente tabella semplificata.

Obbligo assicurativo per eventi catastrofici

Attività interessate

Tutte le imprese con sede in Italia iscritte al Registro Imprese, tranne le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per le quali sono previste regole specifiche. Sono escluse le imprese con immobili gravati da abusi.

Rischi da assicurare

Sisma, alluvione, frana, inondazione ed esondazione che si realizzano sul territorio nazionale.

Rischi esclusi

Bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, subsidenza (sprofondamento del suolo) e ogni conseguenza dell’attività umana.

Scadenze

Piccole imprese (meno di 50 occupati e fatturato inferiore a 10 mln€):
1° gennaio 2026.
Medie imprese (meno di 250 occupati e fatturato inferiore a 50 mln€):
1° ottobre 2025.
Grandi imprese:
31 marzo 2025, ma non sono applicate sanzioni per 90 giorni.

Importo da assicurare

Solo i costi diretti e non quelli indiretti (ad es. mancata produzione).
I fabbricati per il loro costo di ricostruzione (minore generalmente al prezzo di mercato).
I terreni per il loro costo di ripristino, comprendente lo sgombero, la bonifica ed il recupero delle caratteristiche ante evento catastrofico.
I macchinari per il loro costo di rimpiazzo, cioè il valore di sostituzione.
Le imprese hanno facoltà di assicurare importi maggiori ed eventi ulteriori di quelli obbligatori.

Scoperto

Imprese con somma assicurata fino a 30 mln€: non superiore al 15% del danno indennizzabile.
Imprese con somma assicurata superiore a 30 mln€: lo scoperto è lasciato alla negoziazione delle parti.

Massimale

Somme assicurate fino a 1 mln€: somma assicurata meno scoperto.
Somme assicurate comprese tra 1 e 30 mln€: non inferiore al 70% della somma assicurata.
Somme superiori ai 30 mln€: il massimale è lasciato alla negoziazione delle parti.
Non si applica la regola proporzionale, cioè se il danno è solo parziale, ad es. l’80% del valore assicurato, l’assicurazione non rimborserà solo l’80% del valore del danno, ma l’intero danno subito.

Sanzioni

Per le compagnie di assicurazione che si rifiutano di stipulare la polizza la sanzione va da 100.000 a 500.000 euro.
Per le imprese che si devono assicurare non ci sono sanzioni pecuniarie, ma le imprese inadempienti non potranno ricevere contributi finanziari pubblici come ad es. i ristori in caso di calamità.

Fonti ufficiali sull’obbligo assicurativo per eventi catastrofici

FAQ MIMIT – Polizze Catastrofali

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