Un obbligo di legge non di poco conto quello che impone alle imprese di stipulare una Polizza assicurativa obbligatoria contro gli eventi catastrofici.
Però un obbligo di cui l’Italia non poteva fare più a meno, vista la frequenza degli eventi naturali catastrofici che avvengono sul nostro territorio.
Inoltre, un obbligo normativo che ci allinea finalmente agli altri Paesi, in cui questa tutela assicurativa a favore delle imprese è ormai consuetudine.
Studiamo.it semplifica l’adempimento di tale importante obbligo e lo fa alla sua maniera, ovvero semplificando al massimo le informazioni che le imprese devono conoscere.
Per sapere chi è obbligato a stipulare la polizza, entro quando e per quali tipi di rischi è infatti sufficiente gettare uno sguardo alla seguente tabella semplificata.
Obbligo assicurativo per eventi catastrofici |
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Attività interessate |
Tutte le imprese con sede in Italia iscritte al Registro Imprese, tranne le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per le quali sono previste regole specifiche. Sono escluse le imprese con immobili gravati da abusi. |
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Rischi da assicurare |
Sisma, alluvione, frana, inondazione ed esondazione che si realizzano sul territorio nazionale. |
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Rischi esclusi |
Bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, subsidenza (sprofondamento del suolo) e ogni conseguenza dell’attività umana. |
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Scadenze |
Piccole imprese (meno di 50 occupati e fatturato inferiore a 10 mln€): |
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Importo da assicurare |
Solo i costi diretti e non quelli indiretti (ad es. mancata produzione). |
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Scoperto |
Imprese con somma assicurata fino a 30 mln€: non superiore al 15% del danno indennizzabile. |
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Massimale |
Somme assicurate fino a 1 mln€: somma assicurata meno scoperto. |
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Sanzioni |
Per le compagnie di assicurazione che si rifiutano di stipulare la polizza la sanzione va da 100.000 a 500.000 euro. |
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