Regimi contabili ed imposte sul reddito
Breve guida ai regimi contabili ed alla forma più conveniente di tassazione del reddito d’impresa

da | 11 Nov 2016 | Fare impresa | 0 commenti

Per i professionisti e gli imprenditori, attuali e futuri, abbiamo elaborato il presente approfondimento, che ha l’ambizione di fornire in un colpo d’occhio informazioni sui regimi contabili utilizzabili dalle aziende e sulle forme di tassazione cui ciascun tipo di contribuente è soggetto.
Si tratta quindi di una guida essenziale ai regimi contabili ed ai sistemi di imposizione sul reddito di impresa, valida dal 2017.

Grazie a questo nostro dossier è possibile (oltre che accrescere la propria cultura generale sull’argomento) scegliere il regime contabile più adatto ad ogni tipo d’impresa e la tassazione più conveniente tra tutte quelle in vigore.

Se volete anche un programma per calcolare le imposte da pagare in tutti i casi di tassazione e per qualsiasi tipo di impresa o professione, andate al nostro altro articolo sulla stessa materia.

 

Iniziamo fornendo il seguente schema dei regimi contabili adottabili, distinto a seconda dell’attività esercitata e della forma d’impresa (in colonna) e dei ricavi annuali conseguiti o di quelli presunti che le nuove aziende intendono conseguire (in riga):

REGIMI CONTABILI

Professionisti

Imprese individuali
Imprese familiari

Snc e Sas

Srl, Spa e
Cooperative

in funzione dei
Ricavi

Regime forfetario
Il reddito imponibile è calcolato con dei coefficienti di redditività che variano in base all’attività svolta.
E’ comunque possibile scegliere uno degli altri regimi contabili.

Regime forfetario
Il reddito imponibile è calcolato con dei coefficienti di redditività che variano in base all’attività svolta.
E’ comunque possibile scegliere uno degli altri regimi contabili.

 

 

 

Regime semplificato
Il reddito imponibile è calcolato in base al principio di cassa (incassi meno pagamenti).
E‘ comunque possibile scegliere il regime ordinario.

Regime semplificato
Il reddito imponibile è calcolato in base al principio di cassa (incassi meno pagamenti
).
E‘ comunque possibile scegliere il regime ordinario.

Regime semplificato
Il reddito imponibile è calcolato in base al principio di cassa (incassi meno pagamenti
).
E‘ comunque possibile scegliere il regime ordinario.

Regime ordinario
Il reddito imponibile è calcolato in base al principio di
competenza (ricavi meno costi).

limite del regime forfetario (da € 30.000 a € 50.000 a seconda dell’attività)

 

 

Regime ordinario
Il reddito imponibile è calcolato in base al principio di
competenza (ricavi meno costi).

Regime ordinario
Il reddito imponibile è calcolato in base al principio di
competenza (ricavi meno costi).

 

limite del regime ordinario (€ 400.000 per le attività di servizi; € 700.000 per le altre attività)

 

 

 

Proseguiamo con quest’altro schema che riassume in una tabella di facile lettura tutte le forme di tassazione dal 2017 di professionisti ed imprese, qualunque forma giuridica esse abbiano assunto (pure in tale tabella, come nella precedente, ci sono in colonna i vari tipi di contribuenti ed in riga il volume dei ricavi o dei compensi):

REGIMI FISCALI (di tassazione)

Professionisti

Imprese individuali
Imprese familiari

Snc e Sas

Srl, Spa
Cooperative

in funzione dei
Ricavi

Tassazione forfetaria
Si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni di attività).
E
‘ comunque possibile scegliere la tassazione ordinaria mediante Irpef e add. locali.

Tassazione forfetaria
Si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni di attività).
E
‘ comunque possibile scegliere la tassazione ordinaria mediante Irpef e add. locali.

 

 

 

Tassazione ordinaria
Irpef dal 23% al 43% (a seconda del reddito) e addizionali locali

Tassazione piatta sostitutiva IRI
Si applica l’IRI al 24% del reddito d’impresa al netto dei prelievi personali.
C’è anche la tassazione ordinaria mediante Irpef e add. locali per l’importo dei prelievi personali e degli altri redditi.
Per beneficiare dell’IRI è necessaria l’adozione del regime contabile ordinario.
La tassazione con l’IRI è una scelta del contribuente, altrimenti la tassazione del reddito d’impresa è quella ordinaria mediante Irpef e add. locali.

Tassazione piatta sostitutiva IRI
Si applica l’IRI al 24% del reddito d’impresa al netto dei prelievi personali.
C’è anche la tassazione ordinaria dei soci mediante Irpef e add. locali per l’importo dei prelievi personali e degli altri redditi.
Per beneficiare dell’IRI è necessaria l’adozione del regime contabile ordinario.
La tassazione con l’IRI è una scelta del contribuente, altrimenti la tassazione del reddito d’impresa è quella ordinaria mediante Irpef e add. locali.

Tassazione ordinaria
La Società è tassata con l’IRES al 24% del reddito d’impresa, mentre ciascun Socio è tassato, per gli utili percepiti, con l’Irpef dal 23% al 43% (a seconda del reddito) e le add. locali

limite del regime forfetario (da € 30.000 a € 50.000 a seconda dell’attività)

 

 

 

 

Ora invece forniamo una scheda per ciascun regime contabile adottabile:


Regime forfetario

Come si sceglie

Il regime forfetario è quello fisiologico per chi ne ha i requisiti. Pertanto non è necessaria alcuna opzione per accedere al regime forfetario e vi si rimane finché si mantengono i requisiti o finché non si sceglie altro regime contabile/fiscale.

Requisiti per accedere

I requisiti e le caratteristiche per accedere al regime forfetario sono i seguenti:

  • è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma esclusivamente individuale (in altre parole ditte individuali e professionisti singoli)
  • volume d’affari non superiore a specifiche cifre variabili in base al tipo di attività (v. oltre), importi che vanno dai 25.000 ai 50.000 euro
  • spese per il personale non superiori a 5.000 euro annui
  • valore lordo dei beni strumentali non superiore a 20.000 euro, escludendo dal computo i beni immobili ed i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro
  • è causa di esclusione dal regime forfetario la presenza nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente o di pensione maggiori di 30.000 euro

Adempimenti

I forfetari, ai fini fiscali, devono solo:

  • certificare le vendite (conservandone la documentazione)
  • numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
  • integrare le fatture ricevute nel caso in cui risultino debitori d’imposta (per es. quando acquistano da non residenti e reverse charge) e versare la relativa IVA entro il 16 del mese successivo

Essi inoltre non addebitano l’IVA sulle fatture emesse e non subiscono la ritenuta per le prestazioni effettuate (avendo cura di scrivere in fattura “Operazioni non soggette ad IVA e ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190 del 23/12/2014 – Regime forfetario”).

Semplificazioni

I forfetari godono (oltre che della tassazione ridotta) di molte agevolazioni. In particolare sono esonerati dai seguenti adempimenti:

  • applicazione e pagamento dell’Irap
  • registrazione di vendite ed acquisti e dalla tenuta dei relativi registri
  • tenuta delle scritture contabili ai fini IVA ed imposte dirette
  • liquidazioni e versamenti periodici dell’IVA, relativa dichiarazione annuale e comunicazione clienti/fornitori
  • applicazione degli studi di settore
  • applicazione della ritenuta alla fonte per le prestazioni ricevute

Tassazione

La tassazione è del 15% del reddito imponibile (o 5% per chi si trova nei primi 5 anni di nuova attività) calcolato come segue:

  1. ricavi o compensi
  2. (x) coefficiente di redditività, variabile in base al tipo di attività dal 40% all’86%
  3. (–) contributi previdenziali versati

Quanto sopra esposto è riassumibile nella seguente tabella:

Attività

Codici ATECO 2007

Limite max di ricavi o compensi

Coefficiente di Redditività

Industrie alimentari e delle bevande

(10-11)

45.000

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

50.000

40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

30.000

54%

Costruzioni e attività immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68)

25.000

86%

Intermediari del commercio

46.1

25.000

62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55-56)

50.000

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64-65-66) – (69-70-71-72-73- 74-75) – (85) – (86-87-88)

30.000

78%

Altre attività economiche

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

30.000

67%


Ricordiamo che i nostri collaboratori sono a vostra disposizione per tutte le problematiche contabili e fiscali: è sufficiente andare sul sito

www.studiodicarlo.net


Regime semplificato

Come si sceglie

E’ il regime naturale (non c’è bisogno di opzione) per i professionisti, le imprese individuali e le società di persone quando i ricavi riferiti all’anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano:

  • 400 mila euro in caso l’attività consista in prestazioni di servizi
  • 700 mila in caso di altre attività

Quindi, il regime semplificato è applicabile a:

  • ditte individuali
  • lavoratori autonomi (è il loro regime naturale a prescindere dai compensi)
  • S.n.c. – società in nome collettivo
  • S.a.s. – società in accomandita semplice

Adempimenti

Con il regime semplificato è possibile tenere solo i registri ai fini IVA (oltre ovviamente quelli dei dipendenti, se presenti), integrati con le informazioni estranee all’IVA ma necessarie per il calcolo del risultato fiscale d’esercizio. E’ sui registri IVA che vanno registrati i fatti di gestione.

In particolari i registri da tenere sono i seguenti:

  • fatture emesse e/o registro dei corrispettivi (integrato con i ricavi estranei all’IVA)
  • fatture acquisti (integrato con le spese estranee all’IVA)

Semplificazioni

I vantaggi di questo regime consistono sostanzialmente nella semplificazione delle registrazioni delle operazioni compiute (non c’è il sistema contabile della partita doppia) e nel suo minor costo di tenuta.

Tassazione

La tassazione è quella ordinaria in base al soggetto contribuente (persona fisica o società) e cioè: Irpef (dal 23% al 43%) per le persone fisiche più addizionali locali, Iri al 24% dal 2017 (più eventuale tassazione Irpef) e, per tutti, l’Irap.

Il reddito d’esercizio è ora calcolato come differenza tra Ricavi/Compensi percepiti e Costi/Spese pagate (criterio di cassa, dal 2017).

 


Regime ordinario

Come si sceglie

E’ obbligatorio per le società di capitali:

  • S.r.l. – società a responsabilità limitata
  • S.p.A. – società per azioni
  • S.a.p.a. – società in accomandita per azioni
  • Soc. coop.ve – società cooperative

E’ obbligatorio anche per le altre imprese (comprese quelle individuali) quando i ricavi dell’anno precedente o quelli previsti per le imprese di nuova costituzione superano:

  • 400 mila euro in caso l’attività consista in prestazioni di servizi
  • 700 mila in caso di altre attività

E’ invece facoltativo per tutte le imprese che non rientrano nei casi precedenti e che possono quindi adottarlo solo mediante opzione fiscale.

Adempimenti

Le registrazioni sui libri contabili vanno eseguite con il metodo della partita doppia, che permette anche la redazione del Bilancio secondo lo schema UE. I fatti di gestione vanno registrati sia sui libri contabili, sia sui registri IVA.

I libri ed i registri da tenere per questo regime contabile e per la natura eventualmente societaria dell’impresa sono i seguenti (oltre quelli per i dipendenti, se presenti):

  • Contabili
    • giornale
    • inventario
    • mastro
  • Societari (solo per le società)
    • soci
    • assemblee
    • consiglio d’amministrazione
    • sindaci (se esistono)
    • obbligazioni (se emesse)
  • IVA
    • fatture emesse e/o corrispettivi
    • fatture acquisti

Inoltre è obbligatorio il Bilancio d’esercizio, secondo le disposizioni UE, per le società di capitali.

Tassazione

La tassazione è quella ordinaria in base al soggetto contribuente (persona fisica o società) e cioè: Irpef (dal 23% al 43%) per le persone fisiche più addizionali locali, Iri al 24% dal 2017 (più eventuale tassazione Irpef), Ires al 24% dal 2017 per le sole società di capitali (più tassazione Irpef dei soci) e, per tutti, l’Irap.

Il reddito d’esercizio è calcolato come differenza tra Ricavi e Costi (criterio di competenza), mentre il reddito imponibile è calcolato, con l’applicazione dei criteri fiscali di valutazione, partendo dal reddito d’esercizio:

Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi).

Ora c’è la possibilità, per le persone fisiche e le società di persone che adottano il regime ordinario, di essere tassate dall’Iri – Imposta sul Reddito di Impresa, ovvero da un’imposta fissa al 24% (come l’Ires) che è sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali sul reddito di impresa al netto degli utili prelevati dall’imprenditore individuale o dai soci.
Questa imposta colpisce quindi solo il reddito reinvestito nell’impresa, per cui i prelevamenti personali (acconti di utili) dell’imprenditore persona fisica o del socio di società di persone, nonché gli eventuali altri loro redditi (non d’impresa), sono comunque tassati in modo ordinario, con Irpef e addizionali locali.

 


Non resta che augurare agli imprenditori ed ai professionisti una buona scelta della propria organizzazione contabile e fiscale.

Ricordiamo che i nostri collaboratori sono a vostra disposizione per tutte le problematiche contabili e fiscali: è sufficiente andare sul sito

www.studiodicarlo.net


Abbiamo messo tutto il nostro impegno nella stesura dell’articolo, ma esso è stato scritto esclusivamente per finalità didattiche e pertanto non fate affidamento sulle informazioni contenute nel testo. Ci esoneriamo quindi da qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall’uso dei dati forniti.

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