Antefatto (o misfatto)
9 febbraio 2000: una data importantissima per tutto il sistema bancario italiano, abituato ad applicare l’anatocismo. Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) delibera le modalità di calcolo degli interessi sui conti correnti, che le Banche sono tenute ad osservare e rispettare. Con questa delibera viene ufficialmente disposto il divieto dell’anatocismo, ossia il metodo di calcolo degli interessi per il quale gli interessi contabilizzati producono a loro volta altri interessi. Le banche non possono più capitalizzare periodicamente (in genere trimestralmente) gli interessi, cioè liquidarli e sommarli al capitale, perché questa circostanza comporta la maturazione, a danno del correntista, di interessi su interessi.
La suddetta delibera del CICR giunge alla fine di una turbolenta vicenda che parte dall’art. 1283 del Codice Civile, prosegue con l’ “abitudine” delle Banche di liquidare (e capitalizzare) trimestralmente gli interessi a debito del cliente e solo annualmente (a fine anno) quelli a credito e continua ancora con le norme del Testo Unico bancario per l’occasione appositamente modificate. Successivamente interviene anche la Corte Costituzionale che, con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425, stabilisce addirittura l’invalidità delle clausole contrattuali bancarie, contrastanti con la normativa sull’anatocismo, anteriori alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia.
Gli Istituti di credito, più o meno velocemente, si uniformano alle nuove modalità di calcolo, stabilite dalla legge, che vietano gli interessi sugli interessi (anatocismo) e, con diverse varianti, modificano i propri contratti di C/C, prevedendo un nuovo metodo di calcolo degli interessi che, almeno per la stragrande maggioranza delle Banche, consiste nel continuare a liquidare trimestralmente gli interessi, ma capitalizzando non solo quelli a debito del correntista, ma anche quelli a suo credito.
Conseguenze (fatali) della normativa sull’anatocismo
Quella che poteva e doveva essere una vittoria dei consumatori ed in particolare degli utenti bancari (peraltro molto contenuta, dato che, dati alla mano, gli interessi su interessi (anatocismo) producono importi di modestissima entità), perché si è loro riconosciuto il diritto a non essere danneggiati nel calcolo degli interessi, mediante l’imputazione anche di quelli anatocistici, e godere quindi di una reciprocità nel trattamento bancario, si è però trasformata in una forma impropria e pregnante di tutela estrema dei debitori inadempienti.
Infatti, nei procedimenti esecutivi proposti dalle Banche nei confronti dei correntisti inadempienti, cioè di coloro che hanno utilizzato indebitamente il proprio C/C, per esempio emettendo assegni a vuoto, la normativa sull’anatocismo è ormai ordinariamente e persistentemente (ab)usata dai debitori per opporsi al Decreto Ingiuntivo con il quale gli Istituti chiedono al Tribunale il riconoscimento del loro giusto e legittimo credito verso di essi.
Non importa che l’anatocismo incriminato, cioè l’importo del debito derivante dagli interessi calcolati sugli interessi, costituisca spesso solo lo 0,01% del debito (a cui le Banche farebbero volentieri a meno pur di non prolungare all’infinito il procedimento giudiziario) e poco importa anche che i debitori utilizzino questo escamotage esclusivamente allo scopo di guadagnare tempo ed avere quindi la possibilità di alienare immobili, occultare beni e compiere tutte le altre tradizionali attività a danno della Banca creditrice.
Quello che rileva è solo che l’anatocismo permette di respingere il Decreto Ingiuntivo finché non viene ricalcolato il saldo del debito derivante dal C/C, in modo da tenere conto ed eliminare gli interessi anatocistici.
E’ questa una contraddizione tutta italiana che permette una formidabile tutela del debitore a grave danno delle legittime pretese del creditore. Tant’è vero che si è giunti ormai alla situazione in cui i Giudici (non tutti, ma la maggioranza) non aspettano neanche l’opposizione al Decreto Ingiuntivo da parte della parte convenuta (il debitore), ma rigettano d’Ufficio il medesimo, per la questione dell’anatocismo, chiedendo il ricalcalo degli interessi sul C/C e prolungando in tal modo oltremisura il procedimento giudiziario in corso.
Rimedi possibili:
– programma per il ricalcolo degli interessi sul C/C come da normativa sull’anatocismo –
Proprio per fornire un possibile rimedio a queste situazioni e mettere subito in chiaro nel procedimento innanzi al Tribunale la piena disponibilità della Banca a rinunciare agli interessi che la legge stabilisce non spettanti (quelli anatocistici), consiglio di chiedere subito nel Decreto Ingiuntivo la somma depurata da questi interessi non dovuti e presentare al Giudice un prospetto di ricalcalo degli interessi sul C/C che mostri, in maniera chiara e inequivocabile, come gli interessi sugli interessi (anatocismo) siano stati eliminati dal calcolo ed il nuovo saldo finale del C/C, così ricalcolato, sia di importo inferiore a quello risultante dagli atti ufficiali (l’estratto conto) della Banca.
Inoltre i clienti delle banche possono calcolare l’anatocismo, cioè gli interessi su interessi che, almeno il linea teorica, non dovevano essere pagati nel periodo considerato, e quindi adesso possono essere chiesti a rimborso da ciascun correntista alla propria banca.
Per i suddetti scopi ho sviluppato un programma di ricalcolo degli interessi sul C/C che elimina gli interessi anatocistici e determina correttamente il saldo finale, in linea con le disposizioni di legge sull’anatocismo.
Il programma è rivolto:
- ai clienti delle banche
- agli avvocati
- agli uffici legali delle banche
- ai Giudici
- ai consulenti di parte
- ai periti
- a tutti coloro che per lavoro sono costretti a procedere a difficili calcoli finanziari per verificare ed eventualmente far rispettare l’osservanza della legge
Mi piacerebbe che questo programma, per la sua facilità d’uso (richiede l’inserimento di pochissimi dati), diventi uno standard nelle cause giudiziarie, in modo da ridurre drasticamente i tempi di pronuncia delle sentenze.
Metto il programma a disposizione di tutti al prezzo di € 49,00. Chi fosse interessato può spedirmi una email per ricevere le istruzioni necessarie ad effettuare il bonifico bancario. Ricevuto il pagamento sarà inviata al richiedente una copia del programma, la quale consente anche di stampare il prospetto di calcolo da presentare eventualmente al Giudice nel corso del procedimento giudiziario.
Verrà inviata pure la relativa fattura.
Ho messo tutta la cura possibile nella realizzazione di questo programma, ma il mondo del diritto non è una scienza esatta, anzi è molto aleatoria, per cui mi esonero da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’utilizzo del programma stesso.
Il grande vantaggio del programma da noi implementato è che permette di calcolare gli interessi anatocistici inserendo pochissimi dati, a differenza di altri software che necessitano della digitazione di tutti i movimenti del conto corrente interessato.
Causale di riga
i = interessi liquidati v = variazione tasso f = fine calcolo |
Valuta formato: gg/mm/aaaa |
Interessi senza segno= importi a debito con segno meno = importi a credito |
Tasso di interesse (%) |
Interessi anatocistici |
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€ 1.410,68 |
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Tasso di interesse iniziale (obbligatorio) |
5,00 |
E’ una produzione
Studiamo.it |
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i |
interessi liquidati |
31/03/2013 |
€ 50.000,00 |
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i |
interessi liquidati |
30/06/2013 |
-€ 10.000,00 |
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v |
variazione tasso |
15/07/2013 |
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4,00 |
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i |
interessi liquidati |
30/09/2013 |
€ 15.000,00 |
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f |
fine calcolo |
30/11/2013 |
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– |
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– |
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– |
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