Gli assegni familiari
1.0 ORIGINI E FONDAMENTO DELLA TUTELA
L’art.36 co.1 della Costituzione afferma: “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Questa norma fissa il concetto di GIUSTA RETRIBUZIONE ed accoglie due principi fondamentali:
- PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE tra retribuzione e qualità e quantità del lavoro svolto (PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA).
- Principio secondo cui la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE e DELLA RETRIBUZIONE FAMILIARE).
In sede di regolamentazione collettiva del salario, non è molto difficile applicare il PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’, lo è molto di più determinare la cd. RETRIBUZIONE FAMILIARE. Il legislatore ha tentato di ovviare il problema realizzando un sistema di adeguamento della retribuzione al carico familiare che per oltre un cinquantennio è stato imperniato sugli ASSEGNI FAMILIARI e che oggi si basa sul più funzionale ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.
Gli assegni familiari furono introdotti con un accordo interconfederale nel lontano 1934 per controbilanciare gli effetti negativi prodotti nel settore industriale dalla riduzione dell’orario di lavoro (da 48 a 40 ore lavorative) e, conseguentemente, del salario, adottate per fronteggiare la depressione economica di quegl’anni.
Il sistema di corresponsione dei trattamenti di famiglia in favore dei lavoratori è stato rivoluzionato, con l’art. 2 del D.L. 13/03/1988 N° 69, convertito con modificazioni in legge n. 153/1988 che, con decorrenza dal 1° Gennaio 1988, sostituisce, per la quasi totalità dei lavoratori, l’assegno familiare corrisposto in misura fissa per ogni familiare a carico, con l’assegno (unico) per il nucleo familiare, erogato in maniera differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.
2.0 L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
La prestazione viene determinata in base alla consistenza numerica e reddituale del nucleo familiare, nonché alla condizione del nucleo familiare (presenza di entrambi i coniugi, assenza di uno dei coniugi, presenza di componenti inabili). L’importo dell’assegno è fissato sulla base di tabelle rivalutate annualmente, nelle quali sono determinati gli scaglioni di reddito e gli importi. La rivalutazione delle tabelle viene effettuata sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell’anno precedente. La variazione è comunicata dall’ ISTAT e, normalmente, ufficializzata con circolare emanata dalla Ragioneria generale dello Stato – IGOP. Il reddito da prendere in esame è quello conseguito dal nucleo familiare nell’anno precedente il primo luglio di ogni anno ed è valido per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Due sono, pertanto, gli elementi per determinare l’importo dell’assegno:
- Composizione del nucleo familiare;
- Importo del reddito del nucleo stesso.
I contributi per finanziare il sistema sono a carico del datore di lavoro, e sono calcolati come percentuale della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore, variabile in funzione del settore produttivo di appartenenza.
Il contributo deve essere versato mensilmente, effettuando il conguaglio con le somme erogate ai dipendenti per assegni familiari attraverso il Mod.DM10.
Sono esonerati dal versamento del contributo alla CUAF gli ospedali e i presidi delle unità sanitarie locali, gli istituti e le associazioni che operano senza fini di lucro, assistenza sociale e beneficenza, i partiti politici e i sindacati, gli apprendisti e le assunzioni agevolate che hanno lo stesso regime contributivo, i contratti di formazione lavoro. Negli altri casi di assunzioni agevolate la contribuzione è dovuta nella misura ridotta prevista dall’agevolazione.
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare non è soggetta a ritenute fiscali né previdenziali.
2.1 I BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono:
- I lavoratori dipendenti in attività;
- I disoccupati indennizzati;
- I lavoratori cassaintegrati;
- I lavoratori in mobilità impiegati in lavori socialmente utili;
- I lavoratori assenti per malattia o maternità;
- I lavoratori richiamati alle armi;
- I lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- I lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- Le persone assistite per tubercolosi;
- I pensionati ex lavoratori dipendenti;
- I caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
- Soci di cooperative.
- Gli apprendisti;
- I lavoratori a domicilio;
- Gli stranieri ( vedi par.2.1.2).
- I lavoratori part-time (vedi par. 2.1.1)
- I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (L.335/95) e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
I lavoratori part-time ai sensi del D.Lgs.726/84 art 5 hanno diritto all’erogazione dell’ANF nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno a patto che superino le 24 ore settimanali .
La Circ. INPS N° 67 del 10 Aprile del 1989, ha precisato che può essere effettuato il cumulo in caso di una pluralità di rapporti di lavoro a tempo parziale, purché non rientrino in tali attività quelle di operaio agricolo o addetto ai servizi domestici familiari.
E’ stato anche stabilito che qualora non venga raggiunto il quorum delle 24 ore lavorative, non potranno essere corrisposti assegni nell’intera misura settimanale, ma tanti assegni giornalieri quante sono le settimane effettivamente lavorate.
ESEMPIO:
Il lavoratore a tempo parziale con prestazione giornaliera di 5 ore su 5 giorni supera le 24 ore settimanali per cui ha diritto all’intero assegno.
Il lavoratore a tempo parziale con prestazione giornaliera di 4 ore su 5 giorni ha diritto invece agli assegni giornalieri e non all’intero assegno, non avendo raggiunto il requisito delle 24 ore settimanali.
Il lavoratore con prestazioni di lavoro di solo alcune settimane l’anno, infine, avrà diritto agli assegni solo per le settimane effettivamente lavorate.
La normativa in materia di assegni per il nucleo familiare per i lavoratori stranieri è piuttosto variegata.
L’art. 32 L.155/81 sancisce che vengono erogati gli assegni anche per i familiari di quei lavoratori che risiedono all’estero, se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.
L’art 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998 N° 286, dispone espressamente che ai cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi si applicano soltanto le forme di previdenza e assistenza obbligatoria “riguardanti l’assicurazione per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie e l’assicurazione di maternità”, con l’esclusione quindi delle prestazioni a sostegno della famiglia.
La Circ. INPS N° 123 del 3 Giugno 1999 stabilisce per contro che l’esclusione di cui all’articolo 25 riguarda soltanto gli stranieri con permesso di soggiorno stagionale e non quelli titolari di permesso di soggiorno di altro tipo ai quali competono le prestazioni di disoccupazione ed i trattamenti di famiglia stabiliti per i settori di appartenenza, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, anche ove i medesimi abbiano conservato la residenza nel paese di origine.
La Circ. INPS N°62 del 06/04/2004, infine, estende la prestazione ai rifugiati politici considerandoli equiparati in toto agli italiani in materia di assistenza pubblica, legislazione sociale e assicurazioni sociali (quindi anche per i loro familiari seppur residenti all’estero).
2.1.2.1 Sentenza n° 16799 del 25 agosto 2004
Un’interessante aspetto dell’argomento è rappresentata dalla Sentenza della Corte di Cassazione N° 16799 del 9 Giugno-25 Agosto 2004, la quale precisa che l’ANF per il lavoratore extracomunitario in Italia non ha bisogno di aspettare i tempi burocratici del Comune per cui, qualora l’anagrafe tardasse ad aggiornare il suo stato di famiglia, l’INPS sarebbe comunque tenuto ad erogare la prestazione.
Non conta più l’iscrizione anagrafica, ma il giorno d’arrivo in Italia dei familiari dell’immigrato, visto e considerato che la loro presenza in Italia è facilmente desumibile dalla serie di adempimenti amministrativi a cui sono tenuti, indipendentemente dalla residenza.
La Cassazione ha concesso, ad Hyseni, l’assegno per il nucleo familiare dal giorno in cui i suoi familiari sono entrati in Italia anche se non avevano la residenza, a differenza di quanto stabilito dal Giudice del lavoro di Prato e confermato dalla Corte d’Appello di Firenze, che concordavano con l’INPS l’erogazione della prestazione solo dalla data d’iscrizione nel Comune di Vaiano della moglie e del figlio.
La Cassazione ha stabilito che il requisito della residenza, così come previsto dall’art. 43 del c.c., non può essere interpretato in termini formali, ma deve aversi riguardo al luogo in cui i familiari hanno il centro dei propri legami affettivi derivanti dallo svolgersi, in detta località, della vita quotidiana di relazione. Pertanto la residenza, potrebbe anche non coincidere con la residenza anagrafica.
La Corte ha accolto il ricorso di Hyseni: l’ANF gli verrà corrisposto da quando la sua famiglia è entrata in Italia.
2.2 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
I familiari per i quali sono corrisposti gli assegni (cd. beneficiari) devono versare in condizioni di non autosufficienza economica e sono:
- Il coniuge (marito o moglie) a carico che non disponga di un reddito superiore a determinati limiti (periodicamente aggiornati).L’effettività della separazione o del divorzio è desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia in cui non sia più indicato il coniuge separato), eccezion fatta in caso di provvedimento giudiziale che disponga la coabitazione dei coniugi, anche se in via temporanea. In tal caso, il richiedente dovrà precisare il suo status nel modello di richiesta sotto la voce “EVENTUALI CHIARIMENTI”.Qualora i coniugi abbiano l’affidamento congiunto dei figli minori è necessaria l’autorizzazione dell’INPS che attesti il loro inserimento nel nucleo dell’uno o dell’altro coniuge.
- I figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, regolarmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) ed i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- I figli maggiorenni inabili, che si trovano per difetto fisico e mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo;
- Fratelli sorelle e nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione per i superstiti.
2.3 REDDITO FAMILIARE
Il reddito del nucleo familiare, è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giungo dell’anno successivo. Alla formazione del reddito concorrono, altresì, i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori ad Euro 132,91, quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’imposta sostitutiva.
Non si computano, invece nel reddito, i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, le indennità di accompagnamento, le pensioni di guerra, i trattamenti di famiglia, le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, gli arretrati di integrazioni salariali e parte delle indennità di trasferta.
L’assegno non spetta qualora la somma dei redditi da lavoro dipendente da pensione o da altre prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare e dalle indennità di frequenza a favore di minori mutilati e invalidi civili.
Il reddito dell’abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (INPS, msg. N° 13065 del 28/06/1994).
3.0 PROCEDURA PER L’EROGAZIONE
Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modello predisposto dall’INPS, corredato di:
- Certificato di stato di famiglia, se è la prima richiesta o è variata la composizione del nucleo familiare.
- Ogni altro documento attestante situazioni particolari quali: certificato di invalidità totale e permanente dei figli maggiorenni, rilasciato dalla competente commissione sanitaria, o copia autenticata del certificato di pensione o inabilità INPS o certificato di rendita INAIL; documento comprovante lo stato di abbandono del coniuge; se il nucleo comprende familiari non conviventi deve essere aggiunto anche lo stato di famiglia dei medesimi.
- Eventuale autorizzazione INPS (ANF/43).
Il lavoratore è inoltre tenuto a comunicare, entro 30 giorni, le variazioni del nucleo e del reddito familiare attraverso la presentazione di un nuovo ANF/Dip.
Il datore di lavoro, ricevuta la documentazione, procede ad un controllo sommario e verifica che i redditi dichiarati siano per almeno il 70% composti da lavoro dipendente. Dopo aver analizzato attentamente i dati in suo possesso compila il modello per la parte di sua competenza, quindi controlla l’importo dell’assegno da corrispondere nelle apposite tabelle, ed eroga la prestazione registrando il relativo importo nel libro paga, infine conguaglia l’ammontare corrisposto a titolo di ANF con i contributi dovuti all’INPS attraverso il mod. DM 10/2.
In alcuni casi l’assegno viene però sospeso: quando vi siano state assenze arbitrarie del lavoratore, o non sia stato raggiunto il numero di ore di prestazione lavorativa per il diritto all’assegno completo , lo stesso viene decurtato di tante quote giornaliere quanti sono stati i giorni di assenza arbitraria.
Rientrano tra le assenze giustificate quelle motivate da eventi impeditivi dovute alla discrezionale decisione del datore di lavoro di interrompere l’attività, lo sciopero, la sospensione per motivi disciplinari, cause transitorie di forza maggiore e particolari esigenze organizzative d’impresa.
Il datore di lavoro deve conservare in azienda la domanda e gli allegati per 10 anni a decorrere dalla scadenza del mese cui si riferisce l’ultima erogazione del trattamento di famiglia corrisposto sulla base di tale documentazione. (INPS, delibera N° 133 del 08/07/1988 ). Per lo stesso motivo non sarà nemmeno tenuto a restituire la documentazione al lavoratore qualora il rapporto cessasse.
Il diritto del lavoratore agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’assegno (art. 23 testo unico e 16-bis D.L. 30/1974; legge 114/1974). La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta dell’INPS all’Ispettorato del Lavoro o di intimazione di quest’ultimo.
3.1 Ricorso amministrativo
Qualora l’INPS non paghi l’assegno, il lavoratore può presentare ricorso entro 120 giorni dalla data di notifica della decisione al Comitato Speciale degli assegni familiari .
Contro la posizione assunta da tale Comitato si può nuovamente ricorrere entro 30 giorni al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
Esaurita la prassi del ricorso amministrativo, si potrà adire l’Autorità giudiziaria nel limite di 30 giorni dalla data di consegna all’ufficio postale della raccomandata ministeriale contenente decisione avversa.
4.0 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI
La disciplina per gli assegni familiari è stata estesa agli iscritti (collaboratori coordinati continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti e coloro che a partire da 24 ottobre 2003 sono inquadrati in un progetto o fasi di esso). Gli iscritti sono soggetti alle aliquote contributive del 17,80% (o del 18,80% a seconda del reddito prodotto). In queste aliquote è già compresa la quota dello 0,50% utile a finanziare il fondo per la maternità, assegni nucleo familiare e indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera.
La domanda per ottenere il pagamento dell’assegno deve essere fatta compilando l’apposito modulo ANF/gest.sep. presso la sede INPS nella cui circoscrizione territoriale ha residenza il lavoratore, a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi e dal 1° gennaio 1998 in poi, (nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale).
I lavoratori parasubordinati hanno una disciplina particolare per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno il quale è corrisposto direttamente dall’INPS.
L’assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa, da vendita porta a porta e da libera professione.
Nel caso di nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70% si considera sommando i due tipi di reddito.
Per le parti non disciplinate in modo particolare dalla legislazione deve farsi riferimento alla normativa particolare.
5.0 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI
Di diversa natura è l’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli che è una prestazione concessa dai Comuni ai cittadini italiani che hanno 3 o più figli minorenni , siano essi propri, del coniuge o da questi ricevuti in affidamento preadottivo.
Per avere diritto all’assegno occorre che il reddito annuo del nucleo familiare da calcolare con la certificazione ISE, per l’anno 2004 fissato in Euro 20.891,60, sia riferito ad un nucleo di 5 persone.
L’importo dell’assegno mensile è concesso per 13 mensilità.
La domanda per l’intero anno solare 2004 o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, va presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. I requisiti soggettivi economici devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda medesima. I soggetti che presentano la domanda nel mese di Gennaio 2005 devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 Dicembre 2004.
I requisiti necessari sono:
- Cittadinanza Italiana o Comunitaria del richiedente, anche se possono non esserlo gli altri componenti del nucleo familiare;
- Residenza nel Comune, se i genitori sono residenti in Comuni diversi la domanda deve essere presentata da chi ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni;
- Tre o più figli minorenni che siano figli propri o del coniuge o da questi ricevuti in affidamento preadottivo; se nel corso dell’anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al periodo nel quale il figlio era minorenne; in tal caso l’assegno, se dovuto, sarà ricalcolato per il periodo dal 1 Gennaio alla data di compimento della maggiore età;
- Risorse economiche non superiori ad Euro 20.891,60 per un nucleo di 5 persone.Il pagamento dell’assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario verrà effettuato dall’ INPS.
L’ INPS provvederà al pagamento con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
La persona richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda, così come il cambio di residenza; in quest’ ultimo caso, se la residenza viene trasferita in altro Comune, si interrompe il procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l’interessato deve presentare domanda
presso il nuovo Comune di residenza.
vorrei sapere cosa succede in caso un coniuge a carico dell altro inizi a lavorare anche se per poco tempo