Cartelle pazze
Cartelle pazze dei Comuni: come comportarsi quando si ricevono!

da | 19 Nov 2003 | Società | 0 commenti

Le cartelle cosiddette “pazze” riguardano molto spesso il pagamento dell’I.C.I. e provengono dai Comuni o dalle società private cui i Comuni hanno affidato il servizio di riscossione dei tributi.

Queste cartelle sono “pazze” perché è frequente che l’Ente creditore (il Comune) o il suo incaricato (la società privata) non hanno effettuato i necessari controlli, prima di procedere alla notifica della cartella pazza al contribuente.

Nei casi in cui l’importo richiesto in pagamento non sia dovuto, ed il contribuente sia in grado di dimostrarlo, è opportuno inviare al Comune, in carta semplice ed a mezzo raccomandata con A.R., un’istanza di autotutela, affinché esso elimini il suo errore. Nell’istanza deve essere richiesto l’annullamento o la rettifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento dell’ I.C.I. ed occorre altresì diffidare il Comune a fornire assicurazione scritta di aver provveduto, entro 30 giorni, in modo che si possa ancora ricorrere in assenza di comunicazione o di diniego, alla competente Commissione Tributaria Provinciale, che, verificata la mancata rispondenza all’autotutela, condannerà l’Ente alle spese.

Un modello-tipo di istanza di autotutela è scaricabile in formato pdf [acrobat reader].

E’ comunque sempre possibile ricorrere, in caso di danni non risarciti, al Giudice di Pace competente per territorio che potrà emettere una sentenza di condanna nei confronti dell’Amministrazione, con la quale si obbliga la stessa a rimborsare tutti i danni cagionati al contribuente, oltre agli accessori di legge.

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