Confronto tassazione diverse forme di impresa
Qual è l'impresa che paga meno tasse: come scegliere la forma di impresa che fa risparmiare sulle imposte

da | 5 Nov 2008 | Diritto tributario e scienza delle finanze, Fare impresa | 2 commenti

ATTENZIONE: questo articolo è stato aggiornato dalla nostra nuova guida alla tassazione.

Stai per avviare un’impresa (ma il discorso vale anche per molti professionisti) o hai già un’impresa avviata ma vuoi eventualmente cambiarla per pagare meno imposte?

Ecco un confronto, chiaro e semplice, tra le diverse tassazioni di ciascuna forma di impresa.

content_Confronto imposte

Il grafico si legge così: sull’asse delle ascisse c’è il reddito dell’impresa (tutti i valori sono in euro), mentre sull’asse delle ordinate è riportata la somma delle imposte da versare per ciascuna tipologia d’impresa (rappresentata dalle curve di vario colore).

 

In particolare abbiamo valutato l’imposizione fiscale per le seguenti casistiche:

  • Nuove iniziative produttive (IRAP + imposta sostitutiva 10%)
  • Contribuenti in regime dei “minimi” (imposta sostitutiva 20%)
  • Imprenditori individuali, ma la tassazione indicata si adatta bene anche al socio unico di una Srl unipersonale che ha scelto l’imposizione per “trasparenza” (IRAP + addizionale regionale + IRPEF)
  • Snc o Sas con due soci aventi ciascuno una quota del 50%, cioè il valore riportato è la sommatoria delle imposte della società più quelle dei 2 soci, ma la tassazione indicata si adatta bene anche al caso di una Srl con due soci che hanno scelto l’imposizione per “trasparenza” ed anche alla impresa familiare qualora la suddivisione delle quote preveda il 51% a favore del capofamiglia ed il 49% al collaboratore (IRAP + add. regionale + IRPEF)
  • Snc o Sas con tre soci aventi ciascuno una quota del 33,33%, cioè il valore riportato è la sommatoria delle imposte della società più quelle dei 3 soci, ma la tassazione indicata si adatta bene anche al caso di una Srl con tre soci che hanno scelto tutti l’imposizione per “trasparenza” (IRAP + add. regionale + IRPEF)
  • Srl, ovvero le imposte da versare a carico della sola società, senza quindi considerare i soci, eventualità che potrebbe essere utile nel caso non si procedesse alla distribuzione degli utili, bensì al loro accantonamento a riserva (IRES + IRAP)
  •  Srl unipersonale, cioè l’importo della tassazione è relativo alla somma delle imposte societarie e quelle a carico dell’unico socio (IRES + IRAP + add. regionale + IRPEF)
  • Srl con due soci aventi ciascuno una quota del 50%, cioè il valore riportato è la sommatoria delle imposte della società più quelle dei 2 soci (IRES + IRAP + add. regionale + IRPEF)
  • Srl con tre soci aventi ciascuno una quota del 33,33%, cioè il valore riportato è la sommatoria delle imposte della società più quelle dei 3 soci (IRES + IRAP + add. regionale + IRPEF)

Per l’IRAP si è presa a riferimento l’aliquota del Lazio (5,25%) e l’abbattimento forfetario di € 8.000, mentre per l’addizionale regionale si è considerata un’aliquota dello 0,9%. Si è preferito invece trascurare l’addizionale comunale.

E’ opportuno fornire anche la tabella sottostante, in cui è materialmente visibile il “peso” fiscale di ciascuna forma di impresa: è sufficiente incrociare il reddito imprenditoriale (in colonna) con la tipologia dell’impresa (sul primo rigo).

Confronto tassazione

Conclusioni

Da quanto abbiamo esposto possiamo ricavare alcune importanti ed interessanti osservazioni:

  • I regimi agevolativi delle “nuove iniziative produttive” e dei “minimi”, voluti dal legislatore appunto per favorire le nuove e piccole imprese individuali (ed i professionisti), risultano in ogni caso i più convenienti, ovviamente per chi se li può permettere avendone i requisiti.Tra i due regimi fiscali il “meno costoso”, in termini di imposte da pagare, è sicuramente quello delle nuove iniziative produttive, mentre quello dei contribuenti “minimi” potrebbe non essere più conveniente (ovvero la sua curva potrebbe alzarsi al di sopra della curva IRPEF per le normali imprese individuali) nel momento in cui si prendono in considerazione altri fattori, di cui l’analisi effettuata non ha potuto tenere conto: per es. le detrazioni fiscali a favore dei contribuenti IRPEF non spettanti ai “minimi” in tassazione agevolata.
  • Per gli imprenditori soggetti all’IRPEF, quindi quelli individuali e quelli soci di società di persone (Snc o Sas), la tassazione è la stessa fino alla soglia complessiva di reddito di € 16.000 (in rosso nella tabella). Oltre tale valore l’imposta complessiva da versare diminuisce se si passa dalla ditta individuale ad una società mediante l’entrate di altre persone.E, oltre la soglia di € 30.000, la somma complessivamente da versare per tasse diminuisce ancora passando da una società (di persone) con due soci ad una con tre soci.
  • Lo stesso discorso vale per i soci di una Srl: € 37.000 è il limite-soglia di reddito per il prelievo fiscale di una Srl indipendentemente dal numero dei soci. Oltre questo limite il peso fiscale totale delle imposte da pagare diminuisce se si passa dalla Srl unipersonale alla Srl con pluralità di soci.Poi, dopo € 75.000, diventa minore la tassazione totale passando dalla Srl con due soci a quella con tre soci.
  • In ogni caso l’imposizione a carico della società di capitali (Srl) è sempre maggiore (e pure di molto) rispetto a quella delle società di persone (Snc o Sas, e fino qui non c’è nessuna sorpresa), ma è anche vero che dall’analisi si evince la regola per la quale la scelta della tassazione per “trasparenza” è, a parità di condizioni,  sempre conveniente per il socio. Ricordiamo che l’opzione del socio di una Srl a favore della tassazione per “trasparenza” sta ad indicare, sostanzialmente, la sua volontà di non gravare il reddito dell’impresa dell’IRES, bensì di venire tassato, a livello personale, dalle normali imposte (IRPEF e addizionali) per la sua quota-parte di reddito.Tuttavia la parità di condizioni ipotizzata non sempre si verifica: per es. nell’eventualità di un socio contribuente che abbia altri redditi IRPEF in grado di aumentare oltremisura la sua aliquota media di tassazione.

Precisazioni (doverose)

E’ ovvio che l’analisi condotta è solo un riferimento per chi intende aprire o scegliere un’impresa piuttosto che un’altra.

Va da sé che il risparmio fiscale non è il solo criterio a guidare le decisioni riguardanti la forma da dare all’impresa: sono fondamentali anche, per es., la limitazione di responsabilità, la necessità/opportunità di poter contare su altri soci disposti a rischiare il proprio capitale, la dimensione dell’azienda, il capitale investito, la capacità imprenditoriale e di management, la più o meno accentuata semplificazione contabile, ecc…

Inoltre, e solo a titolo di esempio, non costituendo certo un’elencazione esaustiva, riteniamo di dover citare queste ulteriori precisazioni:

  • nella valutazione del carico IRPEF non si sono considerate le deduzioni (quali, per es. i contributi previdenziali) e le detrazioni fiscali, che potrebbero incidere fortemente sulla tassazione calcolata;
  • anche per i regimi agevolativi non si è tenuto conto dei alcune variabili, come per es. l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti che contraddistingue il regime dei “minimi”; peraltro la brevità nel grafico delle curve di questi regimi è dovuta al limite normativo fissato per il loro volume di affari
  • abbiamo necessariamente adottato alcune semplificazioni nel calcolo dei redditi imponibili, come nel caso dell’IRAP dove si è ipotizzata una uguaglianza tra la sua base imponibile e quella di altre imposte
  • si è già accennato al fatto che il passaggio dalla tassazione “ordinaria” della Srl (mediante l’IRES) a quella per “trasparenza” (mediante la sottoposizione della quota di reddito, anche non distribuita, all’IRPEF) non è sempre così lineare come presupposto nei calcoli
  • i dati mostrati per l’impresa familiare, che sotto l’aspetto impositivo abbiamo parificato alla Snc, sono da considerarsi un’approssimazione (molto realistica) dell’esatto valore, a motivo della non perfetta coincidenza tra le prefissate quote della Snc (50% ai ciascuno dei due soci) e dell’impresa familiare (51% al “capofamiglia” e 49% al familiare collaboratore)

Infine, riteniamo doveroso precisare che, seppur abbiamo messo tutto il nostro impegno nel calcolare la giusta misura delle imposte per ciascuna casistica, sono così tanti i fattori da includere nel computo ed è così complessa la normativa tributaria italiana, che non possiamo dare alcuna garanzia sull’esattezza dei valori indicati. Pertanto ci esoneriamo da qualsiasi responsabilità per l’uso che di essi se ne dovesse fare.

2 Commenti

  1. carlo Veronese

    Lavoro molto interessante, tuttavia il non aver preso in considerazione ad es. l’imposizione contributiva INPS, sia per i titolari diretti (imprese individuali e professionisti) sia quali soci lavoratori di srl, inficia di molto il conteggio ed il raffronto. Lo stesso dicasi per gli eventuali oneri detraibili (benché abbiate dato l’avvertimento), che qualora già preesistenti o se del caso in previsione possono ancora una volta spostate l’asticella.
    Nel complesso però ottimo lavoro.

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  2. Bruno

    Grazie per le chiare spiegazioni, per la tabella e il grafico, veramente utili per dare indicazioni orientative sensate, che non siano se solite chiacchiere lette nei vari forum. Saluti

    Rispondi

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