Si è tornato prepotentemente a parlare negli ultimi tempi della terribile piaga delle “morti bianche”, ovvero di tutti quegli incidenti mortali che avvengono in ambito lavorativo e che sono spesso provocati dal mancato rispetto, da parte dei datori di lavoro, della severa normativa antinfortunistica.
Anche il Presidente della Repubblica Napolitano ha voluto porre l’accento su questo preoccupante fenomeno, mettendo giustamente in relazione il verificarsi degli infortuni sul lavoro con l’altro grande malcostume nazionale rappresentato dal lavoro nero, la cui portata è sicuramente molto più ampia di quanto le stime statistiche facciano credere.
Il lavoro nero si ha quando il lavoratore svolge delle prestazioni senza contratto di lavoro e senza busta paga, ricevendo la remunerazione in contanti e risultando quindi formalmente disoccupato. I lavoratori extra-comunitari privi di permesso di soggiorno sono per definizione tutti in nero, perché stante l’attuale legislazione non è possibile la loro assunzione, neanche volendo.
Contro questo malessere del nostro sistema economico si è mosso l’esecutivo, introducendo nella Finanziaria, ai commi dal 1191 al 1201, una particolare procedura, il cui obiettivo è quello di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non inquadrati contrattualmente e di concedere delle agevolazioni alle aziende per la regolarizzazione dei dipendenti in nero.
Il meccanismo della nuova disciplina, che speriamo porti ad una drastica riduzione della percentuale di manodopera sommersa, prevede la vantaggiosa possibilità per tutti i datori di lavoro di non pagare un terzo dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi evasi nel periodo dichiarato d’irregolarità e ciò indipendentemente dalla forma e dimensione della loro impresa ed anche nel caso in cui essi siano già stati raggiunti da accertamenti o sanzioni amministrative per evasione contributiva.
Tale periodo d’irregolarità, oggetto di sanatoria, non può essere superiore ai cinque anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza di emersione dei rapporti in nero, istanza che va comunicata alla sede INPS competente entro il 30 settembre 2007.
La facilitazione riguarda anche i restanti due terzi di contributi e premi evasi nel periodo irregolare dichiarato, che possono essere versati, per l’importo di 1/5, contestualmente all’istanza e, per il residuo, nei 60 mesi successivi mediante rate costanti e senza interessi.
Inoltre, la norma stabilisce l’esenzione dal pagamento degli omessi contributi previdenziali a carico del lavoratore.
Altre agevolazioni concesse per incentivare il ricorso a questo strumento di regolarizzazione lavorativa sono:
- l’estinzione delle sanzioni penali ed amministrative legate all’omesso versamento di contributi e premi obbligatori;
- l’estinzione delle eventuali violazioni ex art. 51 del T.U. INAIL n. 1124/1965 in materia di infortuni gravi di lavoratori non assicurati;
- la previsione di un anno di tempo, a far data dalla domanda di emersione, per definire i necessari adeguamenti organizzativi e strutturali indicati nel famoso d.lgs. 626/1994 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .
Tutte le suddette facilitazioni sono però subordinate alla sussistenza di alcune condizioni che il legislatore ha voluto porre a presidio del buon esito della richiesta di regolarizzazione. Innanzitutto l’obbligatorietà di un preventivo accordo aziendale o territoriale (quest’ultimo per le piccole aziende che non hanno al proprio interno rappresentanze sindacali) con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, allo scopo di sottoscrivere atti di conciliazione individuali con i lavoratori interessati e far emergere così tutti i rapporti di lavoro in nero presenti nelle diverse realtà aziendali.
Infine, specifiche modalità sono dettate per la verifica del puntuale rispetto da parte del datore di lavoro degli impegni assunti con riferimento ai versamenti contributivi stabiliti nella procedura e per la tutela dei dipendenti regolarizzati, che devono essere mantenuti in servizio “per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi” (comma 1200, salve le ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa), pena la decadenza dalle agevolazioni.
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