Uno degli strumenti con cui il governo Prodi intende ridurre il cuneo fiscale, ovvero la differenza tra il costo di un dipendente (per l’impresa) e la sua remunerazione netta, è quello della razionalizzazione degli assegni per il nucleo familiare erogati dall’INPS.
L’assegno familiare è un istituto di tipo economico, creato dallo Stato sociale con l’evidente obiettivo di aiutare le famiglie, soprattutto quelle più numerose. Ne beneficano infatti le famiglie dei lavoratori dipendenti e quelle dei pensionati da lavoro dipendente.
L’entità dell’assegno è in funzione diretta del numero dei componenti il nucleo familiare (aumenta al crescere del numero dei familiari) e in funzione inversa del reddito dell’intera famiglia (diminuisce al crescere del reddito familiare). Pertanto le tabelle elaborate ogni anno dall’INPS per fissare i limiti d’importo degli assegni stessi sono sostanzialmente delle matrici a doppia entrata, in cui la somma da erogare mensilmente è indicata all’incrocio fra la colonna segnalante il numero dei soggetti membri del nucleo familiare e la riga segnalante la classe di reddito all’interno della quale rientra il reddito complessivamente dichiarato da quegli stessi familiari. Esistono poi tante tabelle quante sono le situazioni familiari possibili: nuclei senza figli e nuclei con figli, nuclei con entrambi i genitori e nuclei con un solo genitore, nuclei in cui non ci sono componenti inabili e nuclei in cui sono presenti tali componenti, etc… Il richiedente gli assegni deve quindi fare attenzione a scegliere la tabella INPS corrispondente alla sua specifica situazione di famiglia.
L’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto part-time e, dal primo gennaio 1998, ai lavoratori parasubordinati (p.es. i co.co.co) a particolari condizioni. Esso è sempre a carico dell’INPS, ma è pagato all’avente diritto alternativamente dall’Istituto di previdenza, in caso di beneficiario già pensionato, o dal datore di lavoro, in caso di beneficiario ancora in attività, il quale datore potrà recuperare l’erogazione dell’assegno scomputandola dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il personale facente parte del suo organico aziendale.
Il reddito familiare di riferimento, che serve da parametro per valutare l’esistenza o meno del diritto a percepire gli assegni e, in caso positivo, la misura finanziaria di questi, è formato dalla somma dei redditi di tutte le persone che compongono il nucleo, tenendo presente però che i redditi derivanti da lavoro dipendente e da pensione devono ammontare almeno al 70% dell’intero reddito familiare. Inoltre, il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nell’anno solare precedente il primo luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Per es., per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008 si deve considerare il reddito dichiarato nel 2006.
La finanziaria 2007 ha fatto principalmente leva proprio su questo istituto per aumentare il reddito disponibile delle famiglie dei lavoratori, prevedendo una rideterminazione, particolarmente favorevole ai beneficiari, sia dei livelli di reddito, sia degli importi dell’assegno riguardanti, per ora, le famiglie con almeno un figlio minore ed in cui non siano presenti membri inabili, mentre per le altre tipologie di nuclei con figli l’importo dell’assegno è stato aumentato del 15% rispetto ai vecchi valori.
Un’altra importante novità, sempre contenuta nella normativa finalizzata a sostenere il reddito delle famiglie, è quella che stabilisce l’inclusione nel nucleo familiare anche dei figli studenti maggiorenni, finora considerati solo se inabili. Dal primo gennaio 2007 rilevano quindi non solo i figli minori, ma, ai fini della numerosità del nucleo e sia pur soltanto nelle famiglie con più di tre figli, anche quelli di età inferiore a 26 anni. In questa eventualità, però, il calcolo materiale dell’assegno dovrà prendere in considerazione solo i figli con età compresa tra i 18 ed i 21 anni (oltre ovviamente ai minori), purché studenti o apprendisti.
Si ricorda a tutti gli interessati che il diritto ai nuovi importi dell’assegno per il nucleo familiare decorre dal primo gennaio 2007 e che, per ottenere il pagamento delle relative somme, occorre necessariamente presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’INPS, disponibile anche sul sito web dell’Ente previdenziale, www.inps.it.
La domanda va presenta al proprio datore di lavoro, nel caso il richiedente sia un lavoratore non agricolo, oppure alla sede INPS competente, qualora egli sia pensionato ed in tutte le altre ipotesi in cui il pagamento venga effettuato direttamente dallo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
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