Sappiamo che il regime patrimoniale della famiglia può essere: in comunione o in separazione dei beni.
Nel caso del regime della separazione dei beni, da indicare all’atto del matrimonio, ognuno rimane proprietario dei propri beni, e si formano due patrimoni distinti per i due coniugi.
Se all’atto del matrimonio non si specifica nulla, si ha la comunione legale.
Importante è individuare quali beni rientrano nella comunione legale, questi sono:
• I beni acquistati dopo il matrimonio
• I frutti dei beni di proprietà di ciascun coniuge, come gli interessi di un conto corrente bancario
• I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, nel caso d’esercizio di impresa
• I beni del patrimonio dell’azienda costituita e gestita da entrambi i coniugi
I beni esclusi dalla comunione, e che rimangono di proprietà di ciascun coniuge, sono, invece, quelli appartenenti al coniuge prima del matrimonio.
Oltre i beni personali, perché antecedenti al matrimonio, ci sono altri beni che rimangono fuori dal regime di comunione; questi sono i beni che pervengono ad uno dei coniugi per effetto di successione o donazione.
Anche i beni di uso strettamente personale del coniuge non rientrano nella comunione, come per esempio i capi d’abbigliamento.
Inoltre, sono esclusi dalla comunione i beni che servono alla professione o all’impresa di uno dei coniugi. Quindi, l’utile dell’impresa rientra nella comunione, mentre il capitale necessario a produrlo è personale.
Queste precisazioni sono importanti nel caso di separazione dei coniugi, o liquidazione dell’impresa.
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