L’INFORTUNIO SUL LAVORO
- Premessa
- Registro infortuni
- Denuncia d’infortunio INAIL
- Infortunio in itinere
- Trattamento economico a carico del datore di lavoro
- Trattamento economico a carico dell’INAIL
- Corresponsione dell’indennità
Tanto per i lavoratori dell’industria che per quelli dell’agricoltura, la legge dispone che il diritto alle prestazioni assicurative sorge in tutti i casi di ” infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’invalidità temporanea assoluta che importi l’astensione al lavoro per più di tre giorni”.
Partendo da questa formulazione legislativa si può definire l’infortunio sul lavoro come “ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne abolisca o comunque ne menomi permanentemente o temporaneamente la capacità lavorativa”.
Tre sono pertanto gli elementi che debbono sussistere contemporaneamente per configurare un infortunio indennizzabile:
- La lesione
- La causa violenta
- l’occasione di lavoro
1. La lesione
Per lesione si intende ogni alterazione recata all’organismo fisiopsichico del lavoratore: essa, però, non è tutelata in se stessa, ma solo in quanto elimini o riduca le attitudini del soggetto a svolgere l’attività lavorativa. Come conseguenza della lesione, rilevanti per l’assicurazione possiamo avere:
- la morte del lavoratore
- l’inabilità al lavoro
L’inabilità al lavoro può essere temporanea o permanente, secondo che le conseguenze dell’infortunio siano o meno sanabili nel tempo.
L’inabilità permante, a sua volta può essere assoluta (quando tolga completamente le attitudini lavorative), oppure parziale (qualora le riduca senza eliminarle tali attitudini).
2. La causa violenta
Per causa violenta si intende ogni fatto esterno che agisca rapidamente sulla persona e costituisca pertanto, un nesso di causa ed effetto con la lesione.
Affinché un evento lesivo possa verificarsi come causa violenta di infortunio sul lavoro, è necessario e sufficiente che esso arrechi danno all’organismo del lavoratore, operando mediante un’azione determinata e concentrata nel tempo, mentre non sono indispensabili i requisiti della straordinarietà, accidentalità e imprevedibilità del fatto lesivo, i quali non espressamente richiamati dalla previsione legislativa, ne costituiscono meri aspetti occasionali, ancorché meno frequenti o addirittura consueti.
3. L’occasione di lavoro
Si tratta di un concetto piuttosto generico e, pertanto, la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di precisarlo partendo dalla classica distinzione tra rischio generico e rischio specifico:
- rischio generico è quello che grava sull’operaio come su ogni altra persona ed è, quindi, indipendentemente dalle condizioni peculiari dell’industria;
- rischio specifico, invece, è quello che,essendo connesso alle condizioni peculiari dell’industria, grava particolarmente su coloro che operano nell’ambito dell’industria stessa e ne determina l’esposizione potenziale all’infortunio.
Nel caso di rischio specifico è sufficiente, per aversi occasione di lavoro l’esistenza di un nesso eziologico tra evento e lavoro, nesso però che può essere anche indiretto e immediato e che è indipendente da fattori di ordine cronologico e tipografico.
Poiché il legislatore non parla di causa di lavoro, bensì di occasione di lavoro si considerano infortuni di lavoro in casi di rischio specifico, anche quelli occorsi al lavoratore nel recarsi al lavoratore nel recarsi al lavoro o nel tornare e quelli dovuti a eventi naturali ovvero a colpa dello stesso lavoratore.
Il registro infortuni, quale documento obbligatorio aziendale, è introdotto per la prima volta dal D.P.R. 547/55 recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale provvedimento, infatti, prevedeva l’obbligo per le aziende esercenti attività con lavoratori subordinati o ad essi equiparati alla tenuta di un registro, nel quale annotare cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai dipendenti che avvessero comportato un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni compreso quello dell’evento. Successivamente è stato il D.Lgs 626/94 a disciplinare nuovamente il registro degli infortuni. L’art. 4 di tale provvedimento, infatti, nel disciplinare gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto specifica che il primo (datore di lavoro), nell’adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, deve tenere un registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
L’ obbligo di tenuta del registro degli infortuni, dunque ricade su tutti i datori di lavoro soggetti alla disciplina della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs 626/94 che ha dettato la nuova disciplina sul registro infortuni, tra l’altro, ha precisato che su tale registro il datore di lavoro deve annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro specificando dati anagrafici del lavoratore, cause e circostanze dell’infortunio, data di abbandono del lavoro e quella di ripresa del lavoro.
Il registro infortuni deve essere intestato all’azienda nella quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina, deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco, le scritturazioni devono essere fatto con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile.
L’attuale modello di registro si compone di 11 colonne.
ALLEGATO A
Ovviamente quanto specificato nella colonna 6, l’indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su distinti reparti. Alla colonna 7, la descrizione sommaria dell’infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell’evento, il modo in cui esso è avvenuto e le circostanze che vi hanno concorso. Alla colonnna 8, la natura e la sede della lesione vanno annotate in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico. Alla colonna 9, le conseguenze dell’infortunio vanno indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze di infortunio vanno annotate le conseguenze di infortunio previste dalle legge sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro:
- inabilità temporanea: quando l’infortunio comporta un’assenza di almeno un giorno di riposo escluso quello dell’evento;
- inabilità permanente: quando l’infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine la lavoro;
- la morte
Alla colonna 10, i giorni di assenza per inabilità temporanea devono essere computati in base alle giornate di calendario comprese fra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro o alla data in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Devono perciò essere inclusi i giorni di franchigia, le domeniche e i giorni festivi.
Alla colonna 11, il grado e la percentuale di inabilità permanente va registrato in base alla definizione dell’infortunio fatta dall’istituto assicuratore.
Prima di essere messo in uso, il registro infortuni deve essere vidimato dall’ASL competente per territorio la quale, constata la conformità del registro al modello ministeriale, lo contrassegnerà in ogni pagina e apporrà, sull’ultima, il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio.
Il registro infortuni deve essere tenuto sul luogo di lavoro. In merito, non sono previste norme in deroga, né la possibilità di conservazione presso lo studio del consulente del lavoro.
Alcune eccezioni sono state introdotte dal Ministero del lavoro una di queste riguarda:
- I cantieri edili e stradali per i lavori all’aperto in genere
- le imprese di pubblici servizi
- le aziende di credito e delle assicurazioni
Per attività di tal genere, oltre alla materiale difficoltà della tenuta del registro in ogni singolo posto di lavoro, si pone la necessità di evitare un eccessivo frazionamento delle registrazioni che toglierebbe alle stesse ogni pratico valore in dipendenza del limitato campo di osservazione.
Pertanto, quando si tratti di lavori di breve durata caratterizzati dalla mobilità, ovvero nei casi di sedi dove operano pochi lavoratori e sprovvisti di adeguata attrezzatura amministrativa, situazioni che frequentemente ricorrono nelle predette attività, il registro degli infortuni deve essere tenuto nella sede di direzione dell’impresa, tenendo comunque presente che la validità del registro non deve andare oltre l’ambito principale nel quale ogni ispettorato è chiamato alla vidimazione e al controllo di predetto documento. Ancora, il Ministero ha ritenuto che possa costituire eccezione a quest’ultima disposizione, il caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un limitato periodo di tempo quali, ad esempio, le imprese che provvedono all’istallazione di impianti o le imprese stradali i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe ed altri casi del genere nei quali il registro potrà essere tenuto nella sede dell’azienda, ancorchè questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolgono i temporanei lavori.
Adempimenti del lavoratore
Il lavoratore è obbligato (art.52, D.P.R. 1124/65) a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (anche dirigente o preposto).
Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza.
Il lavoratore è altresì tenuto a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio.
Pertanto il lavoratore non è obbligato a dare la propria reperibilità al domicilio nelle fasce orarie previste in caso di malattia, avendo a suo carico un generico dovere di collaborazione, correttezza e buona fede (Cass. N. 1247 del 30.01.2002).
Adempimenti del datore di lavoro
Denunce
Al verificarsi dell’infortunio, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 1124/65 deve redigere la richiesta di visita medica di infortunio ed accompagnare (con spese a proprio carico) l’infortunato presso il più vicino ambulatorio INAIL oppure al più vicino pronto soccorso al fine di sottoporlo a visita medica. Se l’infortunio è pronosticato non guaribile entro 30 giorni, il datore di lavoro (compreso quello agricolo: D.M. 29.05.2001) è tenuto a denunciare l’evento sia all’INAIL (datore di lavoro soggetto all’assicurazione infortuni) sia all’Autorità di pubblica sicurezza (tutti i datori di lavoro) con le modalità ed entro i termini indicati nella tabella sottostante.
Modulistica
La denuncia di infortunio deve essere effettuata mediante mod. 4 – Prest predisposto per la lettura ottica. Il modello è composto da 4 copie:
- copia A per l’INAIL;
- copia B per l’INAIL E ASL;
- copia C per l’Autorità di P.S.;
- copia D per il datore di lavoro.
Denuncia d’infortunio online
A decorrere dal 30 marzo 2004 è possibile trasmettere la denuncia d’infortunio, di competenza dell’Istituto, telematicamente. Per il contenuto, i tempi di denuncia e gli allegati continuano a valere le disposizioni contenute negli artt. 53 e 54 del D.P.R. 1124/1965.
La denuncia d’infortunio online non permette la trasmissione del certificato medico che, per effetto dell’applicazione dell’art. 53 del D.P.R. 1124/1965, dovrebbe essere obbligatoriamente allegato alla denuncia stessa.
Destinatari della denuncia di infortunio INAIL e Autorità di pubblica sicurezza
La denuncia deve essere inoltrata all’INAIL più vicina alla residenza del lavoratore.
Autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio.
Se l’infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, l’autorità di pubblica sicurezza è quella nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano. Nei Comuni ove manchi l’ufficio di pubblica sicurezza la denuncia deve essere inoltrata al Sindaco. Non sono ammesse autorità equipollenti.
Termini di presentazione della denuncia
- Generalità: entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia mediante il ricevimento del certificato medico, i due giorni si contano a partire dal quarto giorno di infortunio qualora, inizialmente, l’inabilità sia stata giudicata guaribile entro 3 giorni, utilizzando l’apposito modulo che dovrà essere corredato del certificato medico.
- In caso di morte o pericolo di morte: telegraficamente, entro 24 ore dall’infortunio, facendo seguire regolare denuncia entro due giorni corredata dal relativo certificato medico.
- Generalità: entro due giorni dalla data di ricezione del certificato medico e quindi dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza (circ. Min. lav. N.92, 4.7.1996) (i due giorni si contano a partire dal quarto giorno di infortunio qualora, inizialmente, l’inabilità sia stata giudicata guaribile entro 3 giorni):
- Utilizzando il modulo INAIL (datori di lavoro soggetti all’assicurazione infortuni);
- Effettuando la denuncia con i dati richiesti all’art. 54, comma 4, D.P.R. 1124/65 (altri datori di lavoro).
• Non è obbligatorio corredare la denuncia di certificato medico.
• L’ufficio che riceve la denuncia deve rilasciare ricevuta.
• In caso di morte o pericolo di morte: entro il medesimo termine di due giorni.
Denuncia a mezzo telefax.
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 92 del 4 luglio 1996, ha precisato che non vi è preclusione alla trasmissione della denuncia a mezzo telefax (interpretazione estesa dall’art. 6, comma 2, della L. 412/91).
Risulta però necessario (anche se la denuncia a mezzo telefax è ritenuta valida ai fini del rispetto dei termini) far pervenire, successivamente, la denuncia in originale.
INFORTUNIO IN ITINERE
Nozione
L’infortunio in itinere è quell’evento accidentale che può colpire il lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro (rischio generico collegato all’attività lavorativa).
Dal 1° gennaio 2000 opera a livello generale la disciplina normativa dell’assicurazione contro gli infortuni in itinere. L’infortunio in itinere è assicurato quando l’infortunio stesso è occorso al lavoratore (art. 12, D.Lgs. 38/2000):
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- Durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
La copertura assicurativa non opera:
- In caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata;
- Qualora l’infortunio sia direttamente causato dall’abuso si alcolici, psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- Nell’ipotesi in cui il conducente del veicolo sia sprovvisto della patente di guida.
E’ assicurato l’infortunio occorso, nelle condizioni indicate, anche con il proprio mezzo di trasporto privato purché necessitato.
L’evento è poi specificatamente regolamentato per i marittimi dall’art. 6 del D.P.R. 1124/65, che considera indennizzabili gli infortuni occorsi durante il viaggio per prendere imbarco sulle navi di arruolamento o per essere rimpatriati quando la dimissione dal ruolo abbia luogo in località diversa da quella di arruolamento, sempreché nel viaggio di andata e ritorno non venga mutato l’itinerario stabilito.
Casistica dell’infortunio in itinere:
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro. (Art. 12, D.Lgs. 38/2000)
- Durante il normale percorso che collega due lavoro in caso di più rapporti di lavoro del lavoratore (Art. 12, D.Lgs. 38/2000)
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti (Art. 12, D.Lgs. 38/2000)
- Infortunio occorso a causa di un investimento mentre il lavoratore si recava a prendere il mezzo pubblico il cui utilizzo era necessario (Cass. 10582/1998)
- Infortunio a seguito dell’incidente stradale occorso all’autobus di linea sul quale viaggiavano per raggiungere dal luogo di residenza il posto di lavoro, quando l’uso del mezzo costituisce l’unica possibilità di raggiungere il posto di lavoro. (Cass. 455/1998)
- Infortunio occorso sul mezzo pubblico a causa di una brusca frenata del conducente del mezzo pubblico che si recava al lavoro (Cass. 11008/1998)
- Infortunio occorso al lavoratore che a piedi si recava a prendere la propria auto per recarsi al lavoro e il cui uso era necessario (l’uso è necessario o quando non ci sono mezzi pubblici di collegamento o quando gli orari dei mezzi non sono coincidenti con quelli del lavoro, o quando il lavoratore ha problemi a deambulare) (Cass. 3756/1997)
- Infortunio occorso per incidente con la propria auto utilizzata al rientro dal lavoro a causa della maggiore permanenza necessitata sul luogo di lavoro per effettuare prestazioni straordinarie (Cass. 10468/2002)
- Infortunio occorso al lavoratore che, dopo aver timbrato il cartellino, si recava allo spogliatoio per cambiare indumenti. (Cass. 6894/2002)
- Infortunio occorso per incidente stradale al ritorno in auto (necessitato) anche se l’addebito dell’incidente è da imputare al lavoratore che non si era fermato al segnale di stop (Cass. 15312/2001).
TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato:
- L’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio
- Il 60% della retribuzione stessa per i 3 giorni di calendario successivi all’infortunio (quindi compresi sabati e domeniche)
- L’eventuale differenza rispetto all’indennità INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione spettante per le festività cadenti dopo il 4° giorno dall’infortunio (DPR 1124/65 art. 73)
- Con riferimento alla retribuzione dovuta dal datore nel periodo di carenza (dal 1° al 4° giorno) la legge stabilisce che la conseguente erogazione è commisurata sulla base del salario medio percepito dal lavoratore negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento: viene pertanto stabilito che il 100% ed il 60% debba essere calcolato sulla stessa “retribuzione media giornaliera” che l’INAIL utilizza nel calcolare l’indennità a suo carico.
- L’indennità va corrisposta per giorni di calendario e non lavorativi. Questo può causare che la somma risulti complessivamente superiore a quella che il lavoratore avrebbe percepito lavorando. Poiché quasi tutti i CCNL prevedono l’obbligo di corrispondere il 100% del periodo di carenza è opportuno verificare se il 100% di quello che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato risulta superiore a quanto gli spetterebbe applicando le disposizioni di legge. In caso contrario ha diritto al secondo importo.
TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO DELL’INAIL
Il lavoratore infortunato ha diritto alla corresponsione di una indennità di infortunio a carico dell’INAIL
pari a:
- 60% per il periodo (continuativo compresi sabati e domeniche ) compreso tra il 5° ed il 90° giorno di infortunio
- Il 75% per il periodo (sempre continuativo) compreso tra il 91° e quello di guarigione (DPR 1124/65 art. 68)
Le percentuali di cui sopra sono calcolate su una retribuzione media giornaliera i cui criteri di determinazione sono stati stabiliti dal artt. 116 e 117 dei DPR 1124/65.
Per i lavoratori retribuiti in misura oraria la retribuzione media giornaliera è uguale alla somma dei seguenti importi
- retribuzione oraria ordinaria moltiplicato l’orario normale settimanale diviso 6
- retribuzione straordinaria percepita nella quindicina immediatamente precedente l’infortunio diviso le ore potenziali della stessa quindicina (se per esempio nei quindici giorni precedenti i giorni lavorativi sono stati 10 e l’orario giornaliero normale è di 8 ore, le ore potenziali sono 80). Il risultato si moltiplica per l’orario normale settimanale e di divide per 6
- compenso per ferie determinato incrementando la voce a) della percentuale che si ricava dal seguente rapporto: [( Giorni di ferie + giorni di riposo contrattuali) x100]/300
- Compenso per festività determinato incrementando la voce a) del 3,33%
- Compenso per mensilità aggiuntive determinato incrementando la voce a) dell’8,33% per ciascuna mensilità (circ. INAIL 72/86)
Per i lavoratori retribuiti in misura fissa invece la retribuzione media giornaliera è uguale alla somma dei seguenti importi:
- Retribuzione ordinaria mensile diviso 25
- Importo del lavoro straordinario percepito nel mese precedente diviso 25 (oppure della quindicina precedente diviso 12,5)
- Compenso per ferie e riposi annui diviso per 300.
CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’
L’indennità viene di norma corrisposta dall’INAIL direttamente al lavoratore infortunato, pertanto il datore di lavoro deve solo calcolare l’importo della integrazione prevista dal CCNL.
- I datori di lavoro che anticipano il trattamento a carico dell’INAIL devono comunicarlo all’ente chiedendo che l’assegno relativo alla indennità venga trasmesso all’azienda anche se intestato al dipendente per il recupero.
- Sulla busta paga vanno evidenziati separatamente i due importi: indennità dell’ente e l’integrazione aziendale.
- Quasi tutti i contratti prevedono l’integrazione (ad esempio al 100%) della retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato. Si deve verificare se la previsione contrattuale parla di integrazione al lordo o al netto. In quest’ultimo caso applicare la lordizzazione.
Sono stato infortunio dal 22 agosto 2012 fino 31 luglio 2013 per fratura calcagno inal mi ha pagato 75%dell stipendio e resto chi mi deve pagare per arrivare 100% la ditta mi dice che non dobiamo dare niente perche ha pagato inal faccio parte nel settore chimoca goma plastica vetro srl mi potete aiutare grazie