Un’importante novità contenuta nell’art. 37 del decreto legge n. 223/06 (c.d. decreto “Bersani”) prevede l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA dei contribuenti che hanno realizzato (o intendono realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro. Si tratta di una semplificazione non di poco conto, che permette un notevole sgravio degli adempimenti burocratici a carico degli interessati, costituiti nello specifico da imprenditori e professionisti cosiddetti “minimi”, cioè da tutti i titolari di partita IVA che, in sostanza, non arrivano ad incassare, nell’arco dell’anno, un ammontare di compensi maggiore della soglia indicata. Di questa possibilità si è parlato poco, nonostante il suo sicuro interesse per gli operatori, forse perché le discussioni (e le polemiche) sulle liberalizzazioni, operate dallo stesso decreto, hanno avuto, da parte dei media e dell’opinione pubblica, una considerazione tale da far necessariamente passare in secondo piano le altre numerose disposizioni varate nel provvedimento, molte delle quali meritano invece, per la loro portata innovativa e di ampia deregulation, una più attenta riflessione.
Il “regime della franchigia” è quello naturale per le persone fisiche che versano nelle condizioni indicate (volume d’affari non superiore ai settemila euro ed assenza di operazioni all’esportazione) e di conseguenza non è necessario l’esercizio di alcuna opzione formale. Il contribuente ha comunque facoltà di optare per l’applicazione ordinaria dell’imposta e tale decisione va comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta attuata, oppure, in caso di esenzione dalla dichiarazione annuale, con l’apposita presentazione del quadro dell’IVA “VO”, contenente l’indicazione dell’opzione. Le stesse modalità valgono in caso di revoca dell’opzione.
Ai contribuenti cui si applica questo particolare regime di esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto è attribuito un numero speciale di partita IVA, in modo da distinguerli dagli altri soggetti debitori d’imposta.
La norma stabilisce che il raggiungimento di un volume d’affari superiore al limite o l’effettuazione di cessioni all’esportazione comporta la fuoriuscita dal regime semplificato della franchigia.
In particolare, per quanto riguarda il volume d’affari, possono verificarsi due situazioni:
- il volume d’affari supera la soglia di € 7.000,00 per oltre il 50% della soglia stessa (per es. il volume d’affari conseguito nel 2007 è di € 12.000, maggiore quindi di € 10.500). In tale eventualità, il contribuente è tenuto ad applicare l’imposta IVA nei modi ordinari già dall’anno in corso (nel nostro esempio dal 2007);
- il volume d’affari supera il limite di € 7.000,00, ma non va oltre il 50% dello stesso limite (per es. il contribuente consegue nel 2007 un volume d’affari pari a € 8.000, inferiore quindi a € 10.500). In tal caso il “regime della franchigia” cessa dall’anno solare successivo e pertanto il contribuente applicherà l’IVA nei modi ordinari a decorrere dal 2008.
Le semplificazioni di cui beneficano gli imprenditori ed i professionisti “minimi” sono molto numerose, perché essi non sono più obbligati alla registrazione dei documenti di vendita e di acquisto, alla tenuta dei registri, alla presentazione delle dichiarazioni annuali ed all’invio dell’elenco clienti e fornitori (formalità ripristinata recentemente dal decreto “Bersani” per i contribuenti ordinari).
Permangono soltanto gli adempimenti inerenti l’obbligo di numerazione e conservazione di fatture d’acquisto e bollette doganali, di emissione di fatture e scontrini e di trasmissione telematica dei corrispettivi (novità quest’ultima di prossima specificazione da parte del direttore dell’Agenzia delle entrate).
Ovviamente i contribuenti interessati al “regime della franchigia” non possono addebitare l’IVA sulle vendite a titolo di rivalsa, né esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
L’unico adempimento a loro carico riguardante il calcolo dell’imposta si verifica nell’eventualità di acquisti intracomunitari o di applicazione del reverse change. In tali circostanze, il contribuente è tenuto ad integrare la fattura d’acquisto con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (art. 32-bis, comma 11).
Soggetti interessati | persone fisiche esercenti attività agricola, commerciale e professionale |
Requisiti necessari |
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Soggetti esclusi |
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Vantaggi | esonero dagli obblighi di:
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Adempimenti |
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Altre informazioni |
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