La liberalizzazione colpisce le banche
Un articolo sulla liberalizzazione dai vincoli delle banche: analisi della situazione, vantaggi per i consumatori, penalizzazioni per gli Istituti di Credito

da | 22 Feb 2007 | Società | 0 commenti

La liberalizzazione colpisce le banche

Che gli Istituti di credito italiani stiano attraversando negli ultimi anni un periodo poco felice è ormai un fatto risaputo. Una serie di interventi normativi ha infatti seriamente scalfito la loro indiscussa supremazia contrattuale ed ha pertanto compromesso l’enorme potere da questi posseduto riguardo la fissazione unilaterale di regole e condizioni nei rapporti intrattenuti con gli utenti bancari.

La conseguenza è che gli operatori finanziari hanno dovuto subire, anch’essi come tutti gli altri imprenditori, lo spettro della “minaccia” più terribile di qualsiasi mercato: la concorrenza.

Si è cominciato nel 2000 con l’abolizione del fenomeno dell’anatocismo, ovvero della vecchia ed anacronistica prassi delle banche per la quale esse calcolavano gli interessi a debito del correntista tre o quatto volte l’anno (con la maturazione quindi di interessi su interessi) e quelli a credito una sola volta l’anno, al 31 dicembre.

Si è proseguito poi con l’imposizione alle stesse banche di una ferrea disciplina circa la cosiddetta trasparenza bancaria, cioè la necessità di pubblicizzare e comunicare ai clienti, in modo chiaro e adeguato, tassi e commissioni applicati su conti correnti ed altri rapporti.

Si è successivamente eliminata, nel 2002, con un regolamento UE (il n. 2560), l’evidente disparità di trattamento praticata dai soggetti bancari dei diversi Paesi UE alle provvigioni riscosse per l’effettuazione di operazioni internazionali di prelievo in contanti. Fino ad arrivare alla prima ondata di liberalizzazioni operata dal Governo Prodi con il decreto Bersani dell’estate scorsa, in cui erano contenute norme che da una parte permettevano agli utenti di estinguere i conti correnti senza incappare necessariamente nelle odiose commissioni di chiusura, spesso imposte dagli Istituti proprio con funzione di deterrente, e dall’altra costringevano le banche a comunicare alla propria clientela, con apposita lettera, la variazione delle condizioni contrattuali precedentemente concordate.

La vera spallata all’incontrastato potere contrattuale delle banche arriva però adesso con il secondo pacchetto di liberalizzazioni, proposto ancora una volta dal Ministro Bersani, che porterà molto probabilmente ad una forte accelerazione del processo concorrenziale ormai stabilmente instauratosi tra le banche componenti il nostro sistema finanziario.

Se andiamo infatti ad analizzare questa nuova manovra vediamo che nel disegno di legge è innanzitutto prevista la cessazione della gravosa commissione di massimo scoperto, cioè di quel compenso supplementare dovuto alla banca, in aggiunta all’interesse, calcolato in misura percentuale per trimestre solare sul massimo saldo debitore desunto dallo scalare di conto corrente. Sono pure nulle le altre clausole contrattuali che stabiliscono una remunerazione a favore degli Istituti di credito per la messa a disposizione di fondi al correntista, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. I contratti in essere dovranno essere adeguati in tal senso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Ancora più evidenti sono le agevolazioni contenute nel decreto legge per i muti. In particolare la liberalizzazione di questi ultimi è incardinata su tre importanti elementi:

  • La cancellazione dell’ipoteca.
    Diventa possibile cancellare l’ipoteca che grava sulle abitazioni (in conseguenza dell’erogazione di un mutuo bancario) in tempi più rapidi e soprattutto senza l’intervento di un notaio. Il debitore, una volta estinto il mutuo, non deve più affrontare l’oneroso iter burocratico finora necessario per togliere la pregiudizievole sull’immobile, in quanto la Banca ha l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, l’avvenuto pagamento totale del mutuo alla Conservatoria, che provvede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca. E’ da segnalare tuttavia che per questo servizio le banche potrebbero chiedere nuove commissioni e che la vecchia procedura rimane comunque utilizzabile in tutti i casi in cui continua ad essere maggiormente conveniente per le migliori garanzie offerte, come per es. quando si vuole che la cancellazione della garanzia reale avvenga contestualmente alla vendita del bene ipotecato.
  • L’estinzione anticipata dei mutui.
    Gli acquirenti di un’abitazione adibita a propria residenza principale possono ora tranquillamente chiedere l’estinzione anticipata o parziale del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione stessa, perché non sono più esigibili dagli Istituti di credito le penali che molti di essi chiedevano ai debitori per l’esercizio di tale diritto, rendendo di fatto antieconomico il pagamento del debito residuo del finanziamento prima delle scadenze pattuite. Ogni clausola contraria inserita nei nuovi contratti è da considerarsi nulla di diritto. Inoltre, l’ABI e le associazioni dei consumatori definiranno le modalità per riportare ad equità i contratti di mutuo già in essere, anche mediante la soppressione delle clausole penali ivi previste.
  • La portabilità dei mutui.
    E’ la norma più innovativa ed anche quella più foriera di conseguenze per il prospettato ed auspicato aumento della concorrenzialità tra banche. Si stabilisce infatti che il mutuatario ha la possibilità di trasferire il suo mutuo ad altro Istituto (disposto a riconoscergli condizioni più favorevoli) senza il consenso del precedente ente mutuante, surrogando così il nuovo creditore al vecchio. Ciò può avvenire anche con una semplice scrittura privata e il debitore non perde in questo passaggio i benefici fiscali per la prima casa. La nuova banca mutuante subentra nelle garanzie precedentemente rilasciate e, nell’ipotesi che queste siano di natura reale, il cambiamento del creditore ipotecario è annotato nei registri immobiliari dietro semplice presentazione all’Agenzia del Territorio di copia autentica dell’atto di surrogazione.

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