La previdenza integrativa nel pubblico impiego
Arriva la previdenza integrativa anche nel pubblico impiego: viene illustrata la fase di iniziale organizzazione del sistema.

da | 8 Mag 2007 | Società | 0 commenti

Arriva la previdenza integrativa anche nel pubblico impiego

Dopo la partenza “forzata” dei fondi pensione nel settore privato, la previdenza integrativa arriva anche nel comparto dei dipendenti pubblici. Non sarà però una partenza simultanea, che riguarderà cioè tutte le diverse amministrazioni pubbliche, perché ci si scontra con il fatto che l’istituto del TFR, tipico delle azienda private e presupposto indispensabile, nella nuova normativa, per l’adesione ai fondi pensione, è stato istituito solo da poco tempo nel pubblico impiego.

Infatti, tale meccanismo di calcolo della liquidazione, spettante ai lavoratori alla cessazione del loro servizio, interessa soltanto i dipendenti pubblici assunti dopo il primo gennaio 2001, mentre per tutti gli altri esiste un’erogazione, il “trattamento di fine servizio”, che ha caratteristiche diverse rispetto al classico TFR.

Pertanto, al momento, la regolamentazione per l’accesso ai fondi pensione da parte dei propri dipendenti è partita esclusivamente per i comparti pubblici della scuola, della sanità e delle autonomie locali, che insieme rappresentano comunque oltre la metà del personale pubblico. A breve seguiranno le altre amministrazioni e gli enti parastatali, previa definizione da parte del Ministero del Tesoro, di concerto con i sindacati, della base retributiva sui cui calcolare i contributi.

In particolare, questa fase di iniziale organizzazione del sistema della previdenza integrativa nel pubblico impiego prevede per i lavoratori la libertà di accesso ai fondi pensione, anche per quelli con contratto a tempo determinato, purché di durata non inferiore a tre mesi continuativi.

Il finanziamento dei fondi è fornito da due distinte fonti d’entrata.
La prima, che possiamo chiamare “materiale”, deriva da un contributo del 2% della retribuzione, versato per l’1% dall’amministrazione pubblica da cui il lavoratore dipende e, per il restante 1%, mediante trattenuta sulla busta paga dello stesso lavoratore, che dunque se ne fa carico.
La seconda fonte d’entrata dei fondi pensione, definibile “fittizia”, perché non versata materialmente dagli enti pubblici, ma solo accreditata figurativamente, è costituita dal 6,91% della retribuzione ed è così quantificata perché rappresenta idealmente l’accantonamento annuale del TFR che, come detto, nel settore pubblico non esiste (o riguarda una percentuale minoritaria dei lavoratori).

Se i fondi di pensione integrativa avranno questa curiosa doppia alimentazione (materiale e fittizia), è chiaro che anche il loro rendimento risentirà della particolare formula di finanziamento adottata, caratterizzata nello specifico da una parte di contribuzione solo figurativa. Si è infatti deciso di diversificare per questo motivo il calcolo del rendimento dei fondi, permettendo ai fondi, mediante previsione normativa nel loro statuto, di investire la quota cosiddetta materiale (2% della retribuzione, versata da enti e lavoratori in ugual misura) in titoli di credito, così come avviene per i fondi privati, in modo da percepire gli interessi di mercato, ed attribuendo convenzionalmente alla quota figurativa formata dai versamenti fittizi (stante l’impossibilità del suo materiale investimento) il rendimento medio dei 5 migliori fondi del settore privato.

Chiaramente i lavoratori hanno la possibilità di eseguire versamenti volontari aggiuntivi rispetto al contributo dell’1% trattenuto in busta paga, godendo anche della deducibilità fiscale del contributo entro il limite massimo di € 5.164,57 oppure del 12% del reddito complessivo del contribuente. Essi hanno però anche l’onere di sostenere, con il pagamento di una somma una tantum, le spese di gestione del fondo, alle quali parteciperà pure l’INPDAP con un versamento di € 2,75 per ciascun dipendente.

Con riferimento, infine, alle prestazioni (integrative) dei fondi pensione, questi erogheranno un trattamento di vecchiaia agli iscritti che hanno raggiunto l’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) e possono vantare almeno 5 anni di versamenti contributivi. Erogheranno pure un trattamento di anzianità agli iscritti con almeno 15 anni di contributi ed un’età non inferiore di più di dieci anni rispetto a quella, sopra indicata, richiesta per la pensione di vecchiaia.

Il trattamento pensionistico, oltre ad essere reversibile a favore degli aventi diritto, è liquidabile alternativamente, a scelta del pensionato, con il classico assegno mensile, oppure, in forma mista, per metà con l’assegno mensile e per l’altra metà mediante il pagamento immediato dell’intera somma maturata (il cosiddetto montante). E’ prevista, inoltre, dopo otto anni di iscrizione al fondo, la possibilità di chiedere un’anticipazione dell’importo maturato per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale e per sostenere eventuali terapie sanitarie straordinarie.

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