Introduzione
Indice
Viene definito come trasporto di cose per conto di terzi:
” l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo”
CAPITOLO I
DEFINIZIONE DEL TRASPORTO MERCI PER CONTO DI TERZI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI DAGLI ANNI ’30 IN POI
1. Legge n. 1349 /35 ed il DM1949 esplicativo per il rilascio di titoli autorizzativi su base comunale e provinciale emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Viene definito come trasporto di cose per conto di terzi: “l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo”
La legge 20/6/1935 n. 1349 integrata successivamente dal DM 8/9/49 emanato dall’ora Ministero dei Trasporti e della Navigazione favorì in linea generale le imprese che già esercitavano l’attività di autotrasporto ed in particolare l’art. 4 di detto regolamento stabilì che le autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi potessero essere assegnate d’ufficio solo alle imprese che già esercitavano detta l’attività; le altre ditte avrebbero potuto acquisire titoli solo a seguito di rinuncia di altre imprese.
Nel primo dopoguerra si assiste al passaggio da un economia ristretta su base locale ed agricola ad un economia più aperta che vede la nascita dell’industria.
Questo passaggio comporta la conseguente apertura del mercato e lo scambio delle nuove merci prodotte e la necessità della loro distribuzione su differenti tratti del paese.
Alla fine della seconda guerra mondiale il trasporto di merci veniva quasi esclusivamente effettuato per via mare causa delle carenze infrastrutturali dovute alla quasi totale assenza di strade, autotrastrade ed alla mancanza di veicoli adibiti per il trasporto di merci su gomma.
Il legislatore, dopo la seconda guerra mondiale, prende atto dello sviluppo capitalista dell’economia italiana e sostiene le imprese di trasporto, favorendo i collegamenti stradali per appoggiare dall’esterno l’industria automobilistica [1].
Lo sviluppo della Fiat e del trasporto automobilistico è al riguardo emblematico in tali anni per la preferenza che sarà accordata dal legislatore al trasporto su gomma anziché per via marittima che sino in quel momento aveva avuto la prevalenza.
Indicativa inoltre è la disposizione dell’art. 2193 del Codice Civile che in detto periodo storico , qualifica come species del genus dell’impresa commerciale le imprese dei trasporti per acqua e per aria, accorpate alle imprese di trasporto per terra [2].
La regolamentazione relativa al rilascio di titoli autorizzativi per il trasporto di merci per conto di terzi si articola in questo periodo su base provinciale , tranne che per un breve periodo base comunale. Il Rilascio di titoli autorizzativi a livello provinciale rimarrà una realtà storica costante.
[1] FONTANELLA, La Pianificazione delle Infrastrutture nel settore dei Trasporti, In Trasporti, n. 9/1976 pagg . 3 e ss.
[2] G. MOSCATT, Diritto Dei Trasporti, , Edizioni Giuridiche Simone, 2004, pag.132.
Il rilascio di titoli autorizzativi è già in questo periodo di competenza dell’Allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Motorizzazione Civile (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) strutturato con sedi decentrate a livello provinciale le quali svolgono la funzione di organi preposti al ricevimento delle istanze per il rilascio di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi, compiono le relative istruttorie di merito ed infine emettono il provvedimento finale.
Non si parla ancora dell’iscrizione dei richiedenti di titoli autorizzativi in un apposito albo provinciale , ma gli stessi sono già individuati dalla normativa con il possedimento dello status di persone giuridiche, requisito indispensabile infatti per l’accoglimento della loro richiesta è l’iscrizione presso la locale Camera di Commercio.
1.1. Circolari ministeriali n. 327 e 20871 del 1949 esplicative delle modalità per il rilascio dei titoli autorizzativi su base provinciale
Ente preposto alla tenuta di un “elenco” dei veicoli adibiti al trasporto di merci per conto di terzi è l’E.A.M. Ente Autotrasporti Merci .
Già nell’anno 1949 in procinto di una imminente ripresa economica il Ministero predispone i primi contingentamenti di titoli autorizzativi e stabilisce i criteri per il loro rilascio a livello provinciale.
Nella Circolare Ministeriale n. 327 del 1949 [3] si fa menzione di una precedente disposizione impartita con nota n. 20871 (25) 015 datata 17/9/49 [4] con la quale venivano invitati gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (che da questo momento in poi sarà indicata con la sigla MCTC ) a soprassedere dall’adottare qualsiasi provvedimento di autorizzazione nei casi di trasferimento in altre province di autocarri già autorizzati al trasporto di merci per conto di terzi; la circolare prosegue con la comunicazione relativa alla decisione della Commissione Interministeriale per lo studio per i problemi relativi agli autotrasporto di merci, in merito ai criteri che in sede locale dovevano essere adottati per il richieste di rilascio di titoli autorizzativi , ai sensi del DM 8/9/49 e della relativa circolare esplicativa 203/49 ; In base alle sopra menzionate disposizioni ministeriali il rilascio dei titoli autorizzativi poteva avvenire solo a seguito di :
- reimmatricolazione o sostituzione di autocarro autorizzato,
- trasferimento della residenza in altra provincia della ditta proprietaria;
- trasferimento di autocarro autorizzato fra le sedi di una stessa ditta situata in province diverse;
- trasferimento in altra provincia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del DM 8/9/491 [5]
Quest’ultime prosegue la circolare dovranno essere limitate nell’anno 1950, in ogni provincia, al 5% del totale delle autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi .
Le autorizzazione erano rilasciate esclusivamente utilizzando il criterio della priorità derivante dalla data di presentazione della domanda risultante dal protocollo dell’amministrazione competente.
La circolare concludeva invitando gli uffici provinciali ad indicare al Superiore Ministero con cadenza trimestrale il numero delle autorizzazioni rilasciate in ogni provincia.
Il DM 8 giugno 1949 pubblicato sulla G.U. n. 134 del 13 /6/49 annuncia anche i principi per il rilascio ex novo di nuovi titoli autorizzativi su base provinciale , stabilendo la concessione di un solo titolo insistente su autocarro di portata superiore a 15 quintali a favore di ditte in possesso dei sotto indicati requisiti :
- ditta che avendo ottenuto regolare autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi, abbia cessato di esercitare l’attività trasportatrice da una data compresa dal 1 settembre 1939 all’8 maggio 1945 e, successivamente alla cessazione, non abbia ottenuto altre autorizzazioni per autocarri di portata superiore a 15 quintali,
- ditta risulti rimpatriata senza i propri autocarri dai territori dei possedimenti, delle colonie o dall’Albania, ovvero dai territori già facenti parte dello Stato Italiano, abbia cessato di esercitare l’attività trasportatrice successivamente alla data del 1 settembre 1939 e non abbia ottenuto, dopo il rimpatrio, autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi per autocarri di portata superiore a 15 quintali.
Le ditte interessate ad ottenere tali titoli autorizzativi dovevano far pervenire agli ispettorati provinciali della MCTC entro il 31/12/49 oppure entro sei mesi dalla data di rimpatrio domanda di concessione corredata da documentazione di proprietà dell’autocarro intestato a proprio nome e denunciato presso EAM.
[3] Da Egaf Edizioni SRL Forlì (Edizione giuridico Amministrative e formazione) in “Autotrasporto di merci “ Banca dati iter OnLine
[4] Da Egaf Edizioni SRL Forlì (Edizione giuridico Amministrative e formazione) in “Autotrasporto di merci “ Banca dati iter OnLine
[5] l’art. 4 prevede che può essere accordata l’autorizzazione per il trasporto merci per l’autocarro acquistato purchè il venditore risulti titolare di regolare autorizzazione per il medesimo autocarro e dichiari, esplicitamente ed incondizionatamente , di rinunciare ad avvalersi della facoltà di chiedere il trasferimento dell’autorizzazione di cui trattasi su altro autocarro di sua proprietà . La rinuncia deve risultare per iscritto e al firma del rinunciante deve essere autenticata da un notaio.
L’art. 5 prevede che le autorizzazioni previste nel precedente punto 4 possono essere accordate alle medesime condizioni e modalità anche per gli autocarri che siano passati in proprietà del richiedente dopo il 31 gennaio 1948 , purchè il venditore , successivamente alla data di vendita dell’autocarro ed in sostituzione di esso, non abbia conseguito autorizzazione per altro autocarro e rinuncia con le modalità previste dall’art. 4 a chiedere la sostituzione dell’autorizzazione.
L’art. 6 prevede che può essere rilasciata una nuova autorizzazione per il medesimo autocarro in caso di successione ereditaria .
1.2. DM 8/6/49 individuazione dei principi essenziali per il rilascio dei titoli autorizzativi che saranno validi sino all’anno 2000
Il DM 8/6/49 stabilisce i criteri che per un cinquantennio circa saranno i cardini del mercato autorizzativi vediamoli in dettaglio:
- I titoli autorizzativi sono rilasciati calcolando il contingente su base provinciale.
- L’organo preposto al rilascio e all’eventuale revoca dei titoli sono gli uffici provinciali della motorizzazione civile.
- il rilascio di un titolo autorizzativi è subordinato al possesso, da parte della ditta di un veicolo; Nel 1949 per “possesso” viene individuata solo la forma della proprietà, mentre negli anni successivi saranno consentite , quale forma di disponibilità del veicolo, anche gli istituti dell’usufrutto, del patto di riservato dominio , del comodato ad uso gratuito e per ultimo del leasing.
- il rilascio di un titolo autorizzativi è sempre a capo della persona giuridica, quindi necessaria è l’iscrizione dell’impresa alla locale Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi.
- I titoli oltre ad essere rilasciati ex novo a concorso in base a determinate caratteristiche possedute dalla ditta possono essere anche “trasferiti” in base agli istituti della “rinuncia”, della “cessazione d’azienda” e della “successione ereditaria” istituti giuridici che in seguito saranno trattati analiticamente.
1.3. Modalità per il rilascio di titoli autorizzativi durante il “boom Economico” alla fine degli anno ‘50
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione stabilisce con il Decreto 12 ottobre 1955 pubblicato sulla G.U. n. 239 del 15/10/1955 il numero delle nuove autorizzazioni per il trasporto merci per conto terzi da rilasciare in ogni provincia ad incremento a quelle già esistenti.
Il numero complessivo delle nuove autorizzazioni, stabilito è ripartito dal competente ispettorato della MCTC alle ditte che posseggono le seguenti caratteristiche :
- Ditte richiedenti in possesso di capacità tecnica ed organizzativa con esercizio in atto dell’attività autotrasportatrice in conto terzi.
- Ditte richiedenti l’autorizzazione per autoveicoli con attrezzatura permanente per trasporti speciali.
- Richiedenti in possesso della qualifica comprovata di reduce di guerra , mutilato o invalido in servizio , di deportato civile o di rimpatriato dai territori dei possedimenti delle colonie d’Albania ovvero dai territori già facenti parte dello Stato Italiano .
Successivamente all’istruttoria e all’assegnazione dei titoli l’ispettorato della motorizzazione civile dovrà accertare il possesso dell’idoneità tecnica morale e finanziaria delle ditte richiedenti
Con il D.M del 12/10/55 si completa il quadro dei requisiti necessari che dovrà possedere la ditta di autotrasporto ancora tuttoggi valevoli cioè la capacità professionale, finanziaria l’onorabilità di cui più avanti verrà elencata una vasta normativa in materia.
In particolare il DM del 1955 inizia a delineare con una linea sottile che successivamente si trasformerà in un vero spartiacque relativo al rilascio di titoli autorizzativi su veicoli non attrezzati con carrozzerie specifiche e veicoli attrezzati con specifiche carrozzerie (esempio veicoli allestiti con cisterne per il trasporto specifico di calcestruzzo o con compattatori per il trasporto specifico di rifiuti solidi urbani ecc.)
L’art. 5 del sopra citato Decreto Ministeriale prevede che in tale momento storico i requisiti relativi alla capacità professionale, finanziaria , onorabilità, precedenti interruzioni dell’attività per l’avvento della seconda guerra mondiale e la condizione di reduce e di invalido non costituiscano titolo in ordine alla preferenza del rilascio dei titoli autorizzativi.
La preferenza è graduata sulla base dell’ordine di presentazione della domande prevedendo un maggiore punteggio a favore della ditta che non ha ancora conseguito alcun autorizzazione, in relazione del precedente rilascio Ministeriale di titoli avvenuto nell’anno 1952.
A parità di presentazione di domanda di ditte che in quel dato momento non vantano nessun titolo autorizzativo la precedenza sarà data a quella impresa che per prima si sia iscritta alla locale Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore.
Un ulteriore vantaggio per il rilascio dei titoli viene riconosciuto alla ditta che alla data del DM del 1955 dimostri di possedere una residenza stabile ed interrotta da almeno un anno in Comuni nei quali non esistano o esistano in numero insufficiente autocarri di porta superiore ai 25 q. autorizzati al trasporto di cose per conto terzi
Questa è la situazione relativa al mercato dell’autotrasporto nel momento dell’avvento dell’industrializzazione, palese è il filo conduttore politico che tenta un equo bilanciamento nel rilascio di titoli autorizzativi talvolta anche finalizzato ad incentivare determinate aree all’apertura dei mercati uscendo da una sfera strettamente agricola e locale, privilegiando nel rilascio dei titoli la ditta che risiede stabilmente in Comuni nei quali il numero dei veicoli per il trasporto di merci per conto di terzi sia inesistente o insufficiente.
Con la circolare n. 18/71 datata 24/4/1971 prot. 7850(31) 015/A da parte del Servizio III (A.C) – Ufficio 31 del Superiore Ministero [6] viene indirettamente trasmesso un altro principio cardine che regola ancora a tuttoggi il settore dell’autotrasporto.
[6] Da Egaf Edizioni SRL Forlì (Edizione giuridico Amministrative e formazione) in “Autotrasporto di merci “ Banca dati iter OnLine
Tale principio consiste nei vantaggi derivanti alle imprese che in determinati momenti storici sono in possesso di veicoli autorizzati possono avvalersi della possibilità di incrementare il proprio parco veicolare con il rilascio di appositi autorizzazioni, vantando in tale fattispecie in una posizione di privilegio rispetto ad un’altra ditta che inizia ex novo l’attività.
La circolare infatti prevede che si consente il rilascio di un’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi con un autocarro o un autoarticolato di qualsiasi portata a chiunque, titolare di un autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi, rilasciata in data anteriore al 30 luglio 1956 per un autocarro superiore alla portata di 25 q e utilizzata per un autocarro di portata non superiore a 50 q. sia tuttora titolare di un autorizzazione per lo stesso veicolo.
In questa prima fase le istruttoria da parte dell’Organo competente al rilascio è fatta sulla base di criteri rigidi e insindacabili.
In tale periodo la P.A. non ha alcun obbligo di “giustificare” l’eventuale diniego del rilascio di un titolo né la ditta ha il “diritto” di prendere visione dell’istruttoria svolta al fine di verificare di un eventuale lesione di un proprio interesse legittimo.
Questa precisazione relativa all’istruttoria della Pubblica Amministrazione sembra in un primo momento fuori luogo, considerando che la legge che ha riformato l’operato della P.A. farà la sua comparsa nel ventennio successivo e precisamente nel 1990 con la legge 241.
Ma questo non vale per la gestione da parte della P.A. della procedura per il rilascio dei titoli autorizzativi infatti nel 1974 con la legge 298 verranno precorsi i tempi.
Sui presupposti della Convenzione di Guadalajuara del 1961, nell’anno 1974 qualcosa stava cambiando in positivo a livello Europeo relativamente alla concezione del trasporto su gomma .
La Convenzione di Atene nel 1974 sul trasporto marittimo relativa al trasporto di persone e le Regole di Amburgo del 1978 per il trasporto di merci per mare esprimevano una posizione a livello di ordinamento internazionale anticipatorie dell’ordinamento nazionale , dove il trasporto per terra deteneva il primato delle scelte circolatorie commerciali accentuato dal fatto che a differenza del trasporto aereo e marittimo il trasporto terrestre , ai sensi dell’art. 2054 del C.C. prevedeva l’imputazione di responsabilità civile a carico del trasportatore e con legge n. 990 del 24/12/69 viene introdotta l’assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore [7] , problematica già precedentemente trattata dalla Convenzione di Ginevra 1956 , resa esecutiva in Italia per la parte relativa al trasporto merci con legge n. 1621/1960 [8]
[7] G. MOSCATT, Diritto Dei Trasporti, , Edizioni Giuridiche Simone, 2004, pag.160.
[8] V. SILLINGARDI; (a cura di ) , Il contratto di Trasporto , in diritto privato .Casi in questione , collana diretta da Bessone, Milano 1997, pagg 907 e ss.
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