Albo autotrasportatori
Indice
CAPITOLO II
ISTITUZIONE DELL’ALBO AUTOTRASPORTATORI CON LA LEGGE 298/74 DEFINIZIONE DEI REQUISTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PRESSO L’ALBO AUTOTRASPORTATORI
2. Legge 298/74 – Istituzione dell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi
La legge 6.6.1974, n. 298, emanata per regolamentare dettagliatamente il settore, apportò novità fondamentali, tra le quali l’istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto terzi e la suddivisione della disciplina dell’autotrasporto di cose in “trasporti in conto proprio” e “trasporto per conto di terzi”. Il testo originario prevedeva il rilascio all’impresa di un’autorizzazione unica comprendente la sommatoria delle portate utili dei singoli veicoli in disponibilità: di fatto, tale procedura non fu mai attivata e la legge 30.3.1987, n. 132, sancì definitivamente che le autorizzazioni erano singole per ogni veicolo .
Le autorizzazioni speciali, cioè non contingentate, rilasciate per veicoli aventi una particolare carrozzeria, hanno consentito lo sviluppo dell’autotrasporto in Italia, troppo soffocato dal contingentamento delle autorizzazioni : solo ad inizio anni 80, e più massicciamente ad inizio anni 90, vennero convertite tali autorizzazioni speciali in autorizzazioni contingentate che non avevano l’obbligo di insistere su veicoli attrezzati in maniera specifica. (vedasi in dettaglio la normativa nel capitolo III).
Con legge 298 del 1974 è istituito l’albo Nazionale dell’Autotrasporto di merci per conto di terzi presso l’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, L’albo Nazionale è formato dall’insieme di tutti i comitati provinciali, e l’iscrizione presso di esso diventa condicio sine qua non per l’ottenimento di titoli autorizzativi per l’esercizio della professione dell’autotrasportatore di cose per conto di terzi, l’art 1 della legge 298 è specificata la natura della nuova istituzione:
“Presso il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di “Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi”.
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l’albo nazionale.
L’iscrizione nell’albo è condizione necessaria per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
Il Comitato per l’albo autotrasportatori risulta a struttura piramidale dall’alto verso il basso : massima competenza ed organo istituzionale preposto all’applicazione e alla stesura di circolari applicative di indirizzo politico e di normative comunitarie è il Comitato Centrale con sede in Roma
Il Comitato centrale è l’Organo gerarchicamente preposto alla presentazione di ricorsi da parte delle imprese di autotrasporto avverso ai provvedimenti adottati dai locali comitati.
L’attività dei Comitati centrali e provinciali ai sensi dell’art. 29 della legge 298/74 è soggetta alla vigilanza da parte della Direzione Generale della motorizzazione civile , ed è sempre possibile un controllo inteso ad accertare se le decisioni dei Comitati dell’albo siano state adottate in modo legittimo e tale da rendere consequenziali i provvedimenti della P.A.
Significativa, in merito all’attività svolta dai Comitati Provinciali è la Sentenza del Tribunale Amministrativo Liguria, Sez. II 18 febbraio 1992 n. 38 [9]
[9] La sentenza stabilisce che l’attività dei Comitati Provinciali risulta priva dei connotati di discrezionalità amministrativa, risolvendosi nella verifica circa il possesso in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni tassativamente prescritti dalla legge, senza operare valutazione alcuna dell’interesse pubblico ad accogliere la domanda.
Le sedi provinciali della MCTC, in base alle deliberazione con valenza sanzionatoria o disciplinare, assunte dai locali Comitati in capo all’impresa di autotrasporto, dovranno di seguito adottare, nei confronti dell’impresa stessa, dopo la dovuta notifica a cura del locale Comitato , i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dei titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore, precedentemente rilasciati dallo stesso Organo.
Per questo motivo i Comitati provinciali hanno l’obbligo di essere molto cauti nell’adozione dei provvedimenti sfavorevoli all’impresa al fine di evitare conseguenze irreversibili per l’espletamento dell’attività aziendale, in particolare qualora l’impresa sia munita esclusivamente di autorizzazioni contingentate e quindi se revocate dalla MCTC non più recuperabili, poiché il loro rilascio non è “libero” in quanto non avviene a seguito di formale richiesta come per le autorizzazioni “Speciali”
2.1 rilascio di titoli autorizzativi da parte della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti a seguito dell’iscrizione dell’impresa presso l’albo degli autotrasportatori.
È importante puntualizzare sin dall’inizio che condicio sina qua non per il rilascio all’impresa di autotrasporto di autorizzazioni per l’esercizio di tale attività da parte degli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, è la regolarità dell’iscrizione presso l’albo degli autotrasportatori; importante è anche il tipo d’iscrizione vantato dall’impresa trasportatrice che come più avanti verrà illustrato sarà il presupposto per l’ottenimento di titoli autorizzativi “contingentati”
L’Ufficio preposto alla presentazione delle istanze relative all’iscrizione delle ditte al locale Albo è sino all’inizio degli anni 90 la MCTC.
Successivamente, la presentazione delle pratiche per conseguire le iscrizioni provvisorie , pre-definitive, definitive, permanenza dei requisiti, atti relativi ai conferimento e fusione aziendale saranno presentate all’ufficio trasporti presso la locale Amministrazione Provinciale, la quale curerà l’istruttoria delle stesse a livello meramente formale, presentando successivamente le pratiche al locale Comitato per l’istruttoria di merito e per la successiva adozione del provvedimento finale.
Tale trasferimento di competenze relative all’albo autotrasportatori dal Ministero dei Trasporti all’Amministrazione provinciale avrà la sua definitiva conclusione con l’art. 105 comma 3 lettera h) del Decreto Legislativo 112/98 .
2.2 Attività svolta dell’amministrazione Provinciale
Sino alla fine degli anni ’90 il settore Trasporti delle Amministrazioni provinciali sono qualificati come “uffici preposti “ al ricevimento delle pratiche, poiché essi non emettano nessuno provvedimento , contrariamente a quanto succede a tuttoggi con il Decreto legislativo 112/98 come in seguito verrà illustrato.
La legge 298/74 stabilisce che le Province ricevano le istanze di seguito elencate e, dopo un’istruttoria puramente formale, presentano le stesse ai locali Comitati affinché siano valutate nel merito con la conseguente emissione dei provvedimenti finali.
Le istanze di cui trattasi sono le seguenti :
- iscrizione provvisoria presso l’albo degli autotrasportatori ai sensi della legge 298 e sempre in base alla medesima legge:
- approvazione dei punti 2,3,4 e 5 dell’art. 13 della legge 298/74 [10]
- Iscrizione definitiva di cui al punto 6 dell’art. 13 della legge 298/74 (aver presentato denuncia dei redditi relativa all’anno precedente per l’attività di autotrasportatore)
- permanenza dei requisiti per il rinnovo novennale dei titoli autorizzativi.
- Conferimenti, fusioni e scissione d’impresa art. 15
- variazioni intervenute sia in seno all’impresa ( movimenti societari) sia all’interno del parco veicolare
- sospensione dell’impresa presso l’albo art. 19
- le cancellazione sia volontarie che d’ufficio art. 20
- applicazione delle sanzioni disciplinari previste all’art. 21
[10] Lart. 13 della legge 298/74 così dipone relativamente ai punti 2,3,4 e 5
- Punto 2 :avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all’attività da svolgere.
- Punto 3 :essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- Punto 4 : avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall’uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare,
- Punto 5: avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
2.3 composizione dei Comitati provinciali
Ogni comitato provinciale è composto:
- dal presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
- dal funzionario preposto all’Ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vice- presidente;
- da un funzionario della Prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
- da un funzionario dell’Intendenza di finanza;
- da due rappresentanti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
- da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente art. 3;
- da un esperto.
I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.
Le nomine avvengono su designazione:
- del prefetto, per il componente di cui alla lettera c);
- della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);
- delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f);
- della Giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g).
Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile; quelli di cui alle lettere c), d), e), f), e g) durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
Le nomine avvengono su designazione:
- del prefetto, per il componente di cui alla lettera c);
- della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);
- delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f);
- della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g).
Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).
Il Segretario è un funzionario della Motorizzazione civile.
2.4 I principi innovativi impartiti dalla 298/74
La legge 298 si presenta subito come una legge completa e innovativa che colma lacune istituzionali , organizzative e deontologiche all’interno del settore dell’autotrasporto
La presente norma si impone in termini di garantismo basato sul corretto rapporto tra cittadino – utente e Amministrazione .
Questa legge datata 1974 aveva già previsto il termine di 30 giorni per il completamento di un procedimento amministrativo, ben sedici anni prima dell’entrata in vigore della legge 241 nell’anno 1990
Qui di seguito sono illustrati gli articoli di legge che identificano la legge 298/74 come una legge dotata dei principi cardine regolativi dell’operato della P.A : trasparenza economicità ed efficienza nel procedimento amministrativo.
L’art . 24 prevede la partecipazione al procedimento dell’impresa qualora siano intrapresi nei confronti della stessa provvedimenti a sé sfavorevoli .
Esaustivo è il commento espresso da Giuseppe Marcoccia [11] in merito alla alle garanzie fornite dalla legge 298/74 : “ gli articoli 17 – 18- 20 – 24 e 25 si preoccupano di offrire le maggior garanzie all’utente, dalla fase del proponimento dell’istanza fino a l quella dell’eventuale cancellazione forzata , passando attraverso le possibili contestazioni derivanti dalla mancata dimostrazione o dal venir meno dei requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione all’Albo, ovvero causate da riscontrate violazioni alla normativa si settore.
[11] In “L’Autotrasporto di merci” – Edizione Egaf Forlì, pag. 17.0.00/01
La legge in esame è riuscita, quindi, ad autorizzare il rigore, che necessariamente deve essere proprio di un testo regolante l’accesso e l’esercizio di un’attività commerciale con le garanzie di giustizia dell’azione amministrativa, altrettanto indispensabili ove si abbia a che fare con l’interesse economico delle aziende. Era Ormai divenuta necessaria la formazione di regole tese a delimitare e professionalizzare il settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi ma la sensazione è che, fin da allora, il legislatore abbia voluto giustamente tendere la mano alle imprese, nella maggior parte dei casi (soprattutto venticinque anni fa) ditte individuali o a conduzione familiare che, con sacrificio, sperimentavano ogni giorno la dura legge della strada. Il modello “ garantista ”così concepito costituiva al contempo un ottimo esempio di corretto rapporto tra cittadino – utente e Amministrazione ed un efficace banco di prova per quest’ultima“
2.5 . Decadenza dell’iscrizione dell’impresa presso l’albo e la conseguente revoca dei titoli autorizzativi rilasciati dalla locale MCTC.
La decadenza dell’iscrizione dell’impresa presso l’albo comporta la restituzione del titolo o titoli autorizzativi per il trasporto di merci per conto di terzi alla MCTC che ha precedentemente provveduto al rilascio in base ai presupposti della regolarità d’iscrizione al fine di procedere alla loro formale revoca.
Il Comitato centrale più volte invita i comitati provinciali nell’adozione dei propri provvedimenti a seguire le procedure impartite nell’art. 24 ex lege 298/74 , nella nota prot. 1003/ATM 13 del Superiore Comitato [12] ricorda ai locali Comitati che i provvedimenti da loro emessi e sfavorevoli all’impresa acquistano il requisito della legittimità solo nel caso del tassativo rispetto della procedura che prevede l’assegnazione di n. 30 gg. affinché l’interessato possa produrre le proprie contro deduzioni in merito .
I locali comitati, devono tassativamente motivare, pena l’illegittimità dell’atto le proprie decisioni sia in fatto che in diritto.
Dettagliate e puntuali dovranno essere anche le successive risposte che il Comitato provinciale dovrà fornire alle contro deduzioni prodotte dall’impresa in ordine alle contestazioni prodotte relative ai motivi di illegittimità contenuti nell’atto impugnato che potranno essere di natura sia di formale o materiale esempio nel primo caso quando l’impresa dovesse eccepire l’ irritualità della notifica.
La legge 298/74 prevede una serie di requisiti affinché l’impresa possa essere iscritta all’albo , requisiti che non dovranno mai mancare per il mantenimento dei titoli autorizzativi rilasciati .
[12] Da Egaf Edizioni SRL Forlì (Edizione giuridico Amministrative e formazione) in “Autotrasporto di merci “ Banca dati iter OnLine
2.6 . Organi ai quali l’impresa di autotrasporto deve comprovare determinati requisiti al fine dell’esercizio dell’attività: l’Albo autotrasportatori organismo autonomo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Motorizzazione Civile – organo decentrato del Ministero dei Trasporti
Come si può notare dalla normativa enunciata dagli artt.. 13, 19, 20 e 21 della legge 298/74 il rilascio di titoli autorizzatici e il loro mantenimento a capo all’impresa soggiace a una serie tassativa condizioni.
Le imprese devono infatti sottoporsi alla valutazione di due organi che apparentemente sembrano coincidere, ma in realtà sono due entità distinte come a tuttoggi confermato dalla normativa vigente.
Precedentemente è stato illustrato che come prima cosa la ditta che intende che esercitare l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi dovrà iscriversi presso l’albo degli autotrasportatori della provincia in cui la ditta possiede la sede principale.
Detto albo è un Ente autonomo, come si evince dalla legge 298/74, con un proprio bilancio, con un propri uffici e organi, e con una propria attività decisionale che trovava la propria ubicazione all’interno dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Dopo che il Comitato albo autotrasportatori in sede locale ha valutato la domanda d’iscrizione presentata dalla ditta richiedente ed avrà verificato i requisiti e le condizione previste dall’art. 13 della legge 298/74 , emetterà un provvedimento finale che consisterà in una delibera di accettazione dell’iscrizione dell’impresa presso il locale albo assegnando ad essa un numero d’iscrizione e una posizione meccanografica.
Nel caso che il Comitato dovesse adottare nei confronti della ditta , per mancanza dei requisiti previsti all’art. 13 della legge 298/74, un provvedimento ad essa sfavorevole , lo stesso dovrà puntualmente elencare in fatto e in diritto gli elementi ostativi alla richiesta fornendo all’impresa le motivazioni per potersi appellare ai sensi dell’art. 25 al superiore Comitato Centrale.
Successivamente all’iscrizione dell’impresa presso l’albo degli autotrasportatori, previa apposita istanza e autocertificando o allegando l’iscrizione presso il locale albo, l’Impresa potrà rivolgere agli uffici provinciali della motorizzazione civile, istanza per il rilascio di titolo autorizzativi per il trasporto di merci per conto di terzi.
La richiesta di titolo autorizzativi dovrà essere direttamente proporzionata al tipo d’iscrizione vantato presso l’albo, perciò se un’impresa ha comprovato ai fini dell’iscrizione solo il requisito dell’onorabilità essendo priva dei requisiti finanziari e professionali potrà richiedere il rilascio solo di un titolo autorizzativi per trasporti “specifici” trasporto rifiuti con compattatori, trasporto calcestruzzo, trasporto di liquami per spurgo pozzi neri, oppure un titolo autorizzativi denominato “SAI” (Autorizzazione speciale per autocarri isolati, privi della facoltà di traino, di portata utile non superiore ai 70 quintali e peso complessivo a pieno carico non superiore ai 115 quintali ) .
Il titolo SAI ha creato non pochi problemi in ambito interpretativo in quanto presentandosi come titolo liberamente rilasciato dal Ministero includendo i parametri veicolari di 70 quintali di portata e 115 quintali di peso complessivo, il suo rilascio è tuttavia subordinato a delle “condizioni” così come si evince dal DM 508/87, infatti questa autorizzazione può essere concessa con i parametri pieni di portata solo per i veicoli in disponibilità di imprese che vantano un’iscrizione “piena” all’albo autotrasportatori.
Per le Imprese che hanno comprovato, presso il locale Albo solo il requisito dell’onorabilità, verrà alle stesse rilasciato detto titolo ma il veicolo sul quale insisterà non potrà superare i 35 quintali di portata, mentre il parametro relativo al peso complessivo inferiore o uguale a 115 quintali potrà rimanere immutato; esempio se un impresa è iscritta presso l’albo ed a seguito della dimostrazione del solo requisito dell’onorabilità , richiede il rilascio di un titolo autorizzativo con la codifica SAI alla competente MCTC, detto Organo verificherà che sulla carta di circolazione del veicolo sul quale dovrà insistere detto titolo sia riportata l’indicazione tecnica relativa alla portata la quale non dovrà superare i 35 quintali e il peso complessivo non dovrà essere maggiore a 115 quintali.
Qualora invece l’impresa ha comprovato al locale albo oltre al requisito dell’onorabilità anche quella della capacità professionale e finanziaria ovvero sia in regime di esenzione ai sensi del DM 100/87 il titolo SAI potrà essere rilasciato anche su un veicolo la cui portata sia superiore ai 35 quintali purché la stessa non superi i 70 quintali , il peso complessivo rimane sempre fermo a 115 quintali.
Naturalmente con il titolo SAI si possono far operare sul veicolo gli allestimenti più confacenti alle proprie esigenze di trasporto, esempio un veicolo potrà essere attrezzato con un cassone oppure con una cisterna per trasportare sia prodotti alimentari oppure merci pericolose, la particolarità di questo titolo consiste nel libero rilasciato da parte del Ministero e nel suo vincolo tassativo di non poter superare i pesi innanzi indicati.
Qualora invece la ditta dovesse acquistare un veicolo con portata utile superiore a 70 quintali o di peso complessivo superiore a 115 quintali il titolo autorizzativi in tale fattispecie rientrerebbe fra quelli “contingentati” cioè quei titoli autorizzativi “non rilasciabili d’ufficio” ma acquistabili in regime concorrenziale sul mercato dell’autotrasporto.
Una volta iscritta all’albo autotrasportatori l’impresa come è stato innanzi detto dovrà sempre mantenere i requisiti originari d’iscrizione, pena la cancellazione dal locale albo e la successiva revoca da parte della locale MCTC dei titoli autorizzativi precedentemente rilasciati.
2.7. perdita dell’onorabilità – cancellazione della ditta dall’albo autotrasportatori
L’art 22 della legge 298/74 norma la fattispecie della perdita dell’onorabilità da parte della ditta iscritta all’albo autotrasportatori a seguito di specifiche condanne penali a carico dei suoi legali rappresentanti:
- la radiazione dall’albo se riguardano il titolare dell’impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che comportino l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- l’obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;
- l’obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l’institore o il direttore condannati.
Anche il Consiglio di Stato si è espresso in merito all’obbligatorietà circa il requisito dell’onorabilità [13].
[13] Sentenza Consiglio di Stato , Quinta sezione anno 2003 n. 7396 .
2.8. Rilascio e trasferimento di titoli autorizzativi ex art. 41 della legge 298/74 modificato con DPR 733 del 1977
Nell’anno 1977 l’art 41 della legge 298/74 viene regolato con apposito DPR 733 che stabilisce che il rilascio del titolo autorizzativo sarà legato al singolo veicolo in relazione anche delle caratteristiche tecniche dello stesso.
L’art. 41 della legge 298/74, stabilisce l’obbligatorietà dell’autorizzazione per effettuare il trasporto di cose per conto di terzi.
L’autorizzazione consente l’effettuazione di trasporti nell’ambito dell’intero territorio nazionale ed è accordata per ciascun autoveicolo di massa complessiva superiore a 60 quintali e vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese anch’esse iscritte nell’Albo degli autotrasportatori in possesso di autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi e cooperative cui partecipino imprese iscritte all’Albo e che abbiano ottenuto l’autorizzazione
L’art. 41, inoltre, stabilisce che l’impresa di trasporto non può immatricolare trattori stradali in numero superiore ai semirimorchi in disponibilità della stessa; tuttavia, una deroga in tal senso può essere disposta dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del Comitato centrale per l’Albo, in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto oppure in attuazione di decreti che recepiscono accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori.
L’art. 41 della legge n. 298/74, stabilisce anche che l’immatricolazione di rimorchi e semirimorchi, da parte di imprese, consorzi e cooperative, è subordinato al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
In merito è significativa la sentenza della Corte Costituzionale n. 548 datata 12/12/1990 (sentenza citata anche nel capitolo V ) promossa in via incidentale dal TAR del Piemonte in merito ai dettami stabiliti all’art. 41, secondo e terzo comma della Costituzione circa la libertà economica imprenditoriale, e l’art. 41 della legge 298/74 modificato con la legge 132/87 che pone il limite di cinque rimorchi o semirimorchi per motrice.
Il Giudice delle leggi con la sentenza sopra menzionata non ravvisa l’illegittimità costituzionale derivante dal vincolo di cinque rimorchi o semirimorchi per motrice tecnicamente idonea a trainarli, poiché tale disposizione rientra in un piano di sicurezza predisposto dal legislatore rispondente ad esigenze di usura delle strade non ravvisando nella fattispecie nessuna violazione alla libertà economica imprenditoriale.
2.9. Trasferimento di titolo autorizzativi ad altra impresa di autotrasporto regolarmente iscritta all’albo degli autotrasportatori ex art. 43 legge 298/74
Il DPR 783 al punto 2 lettera B) individua già i veicoli per i quali potrà essere rilasciato liberamente un titolo autorizzativo a seguito di semplice richieste al Ministero dei Trasporti, a differenza di quelli che assumeranno la denominazione di “contingentati” mantenendo la stessa per circa un ventennio, e la loro acquisizione sarà possibile non con semplice richiesta Al Ministero ma tramite acquisto del titolo sul mercato in regime concorrenziale acquistando titoli autorizzativi da altre imprese di autotrasporto attraverso gli istituti della Cessione d’azienda, della rinuncia oppure attraverso il trasferimento degli stessi a seguito di successione ereditaria o conferimento aziendale così come previsto dall’art. 40 della legge 298/74.
Il mercato dei titoli autorizzativi per il trasporto merci negli anni 80 e nella prima metà degli anni 90 conosce il massimo del contingentamento.
I titoli autorizzativi vengono ricercati sul mercato a livello nazionale e la ditta che si costituisce ex novo dovrà acquisire titoli autorizzativi attraverso l’istituto della “ Cessione D’azienda” cioè dovrà rilevare tutta l’attività di impresa di autotrasporto che cessi l’attività (con la conseguente cancellazione della ditta cedente della propria posizione sia dall’albo degli autotrasportatori sia presso la locale Camera di Commercio relativamente all’espletamento dell’ attività di autotrasportatore per la durata minima di anni 3).
Come si può vedere la situazione diventa abbastanza caotica poiché inizia ad delinearsi una distinzione tra imprese che richiedono titoli autorizzativi liberamente rilasciabili (cioè le ditte che eseguono trasporti specifici con veicoli permanentemente attrezzati) e ditte che eseguono il trasporto di più tipi di merci per le quali se la portata del veicoli supera i 70 quintali e il peso complessivo i 115 quintali queste rientreranno nelle autorizzazione contingentate e perciò acquistabili solo sul mercato, tramite gli istituti: Cessione d’azienda, della rinuncia oppure attraverso il trasferimento degli stessi a seguito di successione ereditaria o conferimento aziendale così come previsto dall’art. 43 della legge 298/74.
Successivamente al rilascio del titolo autorizzativo tramite i suddetti istituti l’impresa dovrà rispettare le disposizioni sotto elencate al fine di non incorrere in provvedimenti sospensivi o di revoca delle autorizzazioni:
- Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
- Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l’albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi. In caso di morte dell’imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo.
- Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l’iscrizione nell’albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.
- Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l’iscrizione nell’albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.
- In caso di cessione dell’azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al concessionario dell’azienda stessa semprechè abbia ottenuto l’iscrizione nell’albo. Il cedente non può riprendere l’attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.
Gli istituti della fusione e del conferimento previste all’art. 15 della legge 298/74 verranno molto utilizzati negli anni di massimo contingentamento dei titoli autorizzativi in quanto l’impresa che conferisce con una ditta che rientra nel regime derogatorio potrà beneficiare dell’esenzione della dimostrazione relativa ai requisiti della capacità professionale e finanziaria.
In tale contesto degna di nota è la sentenza del Tribunale Amministrativo Campania – Salerno – 15 gennaio 1997 n. 37 [14]
[14] Tale sentenza stabilisce che l’art. 2 D.M. 16 settembre 1986 n. 3172 dispone che nel caso di regolarizzazione di società di fatto, trasformazione o fusione di società è consentito il rilascio dell’autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi in favore della nuova società per quei veicoli per i quali la società o le società estinte siano titolari di regolare autorizzazione, deve ritenersi senz’altro applicabile anche nel caso di trasformazione di un’impresa individuale in società in nome collettivo, all’interno della quale l’originario titolare dell’impresa individuale rivesta la posizione di amministratore della società , assicurando la continuità nella gestione dell’impresa e nelle connesse responsabilità .
Ecco un esempio relativamente ad un conferimento: abbiamo due ditte individuali, la prima la chiameremo A e la seconda B.
A è iscritta all’albo autotrasportatori a far data dal 1/1/78 e titolare dal quel periodo di titoli autorizzativi; i vantaggi che vanta A sono:
- l’esenzione dalla dimostrazione dei requisiti di capacità professionale e finanziaria
- la possibilità di acquisire titoli autorizzativi per rinuncia.B è iscritta in via definitiva dal 1/1/90 e titolare di autorizzazioni lo svantaggio in capo a B è :
- la dimostrazione della capacità professionale e finanziaria
- l’impedimento ad acquisire titoli per rinuncia.
Tramite atto pubblico di conferimento o fusione aziendale, registrato e repertoriato nasce la società AB SNC o SRL ecc. .
A questo punto la Società AB porterà sia il numero d’iscrizione sia l’anzianità della Ditta A che contestualmente alla ditta B verrà cancellata dall’albo; la ditta AB SNC iscritta all’albo autotrasportatori dal 1/1/78 sarà esentata dalla dimostrazione della capacità professionale e finanziaria e potrà a acquisire per cessione d’azienda; previa apposita istanza, corredata dalla delibera favorevole a tale conferimento emessa dal locale albo la società AB potrà presentare alla locale MCTC istanza di volturazione dei titoli autorizzativi.
2.10. trasferimento titolo autorizzativi tramite l’istituto della “rinuncia”
Il D.M. 27 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1993, norma il trasferimento dei titoli a seguito dell’istituto della rinuncia, individuando i requisiti d’iscrizione che un’impresa deve possedere per poter acquistare un titolo tramite detto istituto.
- impresa iscritta all’albo degli autotrasportatori continuativamente dalla data del 6 settembre 1985 e già munita, da quella data, di almeno una autorizzazione;
- impresa che, pur non essendo iscritta all’albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985 é stata cessionaria dell’azienda di altra impresa iscritta all’albo e già munita di autorizzazione alla suddetta data;
- impresa che, pur non essendo iscritta all’albo degli autotrasportatori né titolare di autorizzazione alla data del 6 settembre 1985, si sia costituita a seguito di conferimento, trasformazione o fusione di imprese iscritte all’albo e titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985.
- esecuzione giudiziale individuale ovvero procedura concorsuale riguardante l’impresa titolare dell’autorizzazione. Nel caso di procedura concorsuale la rinuncia dell’autorizzazione deve essere effettuata dal curatore fallimentare;
- trasferimento di veicoli autorizzati al trasporto merci in conto di terzi in favore di coloro ai quali sarebbe devoluta l’eredità in caso di successione legittima purché già iscritti all’albo degli autotrasportatori;
- trasferimento ad una impresa, pur non iscritta all’albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985, quando acquista l’intero parco veicolare di altra impresa iscritta all’albo e titolare di autorizzazione alla suddetta data del 6 settembre 1985, che cessi l’attività di autotrasporto. In tal caso l’impresa che ha cessato l’attività, non potrà ottenere autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell’attività;
- trasferimento ad una impresa, pur non iscritta all’albo degli autotrasportatori alla data del 6 settembre 1985, quando acquista veicoli in disponibilità di impresa il cui titolare sia deceduto ed i cui eredi non intendano esercitare l’attività di autotrasporto;
- trasferimento alle imprese costituite da coloro che erano già soci di società anni dalla data del conseguimento del titolo autorizzativo da parte della società.
Significativa in merito è la sentenza del Consiglio di Stato . Sezione sesta n. 5718 anno 1999 n. 4180 Reg. Ric.[15]
[15] In detta sentenza il Consiglio di Stato conferma la precedente sentenza del T.A.R. dell’Umbria n. 124 del febbraio 1999 , ribadendo il concetto che l’impresa di Trasporto deve necessariamente rientrare nei dettami stabiliti dal DM 24/4 93 per acquisire titoli autorizzativi tramite l’istituto della “rinuncia”
Le imprese che si avvalgono della facoltà di rinunciare alle autorizzazioni ai sensi del presente articolo, non possono conseguire ulteriori titoli autorizzativi all’autotrasporto per trasferimento in base alle medesime disposizioni, nonché in occasione del rilascio di nuovi titoli.
Per le finalità precedentemente contemplate la rinuncia deve risultare da atto scritto regolarmente registrato, e la firma del rinunciante deve essere autenticata da notaio.
Per ottenere l’autorizzazione l’acquirente deve farne domanda al competente ufficio provinciale M.C.T.C. producendo a corredo di essa la seguente documentazione;
- certificato di iscrizione all’albo;
- gli atti comprovanti la proprietà del veicolo;
- l’atto di rinuncia del venditore;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante il prezzo pagato per la rinuncia all’autorizzazione, ovvero copia della relativa fattura.
La domanda deve essere presentata entro il termine di due anni dalla stipula dell’atto di acquisto, senza possibilità di ulteriori proroghe.
L’ufficio provinciale prima di rilasciare la nuova autorizzazione provvede, sulla base dell’accertato trasferimento di proprietà del veicolo, all’annullamento dell’autorizzazione già rilasciata al venditore”.
Le autorizzazioni trascorso il termine di nove anni devono essere rinnovate, ed il rinnovo presuppone il requisito della “permanenza dei requisiti dell’impresa” che verrà valutato in sede locale con emissione di apposito provvedimento dal locale albo autotrasportatori.
Qualora in sede di verifica della permanenza dei requisiti il Comitato dovesse ravvisare la mancanza dei requisiti in capo alla ditta esempio perdita onorabilità, capacità finanziaria , professionale o cancellazione perdita la locale Camera Commercio.
Esso, previo espletamento della procedura cautelativa prevista all’art. 24 della legge 298/7, provvederà alla cancellazione della ditta, ex art. 20 della medesima legge presso l’albo degli autotrasportatori e notificherà tale provvedimento finale all’Organo che ha emesso il titolo autorizzativo per il trasporto di merci per conto di terzi cioè alla Motorizzazione civile che provvederà con apposito Decreto alla REVOCA dei titoli autorizzativi posseduti dalla Ditta; la revoca dei titoli autorizzativi comporta la restituzione alla MCTC della carta di circolazione e delle targhe d’immatricolazione dei veicoli sui quali detti titoli insistevano.
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