Trasporti speciali
Indice
CAPITOLO III
RILASCIO, TRAMITE CONCORSO, DI TITOLI AUTORIZZATIVI PER TRASPORTI “SPECIALI” – DM 1244/88 E LA LORO SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE IN TITOLI “SENZA VINCOLI E LIMITI D’ESERCIZIO“ DM 27/2/92
3. DM 1244 del 1988 rilascio a seguito di concorso di titoli autorizzativi per trasporti “speciali”
Nell’anno 1982 con il DM 1244 si assiste ad una prima liberalizzazione nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi infatti con la normativa che di seguito verrà illustrata le ditte che effettuano trasporti “speciali” con veicoli permanentemente attrezzati, potranno incrementare il proprio parco veicolare in quanto verranno liberamente rilasciati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione i seguenti titoli autorizzativi:
- Veicoli per trasporto eccezionale come definiti al secondo comma, lett. a) e B) dell’ari. 10 del testo unico sulle norme della circolazione stradale.
- Veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani.
- Veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami e liquidi di spurgo dei pozzi neri, e di prodotti bituminosi ad elevate temperature.
- Veicoli attrezzati con cisterne per il trasporto delle merci pericolose di cui ai decreti ministeriali 8 agosto, 9 agosto, 11 agosto 1980. Rimangono provvisoriamente validi i provvedimenti di blocco precedentemente emanati.
- Veicoli attrezzati con carrozzerie speciali a guide carrabili e rampe di carico per il trasporto di veicoli.
- Veicoli permanentemente attrezzati con carrozzeria munita di attestato per trasporti in regime di temperatura controllata, oppure in regime A.T.P.
- Veicoli attrezzati permanentemente per il trasporto gas compressi o liquefatti, o in grandi serbatoi, o in bombole.
- Veicoli permanentemente attrezzati con serbatoi e sistemi di scarico a flusso d’aria, oppure di cisterne verticali, od orizzontali ribaltabili, per il trasporto di materiali pulverulenti o granulati.
- Veicoli attrezzati con carrozzerie inamovibili per trasporto bevande in cestelli, o palettizzate, o confezionate.
- Veicoli di cui al primo comma, punto 2), dell’ari. 10 del testo unico sulle norme della circolazione stradale (caratteristiche già previste dai decreti ministeriali 7 dicembre 1979, 30 dicembre 1980).
- Autocarri isolati dotati di attrezzature ribaltabili destinati al trasporto di materiale per l’edilizia e di prodotti dell’agricoltura caricati alla rinfusa (decreto ministeriale 31 maggio 1977).
- Veicoli permanentemente attrezzati con carrozzerie speciali per il trasporto di liquidi alimentari.
- Trattori stradali isolati con il vincolo del traino esclusivo di semi-rimorchi anche in disponibilità di altre imprese, impiegati nei trasporti combinati, secondo le norme tecniche ed amministrative dettate con successivi provvedimenti.
3.1. Le motivazioni storiche dell’emanazione del DM 1244 del 1988
Il rilascio dei titoli autorizzativi speciali regolamentato dal DM 1244 trova la sua ratio nella necessità di trasportare quantitativi maggiori di merci prodotte dall’industria , lasciando però inalterato il mercato dei titoli autorizzativi.
Il Ministero dispone con il DM 1244/98 il rilascio di autorizzazioni speciali che potranno insistere esclusivamente su veicoli con carrozzerie specifiche e permanentemente attrezzate, creando in tale frangente, una specializzazione da parte delle ditte nel trasporto di determinate merci , come ad esempio le merci pericolose , quelle deperibili o quelle per le quali, come ad esempio i carri ferrovieri richiedono caratteristiche tecnico – costruttive quali la robustezza e sicurezza del veicolo proprio per la peculiarità del peso delle merci trasportate.
3.2. L’influenza dei parametri stabiliti a Maastricht con la nascita dell’Unione Europea
Il trattato di Maastricht nell’anno 1992 ha radicalmente innovato la materia dei trasporti , dando ad esso un taglio prettamente comunitario, sotto il profilo nettamente concorrenziale, rivolta al Mercato ed al profitto, salvo le necessarie correzioni di interesse collettivo e stante l’allarme sociale che un regime totalmente privatistico può generare, in relazione agli episodi non infrequenti che mettono in pericolo persone e beni coinvolti nella circolazione [16].
[16] Cfr. G. MOSCATT, Diritto dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2004, p. 188
Nel paese durante gli anni ’90 cresce la necessità di trasportare un quantitativo maggiore di merci su gomma, considerando che il trasporto su rotaie non è mai stato dal legislatore seriamente considerato; in questo periodo a Maastricht viene firmato il trattato sull’Unione europea che getterà le basi per i futuri trattati relativi alla libera circolazione di persone e di merci .
La conseguenza di tali eventi comporterà l’esigenza di “allargare” il mercato dell’autotrasporto senza però ricorrere al rilascio di nuovi titoli autorizzativi per non “ inflazionare “ il mercato già esistente.
Il Ministero dei Trasporti con specifico regolamento sana la situazione creatasi trasformando la maggior parte dei tredici titoli autorizzativi previsti dal DM 1244/88, destinati esclusivamente a trasporti speciali, in titoli autorizzativi senza vincoli d’esercizio quindi insistenti su veicoli senza particolari specificità di attrezzature.
3.3. DM 29/2/92 trasformazione di titoli per trasporto speciale in titoli “senza vincoli e limiti d’esercizio”
Il periodo che intercorre tra il 1953 – 1992 è definito come crisi del sistema codificato e la relativa sua decadenza, Con relativo incremento della Navigazione aerea e della Navigazione da diporto, la Situazione economica di regresso e di contrazione dei traffici marittimi è Parallela all’ incremento dei traffici stradali e progressiva stabilizzazione dei traffici aerei [17].
Mentre come sopra esposto il primato detenuto dal Trasporto della Navigazione andava scemando , le fonti internazionali nonché le fonti comunitarie dopo periodi di discussioni ed incertezze cominciavano a prendere atto del progressivo cambiamento delle relazioni commerciali protese verso l’unificazione dei mercati e della loro necessaria integrazione, in nome della domanda di competitività e di accelerazione della liberalizzazione, della concorrenza sempre più agguerrita [18].
[17] Cfr .M. GRIGOLI , Liberalizzazione e sicurezza nel trasporto aereo comunitario, in Trasp. 59/1993, 3.
[18] Cfr. LAURIA , Manuale di Diritto delle Comunità Europee, Torino, 1988, p. 64
I Cultori dell’esercizio della navigazione, in accordo ai fermenti economici e finanziari che travagliavano il trasporto marittimo, osservavano i mutamenti del trasporto aereo, in constante ascesa a partire dagli anni ’70; guardavano con attenzione al trasporto stradale, il cui sviluppo impetuoso fino al 1992 aveva contribuito a spostare l’asse del traffico sulla direttiva autostradale ; infine, discutevano sulla crisi del trasporto ferroviario, scosso da mutamenti gestionali epocali, stante la trasformazione istituzionale delle Ferrovie dello Stato in SPA a capitale in parte pubblico e con marcata presenza di privati [19].
Il quinquennio 1991 – 1995, invero, era attraversato da tensioni economiche mai prima contemporaneamente rilevate : da una parte, lo sviluppo dell’informatica e dell’elettronica che produrrà la decadenza della grande industria, a vantaggio delle piccole e medie imprese, situate nel nord – est ; dall’altra la crisi dei trasporti tradizionali, a favore delle piccole imprese legate a produzioni manifatturiere non industriali, legati ai mercati dell’ est europeo, con la conseguente spinta verso tecnologie di basso costo rivolte ad acquistare posizioni dominanti attraverso corridori solcati da mezzi, cui appariva indispensabile un supporto logistico infrastrutturale rinnovato [20].
[19] Cfr. G. MOSCATT, Diritto dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, 2004, p. 152
[20] cfr. RINALDI BACCELLI , La terza fase della liberalizzazione aereo nell’Unione Europea, in Trasporti n. 60/1993 pag. 35
La crisi della grande impresa trasporti di massa e lo sviluppo del c.d. Trasporto privato rendeva necessaria sia una sistemazione organica del diritto delle infrastrutture propedeutiche al viaggio, sia la revisione delle legislazioni interne sull’autotrasporto, progressivamente aumentato a favorire la libera concorrenza, stante l’aumento quantitativo delle imprese di settore e l’opportunità di favorire il trasporto intermodale – o misto- al fine di quella conquista dei mercati esteri che la globalizzazione in economia ormai imponeva [21].
Quanto sopra esposto rappresenta il contesto storico – economico sul quale il DM del ministero dei Trasporti 27/2/1992, pubblicato sulla G.U. n.. 50 del 29/2/1992, prende vita .
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si rilasciano autorizzazioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell’ari. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244.
Dalla stessa data le autorizzazioni speciali già rilasciate, indicate nel precedente comma 1, debbono intendersi autorizzazioni senza vincoli e limiti di esercizio.
Le autorizzazioni speciali di cui al punto 13) dell’ari. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, sono convenite in altrettante senza vincoli e limiti alla scadenza novennale, ovvero quando procedono alla sostituzione del veicolo, oggetto dell’autorizzazione speciale.
[21] Cfr. DE BERNARDI – GANAPINI, Storia d’Italia, Bruno Mondatori editore, Milano, 1996, p.203
Il rinnovo novennale dei titoli autorizzativi è condizione necessaria per non intercorrere nella fattispecie penale del “Trasporto Abusivo” così come si evince nella sentenza della Suprema Corte che ha stabilito che il trasporto di merci per conto di terzi eseguito con autorizzazione scaduta e prima del rinnovo di questa è da considerare abusivo perché effettuato con autorizzazione priva di validità , che equivale mancanza della stessa [22].
Le ditte che possiedono determinai titoli autorizzativi insistenti su veicoli allestiti con specifiche carrozzerie per effettuare i trasporti speciali previsti dal DM 1244/88 titoli come già innanzi detto liberamente rilasciati dal Ministero, sono convertite previa apposita richiesta in autorizzazioni “SENZA VINCOLI E LIMITI D’ESERCIZIO” in applicazione del DM 27/2/92.
La ditta di autotrasporto a seguito di questa trasformazione autorizzativa è legittimata a trasportare la merce che ritiene più vantaggiosa per la propria attività , di conseguenza la stessa potrà stipulare con più imprese produttrici di merci differenti contratti di trasporto, esempio se un ‘impresa possiede un veicolo allestito con carrozzeria generica detta impresa potrà stipulare un contratto con una ditta di legname per trasportare tronchi d’albero o con una ditta di laterizi per trasportare tegole per tetti.
Naturalmente il trasporto di alcune merci come quelle alimentari o pericolose sarà sempre accompagnato da attrezzature specifiche atte a tale scopo (carrozzerie idonee il trasporto di derrate deteriorabili con apposite certificazione ATP oppure apposite certificazioni ADR per il trasporto di merci pericolose).
[22] Corte di Cassazione, Sez. Penale IV – 9 Luglio 1994, sentenza n. 854
3.4. Esclusione dal DM 29/2/92 di titoli autorizzativi insistenti su veicoli con carrozzeria attrezzata per trasporti “speciali”
Il DM 27/2/92 esclude da questa liberalizzazione relativa ai vincoli d’esercizio con il conseguente vincolo della specificità d’esercizio le autorizzazioni previste ai punti 1 ,2 e 3 del sopra citato DM e cioè :
- Veicoli previsti al punto 1 : veicoli per trasporto eccezionale definiti con la codifica ministeriale SCF
- Veicoli previsti al punto 2 : veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e trasporto di rifiuti solidi urbani definiti con la codifica ministeriale SCU
Detti titoli autorizzativi prima degli anni ’90 erano inesistenti in quanto il servizio di pulizia Urbana era di competenza esclusiva dei Comuni a seguito della legge 142/1990 tale servizio è stato affidato anche a imprese private , significativa è la sentenza Il TAR Campania – Salerno che ha così sentenziato : il rilascio delle autorizzazioni speciali per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani , ai sensi dell’art. 1 terzo e quarto comma D.M. 4 luglio 1985, non è subordinato alla presentazione di un attestato del Comune da cui risulta la concessione del servizio [23].
[23] Tribunale Amministrativo Campania – Salerno – 14 Novembre 1995 n. 552
- Veicoli previsti al punto 3 : veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per carico , lo scarico e il trasporto di liquami di spurgo pozzi neri. definiti con la codifica ministeriale SCN
- Titolo autorizzativi SBO, sempre , liberamente rilasciato, su veicolo con carrozzeria permanentemente attrezzata con montata betoniera per il trasporto di calcestruzzo.
È doveroso citare in detto contesto alcuni trasporti effettuati con carrozzerie “ speciali “ che non richiedono, per la peculiarità del loro servizio, l’iscrizione presso il locale albo degli autotrasportatori, emblematica è la fattispecie dei “soccorsi stradali” poiché la loro attività è basata sul trasporto di veicoli incidentati ed avviene esclusivamente dal luogo ove è avvenuto il sinistro sino al luogo presso il quale avverrà la riparazione o la distruzione del mezzo; l’esercizio dell’attività del soccorso stradale con mezzi tecnicamente attrezzati si combina con la teoria della idoneità del veicolo alla circolazione in sicurezza , senza alcuna verifica dell’attività professionale cui il mezzo è destinato [24].
La suprema Magistratura Amministrativa ha delimitato il concetto di idoneità al trasporto di beni particolari, nello specifico, il trasporto di mezzi incidentati [25].
[24] Idoneità tecnica che la dottrina marimmista individuò come “ Sea worthiness” in G. MOSCATT, Diritto dei Trasporti, Edizioni Giuridiche Simone, 2004, p. 228
[25] Consiglio di Stato, sez IV, decisione 29-7- 2003 n. 4347
Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto la speciale funzione professionale di tali mezzi e il loro limitato impiego a finalità peculiari, riconoscendo la sottile autonomia fra le due nozioni, peraltro già ampiamente discusso in argomentazione a favore del concetto unitario di trasporti, nella fattispecie come si evince in tale sentenza che anche l’Amministrazione Pubblica provvede alla distribuzione del servizio di recupero veicoli (danneggiati o incidentati o coinvolte in vicende di penale rilevanza ) in base al Decreto 30 maggio 2002 del Prefetto di Milano (per i sequestri amministrativi) ed alle disposizioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano (per i sequestri penali) , si tratta, prosegue la sentenza di regolamentazioni che disciplinano puntualmente gli interventi (tipicamente urgenti) dei militari operanti, con precisi automatismi quanto ai soggetti chiamati a prestare la loro collaborazione .
Per quanto sopra esposto l’esercizio dell’attività di soccorso stradale necessita solo della regolare iscrizione presso il Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio, senza rilascio di autorizzazioni particolari da parte della MCTC per tale trasporto.
Tornando ai titoli autorizzativi per trasporto di merci con le codifiche innanzi menzionate, (SAI, SBO ,SCU e SCN ) essi non potranno essere trasferiti tramite gli istituti della “ Cessione d’azienda o della rinuncia “ in quanto saranno sempre, previa regolare richiesta “liberamente rilasciati dal Ministero dei Trasporti”.
Per capire come la normativa dell’autotrasporto sia stata negli ultimi anni soggetta a momenti di stasi seguiti da cambiamenti repentini è significativo osservare il profitto ottenuto da alcune ditte che in un dato momento storico hanno ottenuto con cifre irrisorie, quantificate nell’imposta di bollo corrente dell’epoca, titoli autorizzativi liberamente rilasciati dal Ministero, ai sensi del DM 1244 del 1988 e successivamente all’emanazione del DM 27/2/92, gli stessi titoli sono stati convertiti in “autorizzazioni senza vincoli e limiti d’esercizio” con la conseguente quotazione degli stessi sul mercato dell’autotrasporto ed il loro trasferimento ad altre ditte solo per mezzo degli istituti della cessione d’azienda o della rinuncia procurando guadagni apprezzabili per le ditte cedenti o rinunciatarie di tali titoli.
0 commenti