I requisiti delle imprese di autotrasporto
Indice
CAPITOLO IV
RICONOSCIMENTO ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DEI VANTAGGI DERIVANTI DALL’ANZIANITÀ DELL’ISCRIZIONE PRESSO IL LOCALE ALBO E IL RELATIVO POSSESSO DI TITOLI AUTORIZZATIVI, AL FINE DELL’ESENZIONE DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE E FINANZIARIA
4. DM 508/97 – requisiti che l’impresa di autotrasporto deve possedere presso il locale albo autotrasportatori per poter ottenere ”titoli autorizzativi senza vincoli d’esercizio”
Altri due Decreti Ministeriali regolamentano, alla fine degli anni ottanta i requisiti che le imprese di autotrasporto devono possedere presso i locali Albi, al fine dell’acquisizione di titoli autorizzativi senza vincoli e limiti d’esercizio
Il primo requisito riguarda l’onorabilità
Ai fini del soddisfacimento del requisito dell’onorabilità i componenti dell’impresa non devono:
- non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico o per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell’articolo 178 e seguenti del codice penale; per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l’iscrizione all’albo viene effettuata con riserva;
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni.
Il predetto requisito dell’onorabilità deve essere posseduto:- quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa;
- quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società;
- quando all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest’ultimo.
Il requisito della capacità finanziaria
- Per il soddisfacimento del requisito della capacità finanziaria gli interessati devono produrre una attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, rilasciate da parte di:
- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
- L’attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a lire 50.000.000 per le imprese che intendono esercitare l’attività con veicoli di peso totale a terra fino a 24 tonnellate e pari a lire. 100.000.000 per le imprese che intendono esercitare l’attività con veicoli di peso totale a terra superiore a 24 tonnellate.
Il Requisito della capacità professionale
- Ai fini del soddisfacimento della capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell’elencazione allegata al presente decreto. A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all’uopo istituite, il Ministero dei trasporti – Direzione generale M.C.T.C. – rilascia un attestato che verrà prodotto dall’interessato unitamente alla domanda di iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
studio. - II requisito della capacità professionale deve essere posseduto:
- qualora trattisi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o da persona da lui designata che diriga l’attività di trasporto della azienda in maniera permanente, effettiva ed esclusiva;
- qualora trattisi di società, da persona da questa designata che sia addetta a dirigere l’attività di trasporto della società in maniera permanente, effettiva ed esclusiva.
- In caso di decesso del titolare dell’impresa individuale in possesso del requisito della capacità professionale , l’attività di trasporto può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno, prorogabile per sei mesi o in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno risultare in possesso di tale requisito
- In caso di incapacità fisica o giuridica del titolare della impresa individuale, l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi può essere provvisoriamente proseguita da un parente o affine del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacità fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si è verificata l’incapacità medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Oltre tale termine il sostituto del titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti dell’onorabilità
- Qualora trattisi di società, in caso di decesso o di incapacità fisica e giuridica della persona nominata dalla società medesima che dirigeva l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della società in via permanente ed effettiva, l’attività medesima può essere provvisoriamente proseguita da altra persona designata la quale entro un periodo massimo di un anno – prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati – dovrà risultare in possesso del requisito dell’onorabilità
- Nei casi di cui sopra, tuttavia, l’attività di una azienda di trasporto potrà essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito dell’onorabilità , del presente decreto, possieda tuttavia una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda. Le persone che dirigeranno provvisoriamente l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi dovranno comunque risultare in possesso del requisito dell’onorabilità.
4.1. Introduzione con il DM 1OO/88 del Regime derogatorio – esenzione della dimostrazione dei requisiti della capacitò professionale e finanziaria per le imprese iscritte e all’albo alla data del 6 settembre 1985
L’art. Art .9 del DM 508 /87 così modificato dal DM 100/88 stabilisce una deroga per le imprese iscritte in un determinato momento storico e titolari di titoli autorizzativi relativamente alla dimostrazione dei requisiti della capacità professionale e finanziaria.
Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti della capacità finanziaria e professionale:
- le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all’Albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1° giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;
- le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall’articolo 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298
L’art. 41 della legge 298/74 specifica le modalità di trasferimento dei titolo autorizzativi , precedentemente si è accennato all’istituto della cessione d’azienda, per mezzo della quale con atto notarile registrato e repertoriato un’impresa di autotrasporto cessa l’attività e trasferisce alla ditta cessionaria l’intero parco veicolare e i relativi titoli autorizzativi insistenti sugli stessi.
Mentre per la cessione d’azienda l’unico requisito è che l’impresa cedente trasferisca tramite idoneo atto notarile l’intera impresa a ditta regolarmente iscritta all’albo degli autotrasportatori e in possesso dei requisiti della onorabilità capacità professionale finanziaria l’istituto della rinuncia prevede per la ditta che acquista il veicolo su cui insiste un titolo autorizzativi possieda determinati requisiti d’iscrizione regolati dalla normativa relativa all’istituto della “rinuncia” precedentemente illustrata.
Significativa è la giurisprudenza in questo periodo relativamente al trasferimento delle autorizzazioni alle imprese iscritte entro i termini previsti dal DM 100/88 così come sentenziato dal TAR della Liguria che afferma la legittimità del trasferimento delle singole autorizzazioni di trasporto merci per conto di terzi a favore delle imprese acquirenti dell’intero parco veicolare di un’altra impresa , che sia già iscritta all’albo degli autotrasportatori e sia titolare di autorizzazione al 9 settembre 1985 [26].
[26] Tribunale Amministrativo Regionale Liguria, Sez. II – 26 Agosto 1994, n. 287
0 commenti